Cassazione, ordinanza n. 300 del 08/01/2025
Processo tributario - Notificazione atti
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 300
- Data
- 08/01/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione, dichiarata perché non erano stati prodotti gli avvisi di ricevimento delle notifiche postali alle parti rimaste contumaci. La Cassazione ha chiarito che, nella disciplina anteriore alla riforma del 2023, l’assenza agli atti del dispositivo sottoscritto non invalida la sentenza, la cui esistenza deriva dal deposito; ha inoltre confermato che l’appellante deve depositare l’avviso di ricevimento prima della discussione oppure chiedere tempestivamente la rimessione in termini, documentando l’attivazione per ottenerne il duplicato. Il ricorso è stato rigettato.
Massima
In tema di contenzioso tributario, in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche apportate all'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546/1992, dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo n. 220/2023, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi del primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 276 c.p.c., norma espressamente richiamata dal comma 3 del citato art. 35, non ha rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, in quanto l'esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata; ne discende che la sentenza deve ritenersi valida anche quando agli atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, nel menzionato articolo 276, ultimo comma, c.p.c. la previsione di un corrispondente vizio. Inoltre, qualora l'atto di appello sia stato notificato a mezzo del servizio postale, sia per il tramite di ufficiale giudiziario, sia direttamente dalla parte, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo n. 546/1992, e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere di produrre in giudizio, prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, o in alternativa, di chiedere di essere rimesso in termini al fine di poter produrre il suddetto avviso, dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne un duplicato dall'amministrazione postale.
Massimo redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con tre distinti ricorsi A.A. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa altrettante intimazioni di pagamento, relative a tributi vari, notificategli dall'agente Riscossione Sicilia Spa per conto della Direzione Provinciale di Ragusa dell'Agenzia delle Entrate.
Il contribuente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti erariali per essere trascorsi più di dieci anni dalla notifica delle intimazioni impugnate a quella delle prodromiche cartelle esattoriali.
La Commissione adita, riuniti i procedimenti, accoglieva i ricorsi della parte privata.
La decisione veniva impugnata dall'agente della riscossione dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, la quale, con sentenza n. 4206/6/2020 del 23 luglio 2020, dichiarava inammissibile l'appello, non avendo rinvenuto in atti gli avvisi di ricevimento dei pieghi raccomandati spediti a mezzo del servizio postale al contribuente e all'ente impositore, rimasti entrambi contumaci.
Contro questa sentenza Riscossione Sicilia Spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Sia l'A.A. che l'Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 , comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione degli artt. 126 e 276 , comma 5, c.p.c., nonché degli artt. 33 e 35 del D.Lgs. n. 546 del 1992 .
1.1 Si sostiene che il verbale dell'udienza di trattazione svoltasi dinanzi alla CTR in data 14 luglio 2020 risulterebbe affetto da nullità, non riportando il dispositivo della decisione adottata dal collegio giudicante: il vizio si sarebbe riverberato sulla sentenza qui impugnata, determinandone l'invalidità derivata.
1.2 La censura è priva di fondamento.
1.3 Ai sensi dell'art. 35 , comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , nel giudizio tributario di primo grado si applicano alle 08 deliberazioni del collegio le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile.
1.4 Tale previsione, in virtù del rinvio operato dall'art. 61 dello stesso decreto, si osserva anche nel giudizio d'appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale (ora Commissione di giustizia tributaria di secondo grado), non risultando incompatibile con le norme contenute nella sezione II.
1.5 Ora, è pur vero che, ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, primo periodo, c.p.c., dopo la chiusura della votazione in camera di consiglio, il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo.
1.6 Sennonché, per costante giurisprudenza di questa Corte, il dispositivo redatto in camera di consiglio non ha rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, in quanto l'esistenza della sentenza civile è determinata -salvo che nelle controversie assoggettate al rito del lavoro ovvero a riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati- dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, onde la sentenza deve ritenersi valida anche quando agli atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, nella citata norma la previsione di un corrispondente vizio (cfr. Cass. n. 4430/2022 , Cass. n. 22113/2015 ).
