Cassazione, decreto n. 1630 del 23/01/2025
Accertamento - Proroga COVID
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1630
- Data
- 23/01/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I rinvii pregiudiziali riguardavano l’applicazione della sospensione emergenziale di 85 giorni ai termini di decadenza per atti di recupero e accertamenti, compreso un avviso per omesso versamento IMU, con scadenze successive al 2020. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sposta in avanti, per pari durata, anche i termini non destinati a scadere in quell’anno. Poiché la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità, ha dichiarato inammissibili i rinvii pregiudiziali.
Massima
La proroga di ottantacinque giorni introdotta durante l'emergenza Covid-19 si applica non solo alle scadenze del 2020, ma anche ai termini relativi agli anni successivi. Pertanto, la proroga prevista dall'art. 67, comma 1 del DL 18/2020 (cosiddetto Cura Italia), ha sospeso i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso dall'8.03.2020 al 31.05.2020 e tale sospensione ha comportato uno slittamento in avanti dei termini per una durata corrispondente a quella del periodo sospeso, ovvero ottantacinque giorni.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Il rinvio pregiudiziale è stato disposto dal giudice a quo nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'impugnazione di un atto di recupero conseguente al disconoscimento del credito d'imposta maturato ai sensi della legge n. 449 del 1997 , nel quale è controversa la nullità dell'accertamento perché emesso oltre i termini di decadenza previsti dalla legge, ritenendosi non applicabile, nella specie, la proroga di 85 giorni per l'attività di accertamento introdotta, durante il periodo emergenziale Covid-19, dall' art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020 .
2. – Un'altra questione pregiudiziale, dello stesso tenore, è stata sollevata dalla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia con ordinanza in data 19 novembre 2024 (RGN 24142/2024).
3. – Anche la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce (RGN 24246/2024) ha sollevato, con ordinanza del 19 novembre 2024, un'identica questione pregiudiziale, nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento dell'IMU nel quale il contribuente ha eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per notifica tardiva, in quanto effettuata oltre il quinquennio di decadenza previsto dalla legge, non ritenendo applicabile, nel caso in esame, la proroga di 85 giorni prevista dal predetto art. 67.
4. – A sostegno del dubbio interpretativo e della sua grave difficoltà, le ordinanze di rimessione osservano che nella giurisprudenza di merito si sono delineati due indirizzi in ordine all'ambito di applicabilità della sospensione disposta dall' art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020 : un orientamento si è espresso per l'applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) nel 2020; viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dell'applicabilità della sospensione di cui all'art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020.
5. – Il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce non può essere ammesso perché, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione.
La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12 , comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015 , il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell' art. 3 , comma 3, della legge n. 212 del 2000 .
P.Q.M.
visto l' art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce con le ordinanze di cui in premessa.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2025.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2025.
Domande frequenti
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