Cassazione, sentenza n. 8195 del 28/03/2025
Sentenza n. 8195 del 28/03/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 8195
- Data
- 28/03/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite concerneva una cartella TARSU relativa a un immobile alberghiero, rispetto alla quale contribuente e Comune avevano proposto impugnazioni contrapposte dopo la riduzione dell’aumento tariffario disposta nei gradi di merito. Durante il giudizio di cassazione la contribuente ha aderito alla rottamazione-quater e ha documentato il pagamento integrale dell’importo previsto dal piano. Verificato il perfezionamento della definizione agevolata, la Corte ha dichiarato estinti i procedimenti riuniti per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Il Comune di Palermo (nel procedimento iscritto al n. 20264/2016 R.G.) e la "C. H. Srl" (nel procedimento iscritto al n. 21535/2016 R.G.) hanno proposto separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia l'11 febbraio 2016, n. 593/01/2016, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. 296/2010/01209020/49 per la somma complessiva di Euro 57.323,00, in relazione alla proprietà di un fabbricato sito in Palermo con destinazione alberghiera, ha rigettato sia l'appello proposto in via principale dal Comune di Palermo, che l'appello proposto in via incidentale dalla "Coretur Hotels Srl", nel giudizio di cui anche la "Riscossione Sicilia Spa" era parte, avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo il 9 luglio 2012, n. 277/09/2012, con compensazione delle spese giudiziali.
2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso originario della contribuente nel senso di determinare la TARSU senza l'aumento del 75%.
3. La "Coretur Hotels Srl" (nel procedimento iscritto al n. 20264/2016 R.G.) ed il Comune di Palermo (nel procedimento iscritto al n. 21535/2016 R.G.) hanno resistito con separati controricorsi. Il Comune di Palermo (nel procedimento iscritto al n. 21535/2016 R.G.) ha contestualmente proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, al quale la "Coretur Hotels Srl" ha resistito con controricorso. La "Riscossione Sicilia Spa" è rimasta intimata (sia nel procedimento iscritto al n. 20264/2016 R.G., che nel procedimento iscritto al n. 21535/2016 R.G.).
4. Con ordinanze interlocutorie rese in entrambi i procedimenti, questa Corte rinviava le cause a nuovo ruolo, prendendo atto della dichiarazione della "Coretur Hotels Srl" di adesione alla procedura di cui all' art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 , e del pagamento di due rate.
5. Con istanze depositate il 30 novembre 2023, la "Coretur Hotels Srl" ha chiesto la sospensione dei procedimenti, ai sensi dell' art. 1 , comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , avendo presentato la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. "rottamazione-quater") con l'opzione di pagamento in quattro rate.
6. Con ulteriore ordinanza interlocutoria, dopo averne disposto la riunione ai sensi dell' art. 335 cod. proc. civ., questa Corte ha sospeso i procedimenti.
7. Con istanza depositata il 28 novembre 2024, documentando il pagamento integrale dell'importo dovuto all'esito della definizione agevolata, la "Coretur Hotels Srl" ha chiesto la dichiarazione di estinzione dei procedimenti riuniti per cessazione della materia del contendere.
8. Con conclusioni scritte, ribadite in pubblica udienza, anche il P.M. ha chiesto la dichiarazione di estinzione dei procedimenti riuniti per cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Come è noto, l' art. 1 , comma 236, seconda parte, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , dispone che: "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati".
2. Nella specie, la contribuente ha documentato l'integrale pagamento dell'importo dovuto in base al concordato piano di rateizzazione. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l'estinzione dei procedimenti riuniti per cessazione della materia del contendere.
3. Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate.
4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420 ).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione dei procedimenti riuniti per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2025.
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