1.7 Il surriferito principio di diritto, sebbene specificamente enunciato con riguardo al processo civile, è estensibile alla sentenza resa nell'ambito del giudizio tributario, considerato, per un verso, che anch'essa è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria (ora Corte di giustizia tributaria), ex art. 37, comma 1, del D.Lgs. cit., per altro verso, che in detto giudizio – almeno in base alla disciplina, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate all'art. 35 , comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 dall' art. 1 , comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 220 del 2023 – non risulta contemplata la lettura del dispositivo in udienza.
2. Con il secondo motivo, pure introdotto a norma dell'art. 360 , comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101 , comma 2, e 182, comma 1, c.p.c., nonché degli artt. 24 e 111 Cost.
2.1 Si rimprovera alla CTR di aver illegittimamente fondato la propria decisione sul rilievo officioso del mancato deposito degli avvisi di ricevimento dei pieghi raccomandati spediti a mezzo del servizio postale all'A.A. e all'Agenzia delle Entrate, contenenti la copia notificata dell'atto di appello, senza aver preventivamente sottoposto tale questione al contraddittorio delle parti.
2.2 In ogni caso, ove ritenuta necessaria l'acquisizione dei predetti avvisi, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto invitare la parte appellante a completare gli atti riconosciuti difettosi.
2.3 Il motivo è infondato.
2.4 Per consolidato insegnamento di legittimità, l'art. 101 , comma 2, c.p.c., prevedente l'attivazione del contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice, non è applicabile alle questioni di esclusiva rilevanza processuale, quale quella di cui si discute (cfr. Cass. n. 17247/2024 , Cass. n. 32527/2022 , Cass. n. 7356/2022 ).
2.5 Riguardo, invece, alla dedotta violazione dell'art. 182 , comma 1, c.p.c., va osservato che tale norma attiene alla verifica della regolare costituzione delle parti, e non al pregiudiziale controllo dell'ammissibilità dell'esperita impugnazione.
2.6 Per quanto qui particolarmente interessa, è stato, inoltre, precisato da questa Corte che, in tema di contenzioso tributario, qualora l'atto di appello sia stato notificato a mezzo del servizio postale -vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16 , comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 – e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere di produrre in giudizio, prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestate l'avvenuta notifica, o, in alternativa, di chiedere di essere rimesso in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.) al fine di poter produrre il suddetto avviso, dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne un duplicato dall'amministrazione postale (cfr. Cass. n. 23793/2018 , Cass. n. 19623/2015 , Cass. n. 9769/2008 ).
3. Vanno conclusivamente affermati i seguenti principi di diritto:
– "In tema di contenzioso tributario, in base alla disciplina vigente anteriormente alle modifiche apportate all'art. 35 , comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 dall' art. 1 , comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 220 del 2023 , il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi del primo periodo dell'ultimo comma dell' art. 276 c.p.c. – norma espressamente richiamata dal comma 3 del citato art. 35- non ha rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, in quanto l'esistenza della sentenza è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata; ne discende che la sentenza deve ritenersi valida anche quando agli atti non risulti la presenza di un dispositivo, sottoscritto dal presidente, mancando, tanto più, nel menzionato art. 276 , ultimo comma, c.p.c. la previsione di un corrispondente vizio";
– "In tema di contenzioso tributario, qualora l'atto di appello sia stato notificato a mezzo del servizio postale -vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte, ai sensi dell'art. 16 , comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 – e l'appellato non si sia costituito, l'appellante ha l'onere di produrre in giudizio, prima della discussione e a pena di inammissibilità del gravame, l'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta notifica, o, in alternativa, di chiedere di essere rimesso in termini (ex art. 184-bis, ora 153, comma 2, c.p.c.) al fine di poter produrre il suddetto avviso, dimostrando di essersi tempestivamente attivato per acquisirne un duplicato dall'amministrazione postale".
4. Alla luce delle "regulae iuris" dianzi richiamate, il ricorso deve essere respinto.
5. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese processali, essendo rimaste intimate le parti nei confronti delle quali il ricorso è stato proposto.
6. Stante l'esito dell'impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l'attestazione di cui all'art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall' art. 1 , comma 17, della L. n. 228 del 2012 .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 28 novembre 2024.
Depositata in Cancelleria l'8 gennaio 2025.
Domande frequenti
Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?
Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.
Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?
No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.
Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?
La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.
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