Cassazione, sentenza n. 22615 del 09/08/2024
Sentenza n. 22615 del 09/08/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 22615
- Data
- 09/08/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva l’esenzione ICI richiesta da un consorzio di sviluppo industriale per propri immobili; dopo un precedente annullamento, il giudice del rinvio aveva negato il beneficio per mancata prova dell’uso istituzionale. La Cassazione ha rilevato che quel giudice non aveva svolto l’accertamento demandato sulla destinazione esclusiva dei cespiti ai compiti istituzionali o, alternativamente, all’attività industriale e commerciale, formulando inoltre una motivazione apodittica e incoerente con l’esito del primo grado. Ha accolto il primo motivo, assorbito gli altri e rinviato alla Corte tributaria regionale in diversa composizione.
Testo della pronuncia
Con sentenza n. 5353/9/2016, depositata il 9 giugno 2016, notificata il 14 luglio 2016, la C.T.R. della Campania rigettava l'appello proposto dal Comune di P nei confronti del Consorzio ASI – Area per lo Sviluppo Industriale – di S avverso la sentenza della C.T.P. di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto dal Consorzio avverso gli avvisi di accertamento ICI per diverse annualità d'imposta in relazione a taluni cespiti siti nel territorio comunale, avendo ritenuto la C.T.R., nel confermare la decisione di primo grado, di qualificare il Consorzio come soggetto esente dall'imposta ai sensi dell' art. 7 , comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504/1992 .
2. Avverso tale decisione il Comune di P proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, con cui denunciava violazione e falsa applicazione dell' art. 7 , comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504/1992 , in relazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per avere erroneamente ritenuto il Consorzio esente dall'imposta, sia in ragione della sua natura di ente pubblico economico, come tale svolgente attività di tipo imprenditoriale, sia annoverando, come da Statuto, nella compagine consortile il Banco di Napoli, soggetto non individualmente esente.
3. Questa Corte, con ordinanza n. 26575/2018, annullava la pronunzia impugnata assumendo che la C.T.R. era incorsa in un errore di diritto laddove aveva qualificato il Consorzio come "ente pubblico non economico", non considerando che l'art. 36, comma 4, della L. 5 ottobre 1992, n. 317, stabiliva che "I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale sono enti pubblici economici", spettando alle Regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei Consorzi.
3.1. Nel rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità occorre tenere conto dei limiti entro i quali detti Consorzi assolvano finalità di natura pubblicistica, restando per il resto detti enti soggetti alla normativa generale riguardante gli enti aventi finalità lucrativa, precisava che, stante la natura di stretta interpretazione delle norme fiscali che dispongano esenzioni o agevolazioni, era onere di parte contribuente allegare e dimostrare che ricorrano in concreto le condizioni per usufruirne ed osservava che, nella fattispecie, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e, quindi, soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale, valutazione del tutto mancata nella fattispecie in esame.
4. La C.T.R. della Campania, con la sentenza n. 2947/02/2020, depositata in data 16 giugno 2020, pronunziando in sede di rinvio, rigettava il ricorso in riassunzione proposto dal Consorzio.
4.1. I giudici di appello rilevavano che i primi giudici avevano "correttamente valutato la non spettanza dell'esenzione ICI – IMU del Consorzio A.S.I. ai sensi dell' art. 7 D.Lgs. n. 504/1992 poiché l'ente in questione non ha fornito prova di utilizzo ai fini istituzionali degli immobili di sua proprietà" e richiamavano un precedente, inter-partes, prodotto in atti dal Comune.
2. Contro detta sentenza il Consorzio A.S.I. di S ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria.
3. L'ente impositore ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 7 , comma 1, lett. a) comma 2 n. 4 e 61, D.Lgs. n. 546/92 in relazione all' art. 112 cod. proc. civ. nonché dell' artt. 384 , secondo comma, cod. proc. civ. in relazione all' art. 132 , quarto comma, cod. proc. civ. e dell' art. 118 disp. att. cod. proc. civ., motivazione illogica e/o irrazionale e/o incomprensibile e/o apparente e/o omessa in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione del giudice di merito che, difatti, aveva rigettato il ricorso originario nell'erroneo presupposto processuale che la C.T.P. di Salerno avesse respinto il ricorso, viceversa accolto con sentenza n. 5180/8/2014.
