Cassazione, provvedimento n. 14335 del 23/07/2024
Provvedimento n. 14335 del 23/07/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14335
- Data
- 23/07/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio su un accertamento IMU era stato chiesto alla Cassazione se una società di progetto, subentrata nella concessione per l’accertamento e la riscossione locale, potesse operare senza iscrizione nell’albo previsto per i concessionari, mutuando i requisiti dalla propria socia unica aggiudicataria. La Corte non ha deciso il merito del quesito: ha verificato che la questione fosse necessaria, nuova, di puro diritto, interpretativamente complessa e suscettibile di riproporsi in numerosi giudizi. Ha quindi dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale e lo ha assegnato alla Sezione tributaria.
Testo della pronuncia
l. La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, in sede di impugnazione di un avviso di accertamento per il mancato pagamento dell'IMU 2018, ad istanza della società concessionaria per la riscossione dei tributi locali s.r.l., ha sollevato ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c. la seguente questione pregiudiziale:
"Dica la Corte di cassazione se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del d.lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una "società di progetto" avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.lgs. n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, comma 805, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge".
2.L'ordinanza di rimessione della richiamata questione pregiudiziale rinvia, fondamentalmente, all'art. 184 del d.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice degli appalti pubblici), il cui testo per maggiore comodità si riporta:
Art. 184 (Società di progetto)
Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario abbia la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 183. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario N. O. V. senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma l si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
Per effetto del subentro di cui al comma l, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.
L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento".
Deve rilevarsi, peraltro, che la disposizione è stata abrogata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (c.d. Nuovo Codice appalti), il cui artt. 226, comma 2, tuttavia prevede che "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso".
Oggetto di richiamo sono altresì le disposizioni in tema di soggetti concessionari per la riscossione dei tributi degli enti locali, con particolare riguardo all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, alla cui stregua:
Articolo 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali) Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4).
L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza deii'ANCI e deii'UPI.
Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal l o gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto.
Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità".
2.1 Pure oggetto di richiamo, ancora, è l'art. l, comma 805, della l. 27 dicembre 2019, n. 160, che con riferimento a detti concessionari prevede:
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sono stabilite le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate".
3.1 requisiti di ammissibilità
3.1 Sotto un primo profilo, non sussiste un difetto di legittimazione attiva della Commissione tributaria ad avvalersi dell'istituto di cui all'arr. 363 bis c.p.c., alla luce di quanto statuito da Sez. U., sent. n. 34851 dell3/12/2023 (Rv. 669829- 02), così massimata: "Anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell'art. l, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario (ex art. 62, comma 2, del citato d.lgs.), nonché della funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, volto a sollecitare l'anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della s.e., giudice di legittimità pure nella giurisdizione tributaria".
Tanto premesso, occorre preliminarmente verificare se la questione sollevata dal provvedimento di rinvio della Corte di giustizia tributaria di Napoli, risponda ai requisiti di ammissibilità propri del rinvio pregiudiziale.
3.2. Sussiste il requisito della necessità della soluzione del quesito in quanto eziologicamente diretto a condizionare la decisione di merito e la attitudine a porsi come questione generale e di puro diritto, avendo ad oggetto esclusivo l'interpretazione del complesso di norme sopra illustrate al fine di verificare la sufficienza delle caratteristiche proprie della società a progetto, in quanto mutuate dalla aggiudicataria, a svolgere la funzione di accertamento e riscossione.
3.3. Sussiste il requisito della grave difficoltà interpretativa sia per la complessità intrinseca della questione nel panorama normativo di riferimento sia per le potenzialità applicative che la stessa presenta, trattandosi di accertamento e riscossione di tributi di larghissima diffusione anche con riferimento ad aree geografiche diverse da quella di competenza del giudice rimettente. Come ben illustrato nel provvedimento di rimessione possono prospettarsi difformi opzioni interpretative.
La prognosi è, pertanto, di ampia possibilità di riproporsi in numerosi analoghi giudizi pur in mancanza di un'attuale coesistenza di orientamenti di merito contrastanti.
3.4 Sussiste infine il requisito della novità non avendo la giurisprudenza di legittimità affrontato tale specifica questione.
4. In conclusione la questione prospettata corrisponde ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 363 bis c.p.c. La trattazione spetta alla Sezione tributaria, attesa la stretta inerenza al settore specialistico di cui si occupa tabellarmente la Sezione.
P.Q.M.
Visto l'art. 363 bis c.p.c. dichiara ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di Giustizia tributaria di Napoli in data 23 maggio 2024, e lo assegna alla Sezione Tributaria.
Roma, lì 23 luglio 2024
Domande frequenti
Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?
La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.
Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?
No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.
La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?
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