Cassazione, ordinanza n. 7393 del 20/03/2025
Ordinanza n. 7393 del 20/03/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7393
- Data
- 20/03/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’appello contro un accertamento IMU era stato dichiarato inammissibile perché la costituzione mediante SIGIT risultava perfezionata quasi un anno dopo la notificazione; la parte invocava la precedente ricevuta di presa in carico e la rimessione in termini. La Cassazione ha chiarito che il deposito telematico richiede, oltre alla ricevuta sincrona, l’esito positivo dei controlli e l’iscrizione a ruolo con relativo numero. Poiché la parte non aveva tempestivamente verificato l’esito della procedura, non ricorreva un errore scusabile: il ricorso è stato rigettato, con conferma della tardività dell’appello.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE
1. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con la sentenza n. 5823/6/2023, depositata in data 25 settembre 2023 e non notificata, dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Università Agraria di Bassano Romano nei confronti del Comune di Bassano Romano, contro la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU 2015.
1.1. I giudici di appello, nel premettere che a seguito dell'introduzione del processo tributario telematico per costituirsi in giudizio e depositare un atto processuale è obbligatorio avvalersi della piattaforma telematica SIGIT come previsto dall' art. 16 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 , che ha introdotto apposite disposizioni riguardanti la digitalizzazione del processo tributario e che, ai sensi del comma 1, lett. a) e b) dell' art. 16 del d. l. n. 119/2018 , è previsto che, a decorrere dal luglio 2019, la notifica e il deposito degli atti nel processo tributario avviene esclusivamente con modalità telematica sulla base delle modifiche apportate all' art. 16-bis , comma 3, del D.Lgs. n. 546/92 dall' art. 16 , comma 1, lettera a), n.4) del citato d. l. n. 119/2018 , osservavano che, come risultava dalla documentazione in atti, invece, la difesa di parte appellante aveva eseguito, con esito positivo, tale adempimento con quasi un anno di ritardo, non premurandosi di verificare l'esito dell'invio telematico "asseritamente" effettuato in data 7 ottobre 2020. Osservavano, infine, che nel caso in questione non poteva invocarsi l'esimente dell' "errore scusabile", con conseguente remissione in termini, non ricorrendo "una situazione normativa obiettivamente non conoscibile, confusa oppure uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziale esistenti o per il comportamento non lineare dell'amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque di errore non imputabile al ricorrente", in particolare precisando che: "come evidenziato dal comune di Bassano Romano, da un lato, nella fotocopia allegata dall'Università, si legge che "il sistema, effettuati i relativi controlli comunicherà successivamente l'esito del deposito", dall'altro che, in base alla comunicazione della Commissione tributaria regionale del Lazio per il tramite del Dott. Fois Maurizio datata 08/06/2021, si comunicava che "avverso le sentenze 637/3/2019 e 638/3/2019 della Commissione Tributaria provinciale di Viterbo non risultava alcuna iscrizione al ruolo di appello"".
2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Università Agraria di Bassano Romano affidato a tre motivi, illustrati con successiva memoria.
3. Il Comune di Bassano Romano resiste con controricorso e successiva memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Preliminarmente la richiesta di trattazione in pubblica udienza del giudizio va respinta in base alle considerazioni svolte in relazione a identica istanza da Cass. n. 23110/24 , punto 4; la richiesta di riunione ha invece perso di attualità, posto che i giudizi ai quali si riferiva sono stati definiti rispettivamente con ordinanze nn. 23190/24, 23094/24, 23110/24 e 23105/24.
2. Con il primo motivo l'Università ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., nullità e illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 16-bis , comma 3, del D.Lgs. n. 546/92 e 16, comma 1, lett. a), n. 4 d.l. n. 118/2019 nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto della documentazione prodotta in atti al fine di provare la tempestività del deposito telematico dell'appello (comunicazione PEC del 7.10.2020 di presa in carico del sistema informativo della giustizia tributaria e la nota del 28.7.2021 con cui era stata tempestivamente formula dalla difesa richiesta di iscrizione non appena avuta notizia della mancata iscrizione da parte della Corte di giustizia, come da comunicazione pervenuta dal legale di controparte in data 6 luglio 2021).
3. Con il secondo motivo deduce, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 184 – bis c.p.c. e 154 c.p.c. nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. rilevando che, in ogni caso, appariva errata la pronunzia dei giudici di merito i quali avevano ritenuto non applicabile, al caso di specie, l'istituto della rimessione in termini, assumendo l'insussistenza di un "errore scusabile".