2. Con il secondo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7, comma 1, lett. a) D.Lgs. 31.12.1992 n. 504, dell' art. 13 , comma 3, D.L. 201/2011 , dell' art. 132 , quarto comma, cod. proc. civ., dell' art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 10, comma 5, legge n. 7 agosto 1997, n. 266, dell'art. 32 legge 14 maggio 1981, n. 219/81 nonchè artt. 1 e ss. Regolamento Regione Campania 24 febbraio 2005, n. 2 , lamentando che la C.T.R., con motivazione meramente apparente ed in palese violazione delle predette disposizioni e dei principi ad esse sottesi, aveva finito per recepire in modo implicito o per relationem considerazioni erronee e disatteso le specifiche censure formulate nei propri scritti difensivi non tenendo conto che era stata fornita la prova del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'esenzione ICI ex art. 7 cit.
3. Con il terzo motivo il Consorzio deduce, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 7 , comma 1, lett. a) comma 2 n. 4 e 61, D.Lgs. n. 546/92 in relazione all' art. 132 , quarto comma, cod. proc. civ., dell' art. 118 disp. att. cod. proc. civ., motivazione omessa e/o apparente e/o incomprensibile in ordine alle ragioni poste a fondamento della decisione del giudice di merito che, difatti, aveva rigettato il ricorso originario con un generico rinvio ad una non meglio specificata sentenza di altra sezione della C.T.R.
4. Osserva questa Corte che il primo motivo è fondato, rimanendo assorbiti il secondo ed il terzo.
4.1. Va rilevato che l'ordinanza di annullamento n. 26575/2018, – secondo quanto è dato desumere dal tenore della stessa – aveva demandato al giudice del rinvio di valutare, avuto riguardo agli obiettivi ed alle attività del Consorzio, se gli immobili oggetto di accertamento fossero esclusivamente destinati all'espletamento dei compiti istituzionali, come da ultimo ribadito in memoria dalla difesa del Consorzio, ovvero rientrassero nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale del Consorzio e, quindi, soggetti ad ICI al pari di qualsiasi operatore commerciale.
4.2. Una simile valutazione e disamina è del tutto mancata nella fattispecie in esame in quanto i giudici del rinvio hanno così testualmente argomentato: "i primi Giudici hanno correttamente valutato la non spettanza dell'esenzione ai fini ICI – IMU del consorzio A.S.I. ai sensi dell' art. 7 D.Lgs. 504 del 1992 , poiché l'ente in questione non ha fornito idonea prova di utilizzo a fini meramente istituzionali degli immobili di sua proprietà. Il Comune ha, in sede di discussione, prodotto sentenza di rigetto di altra sezione sulla stessa materia, che si ritiene potersi condividere. Le spese..". La sentenza è, dunque, totalmente apodittica, verosimilmente frutto di un mero "copia ed incolla" e dichiara di confermare la sentenza di primo grado in realtà di segno contrario, non rendendosi conto i giudici del rinvio che la C.T.P. aveva accolto il ricorso originario di parte contribuente.
4.3. Appare, dunque, evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso per violazione dell' art. 384 , secondo comma, cod. proc. civ. in quanto la C.T.R. ha ignorato del tutto quanto aveva formato oggetto di cassazione con rinvio.
5. Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà procedere anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.
Domande frequenti
Entro quando si presenta la domanda per la rottamazione dei debiti locali?
La domanda si trasmette esclusivamente online entro il 15 dicembre 2026. Prima dell’invio occorre controllare che l’ente creditore abbia aderito, richiedere il prospetto informativo e confrontare i carichi definibili con le proprie posizioni debitorie.
Rientrano anche i tributi riscossi direttamente dal Comune?
No, restano fuori i tributi locali riscossi direttamente dall’ente o affidati a concessionari privati. La definizione riguarda i carichi affidati ad AdER dagli enti aderenti; per gli altri debiti occorre verificare se esistano forme autonome di definizione.
La rottamazione cancella anche l’importo delle multe stradali?
No, per le sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada la definizione elimina interessi, maggiorazioni e aggio, ma non la sanzione stessa. Il risparmio può quindi essere inferiore a quello ottenibile sulle cartelle relative alle imposte.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

