Cassazione, sentenza n. 3861 del 15/02/2025
Sentenza n. 3861 del 15/02/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3861
- Data
- 15/02/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva impugnato un avviso sostitutivo emesso dal Comune per omessa denuncia e versamento della TOSAP 2014; il ricorso era stato respinto nei due gradi di merito. La Cassazione qualifica come meramente apparente la motivazione della sentenza regionale, limitata a dichiarare infondato l’appello dopo il riepilogo delle posizioni processuali, senza rendere comprensibili le ragioni della decisione. Accoglie quindi il primo motivo, assorbe le questioni sull’autotutela, sulla motivazione dell’avviso e sulla tariffa, cassa e rinvia al giudice tributario regionale in diversa composizione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza n. 5090/11/2020 rigettava l'appello proposto da E. P. Spa confermando la sentenza n. 4775/5/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento n. 110/2017 per omessa denuncia e omesso versamento della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) per l'annualità 2014 avente ad oggetto pagamento di una somma, comprensiva, di interessi e sanzioni, per un ammontare complessivo di Euro 4.495,36, per occupazione di mq. 256 di suolo comunale, atto impositivo emesso dal Comune di Rocca d'Evandro, nell' esercizio del proprio potere di autotutela sostitutiva, previo annullamento dell'avviso di accertamento che era stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta con sentenza n. 4766/01/2017.
2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi E. P. Spa cui resiste con controricorso il Comune di Rocca d'Evandro.
3. Il P.G. ha depositato memoria.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVO DI DIRITTO
1. Con il primo motivo la società contribuente lamenta, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, c.p.c. violazione degli artt. 36 D.Lgs. 546/1992 e 112 c.p.c. per avere i giudici di appello adottato una motivazione meramente apparente non indicando le ragioni poste a fondamento della decisione.
2. Osserva il Collegio che tale motivo è fondato, con carattere assorbente.
Ed, invero, come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 22232 del 2016), "la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture".
Nel caso in esame ci troviamo in presenza di una ipotesi "tipica" di motivazione meramente apparente. Infatti la C.T.R. dopo avere richiamato il contenuto degli scritti difensivi di primo grado, le argomentazioni della sentenza di primo grado, i motivi di appello di Enel Distribuzione Spa e le difese del Comune di Rocca D'Evandro, nella parte relativa ai "Motivi della decisione" si è imitata testualmente ad affermare "L'appello non è fondato e va, pertanto, disatteso" il che rende all'evidenza nulla la pronunzia impugnata.
3. Gli altri motivi in forza dei quali parte contribuente ha dedotto: – ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell' art. 2-quater , D.L. n. 564/1994 e degli artt. 42 e 43 , D.P.R. n. 600/1973 quanto all' esercizio del potere di autotutela sostitutiva ed al principio di unicità e globalità dell'accertamento; – ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione dell' art. 7 , legge n. 212/2000 e dell' art. 1 , comma 162, della legge n. 296/2006 in relazione all'articolo 360, laddove la C.T.R. aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento de quo nonostante le evidenti carenze motivazionali dello stesso tali da non consentire di individuare le ragioni dell'imposizione, i criteri di qualificazione dell'occupazione ed i criteri di quantificazione della pretesa impositiva; – ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 47 , D.Lgs. n. 507/1993 , dell' art. 63 , D.Lgs. n. 446/1997 , dell' art. 1 , commi 3 e 4, legge n. 10/1991 nonché degli artt. 2 , comma 1, e 12, comma 1, D.Lgs. n. 387/2003 laddove la C.T.R. aveva escluso l'applicazione della più favorevole tariffa TOSAP previsto dagli artt. 46 e 47 , D.Lgs. n. 507/1993 omettendo di valorizzare lo svolgimento di una attività di pubblico servizio ovvero di una attività strumentale a quelle di pubblico servizio da parte della società contribuente sull'erroneo presupposto che la sua veste giuridica di ente con scopo di lucro precludesse tale qualificazione, rimangono assorbiti. 4. In conclusione accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Campania, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Campania, in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il data 12 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2025.
Domande frequenti
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