4. I suddetti motivi – da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi – sono da ritenere privi di fondamento dovendosi confermare quanto da questa Corte già affermato nella pronunzia n. 23110/2024 avente ad oggetto identica fattispecie.
4.1. Sostiene l'Università ricorrente di avere dato piena prova di essersi attivata ai fini del compimento dell'attività di iscrizione a ruolo dell'appello notificato l'8/9/2020 producendo la comunicazione PEC del 7/10/2020 di presa in carico generata in pari data dal Sistema Informativo della Giustizia Tributaria – a suo dire non considerata dal secondo giudice – idonea ad attesta la tempestività del deposito telematico e che, pertanto, la mancata iscrizione nei termini di legge non era di certo imputabile alla stessa; precisa che la richiesta di reiscrizione era stata formulata tempestivamente non appena avuta notizia della mancata iscrizione da parte della Corte di giustizia, come da comunicazione pervenuta dal legale della controparte in data 6 luglio 2021, avendo, pertanto, la difesa proceduto, in un ragionevole lasso di tempo ovvero entro 22 giorni dalla suddetta comunicazione. Afferma che ciò sarebbe stato sufficiente a scongiurare la sanzione di inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 22 e 27 D.Lgs. n. 546/1992 , a causa della tardiva costituzione in giudizio della parte appellante, risultando, in ogni caso, integrati, sotto detto punto di vista, gli estremi per l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini.
4.2. Va considerato che il dato sul quale la Corte di giustizia tributaria territoriale ha fondato la propria decisione risiede nel fatto che, a fronte di un appello pacificamente notificato in data 8 settembre 2020, la costituzione in giudizio della ricorrente Università Agraria di Bassano Romano, eseguita tramite la piattaforma telematica SIGIT, è avvenuta, a quasi un anno di distanza, solo nel luglio 2021 (precisamente in data 28/07/2021) quando era, oramai, ampiamente decorso il termine previsto dal sopra menzionato art. 22 D.Lgs. n. 546/1992 .
4.3. Al fine di esaminare la questione dedotta occorre fare riferimento, come già rilevato nel suddetto precedente in termini, al D.M. MEF del 04 Agosto 2015 (Specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell' articolo 39 , comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ) in vigore dal 10/08/2015, che, nel disciplinare la costituzione in giudizio del ricorrente, all'art. 7 (Trasmissione di atti e documenti del ricorrente- art. 10 del regolamento) testualmente dispone: "1. Ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il soggetto abilitato e identificato ai sensi dell'art. 4, trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso, la procura alle liti, la documentazione comprovante il pagamento del contributo unificato tributario e gli eventuali allegati, previo inserimento dei dati richiesti dal sistema per l'iscrizione a ruolo. 2. Gli atti e i documenti da trasmettere devono avere i requisiti indicati nell'art. 10 e sono acquisiti singolarmente utilizzando esclusivamente la classificazione resa disponibile dal sistema. 3. Il S.I.Gi.T., in seguito alla trasmissione, rilascia con modalità sincrona la ricevuta di accettazione, contenente numero, data e ora della trasmissione degli atti e dei documenti. Successivamente la stessa ricevuta viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato. 4. Il S.I.Gi.T. successivamente procede: a) al controllo antivirus dei file trasmessi; b) alla verifica della dimensione dei file trasmessi; c) alla verifica della validità della firma apposta sui file trasmessi; d) alla verifica dell'integrità dei file firmati; e) al controllo del formato dei file trasmessi. 5. In caso di esito positivo dei controlli, il S.I.Gi.T provvede all'iscrizione del ricorso al Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata l'informazione del numero di ruolo. In tal caso, la data della ricevuta di accettazione del comma 3 attesta il momento del deposito. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato. 6. In caso di riscontro nel ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. non procede all'iscrizione nel Registro Generale e, contestualmente, rende disponibile nell'area riservata un messaggio contenente la tipologia delle suddette anomalie. La stessa informazione viene inviata all'indirizzo PEC del soggetto abilitato. 7. In caso di riscontro nei soli allegati al ricorso delle anomalie di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, il S.I.Gi.T. iscrive il ricorso al Registro Generale e non acquisisce i file contenenti le anomalie riscontrate, rendendo contestualmente disponibile nell'area riservata un messaggio contenente l'indicazione dei file non acquisiti e le relative anomalie. Le stesse informazioni vengono inviate all'indirizzo PEC del soggetto abilitato, con invito a provvedere ad un nuovo deposito dei file non acquisiti. 8. La codifica puntuale delle anomalie, derivanti dei riscontri di cui ai punti a), b), c) e d) del comma 4, e la relativa descrizione sono pubblicate ed aggiornate nell'area pubblica del Portale. 9. Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione".
Ne deriva che, ai fini della regolare costituzione in giudizio, rilevano sia la prima ricevuta "sincrona" emessa a seguito della trasmissione documentale che la successiva ricevuta "asincrona" attestante l'avvenuto vaglio del SIGIT circa la conformità alla legge di quanto tramesso, anche in termini di standard tecnici, corredata dal numero di registro generale assegnato, valevole per attestare il perfezionamento del procedimento e, nel caso di specie, la creazione del fascicolo processuale informatico.
Non può, dunque, ritenersi che la semplice ricevuta in data 7 ottobre 2020 attestante la "presa in carico" del ricorso sia sufficiente ai fini che occupano, trattandosi di effetto a carattere provvisorio, destinato a consolidarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui il sistema SIGIT generi, una volta esauriti i controlli formali e sostanziali dell'atto e dei suoi allegati, anche l'attestazione di avvenuta iscrizione a ruolo del ricorso. Ne discende che il deposito del ricorso in appello eseguito dalla parte solamente in data 28.07.2021 (a circa un anno di distanza dalla notifica dell'atto) è da ritenersi tardivo ai fini della verifica della regolarità della costituzione nei termini di legge.
Né coglie nel segno la tesi di parte ricorrente, ribadita in seno alla memoria conclusiva, secondo cui la nota del 28.7.2021 per la reiscrizione sarebbe stata formulata dal difensore della contribuente non appena avuta notizia della mancata iscrizione da parte della Corte di giustizia come da comunicazione pervenuta dal legale di controparte in data 6 luglio 2021 sicché avendo, pertanto, proceduto in un ragionevole lasso di tempo (ovvero entro 22 giorni dalla medesima comunicazione del legale di controparte) potevano ritenersi integrati, sotto tale punto di vista, gli estremi per l'applicazione dell'istituto della rimessione in termini. Va, per contro, rilevato che devono ritenersi corrette le conclusioni dei giudici di merito circa la ritenuta tardività della costituzione e la insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini apparendo la condotta della Università Agraria di Bassano Romano certamente negligente nella misura in cui la stessa non si è attivata tempestivamente ovvero nei giorni immediatamente successivi alla prima comunicazione, come sarebbe stato suo onere, per conoscere l'esito della procedura stante la mancata ricezione delle ulteriori informazioni a cura del SIGIT circa il buon esito della procedura ma si è attivata solamente a parecchi mesi di distanza, dopo una interlocuzione con il legale della controparte. Atteso che le disposizioni sopra richiamate prevedono un veloce e rapido meccanismo, a formazione progressiva, ai fini della rituale iscrizione a ruolo e che il citato comma 9 dell'art. 7 D.M. MEF del 04 Agosto 2015 dispone che: "Il S.I.Gi.T. assicura la disponibilità delle informazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo, nell'area riservata, entro le 24 ore successive alla trasmissione" sarebbe stato onere di parte contribuente, attivarsi, quanto meno nei successivi giorni, per verificare l'esito della procedura.
Per tali ragioni nessuna censura, quindi, può essere ragionevolmente mossa alla sentenza impugnata in questa sede nella parte in cui la stessa ha ritenuto tardiva la costituzione ed improcedibile l'atto di appello ed infondata la istanza di rimessione in termini non sussistendo l' ipotesi di un "errore scusabile".
Tali conclusioni non risultano, poi, inficiate da quanto dedotto nella memoria da parte ricorrente sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati i quali non sono mutuabili sic et simpliciter al caso in esame, occorrendo tenere conto della specificità della disciplina in materia di processo tributario per come sopra ricostruita.
5. Il rigetto dei superiori motivi preclude l'esame del terzo motivo di ricorso in forza del quale parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n.4, cod. proc. civ., nullità e illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell' art. 112 c.p.c. in ragione dell' omessa pronunzia su tutte le domande ed eccezioni formulate con l'atto di appello.
6. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore del Comune di Bassano Romano, nella somma di Euro 6.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; visto l' art. 13 , comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , come modificato dalla legge n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso il 18 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2025.
Domande frequenti
Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?
Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.
Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?
No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.
Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?
La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.
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