Cassazione, sentenza n. 9097 del 07/04/2025
Sentenza n. 9097 del 07/04/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 9097
- Data
- 07/04/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il contribuente contestava un preavviso di fermo amministrativo, invocando, tra l’altro, l’annullamento di una delle cartelle presupposte, vizi di notificazione e la strumentalità dell’autovettura rispetto alla propria attività professionale. La Cassazione ha confermato che la caducazione di una sola cartella non incideva sull’efficacia delle altre e ha giudicato inammissibili le ulteriori censure, perché formulate promiscuamente, precluse dalla doppia conforme o prive di confronto con le autonome ragioni della decisione impugnata; inoltre, nei gradi di merito non era stata provata la strumentalità del veicolo. Il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. A.A. ricorre, con cinque motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione di primo grado, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso il preavviso di fermo amministrativo di un'autovettura.
2. Resiste l'Agenzia delle entrate – Riscossione con controricorso.
3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Aldo Ceniccola, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e/o per ultra petizione in relazione all' art. 112 c.p.c.
Deduce il ricorrente che il giudice di appello avrebbe trascurato la reale portata di altra sentenza emessa dalla CTP di Milano, che aveva dichiarato la nullità del fermo relativamente all'iscrizione a ruolo riguardante una delle cartelle esattoriali poste a fondamento del preavviso di fermo, e avrebbe ipotizzato surrettiziamente vizi riguardanti tale dichiarazione di nullità pur nell'inesistenza di uno specifico motivo di gravame.
1.1. Il motivo è infondato.
La Corte territoriale non ha affatto trascurato la reale portata della sentenza richiamata dal contribuente, ma ne ha correttamente limitato la portata e ne ha affermato l'irrilevanza ai fini della materia del contendere, restando, infatti, comunque efficaci le altre cartelle poste a fondamento dell'impugnato preavviso; dall'altro, poi, il giudice di appello non ha pronunciato ultra petita, avendo semplicemente negato rilievo dirimente ad un argomento prospettato dallo stesso contribuente, avente ad oggetto la nullità dell'iscrizione relativamente ad una sola delle cartelle presupposte.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto della controversia. Lamenta il ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe invertito le questioni oggetto della causa, ponendo a fondamento del rigetto la sussistenza di plurime iscrizioni a ruolo rientranti nella giurisdizione tributaria, che in realtà si ridurrebbero ad Euro 196,64, senza dar conto di una valutazione se non induttiva del proprio postulato.
2.1. Il motivo è inammissibile, operando il limite della c.d. "doppia conforme" di cui all' art. 348-ter , comma 5, cod. proc. civ., introdotto dall' articolo 54 , comma 1, lett. a), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 , applicabile ratione temporis nel presente giudizio, atteso che l'appello avverso la sentenza di primo grado risulta depositato in data 21/07/2015, non avendo il ricorrente dimostrato che le ragioni di fatto, poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di appello, erano fra loro diverse (ex multis, Cass. n. 26860 del 18/12/2014 ; Cass. n. 11439 dell'11/05/2018 ). Per il vero, il motivo è deficitario anche in relazione al rispetto del principio di autosufficienza, in quanto nemmeno precisa quando e dove il fatto asseritamente trascurato sia stato discusso nel corso del giudizio di merito.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la "Illegittimità della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 26 D.P.R. 602/1973 , 60 c. 1 lett. a) D.P.R. 600/1973 , art. 14 C. 1 D.Lgs. n. 159/2015 e della Risoluzione n. 09/01/2006 n. 2 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione ed ai sensi dell'art. 360 n. 5 per omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia".
3.1. Il motivo è inammissibile perché formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione ( Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952 ; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901 ; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874 ) e ciò anche a volere accogliere l'orientamento meno rigoroso che subordina l'ammissibilità del motivo frutto di mescolanza ( Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952 ; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901 ; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874 ), alla condizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.
Nel motivo si intrecciano infatti una poco chiara censura avente ad oggetto l'asserita anteriorità del fermo amministrativo rispetto all'invio del preavviso, aspetto che non è stato trattato dalla sentenza impugnata e di cui il ricorrente non evidenzia in modo specifico l'avvenuta deduzione nel corso del giudizio di merito, ed una censura di invalidità della notifica. In relazione a quest'ultimo rilievo, in aggiunta, il motivo non si confronta con la autonoma ratio decidendi manifestata dalla CTR, che ha comunque ritenuto operante la sanatoria per raggiungimento dello scopo.
4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all' art. 86 D.P.R. n. 602/1973 .
Il ricorrente contesta la decisione dei giudici di appello, che non hanno rilevato alcun nesso di strumentalità tra l'autovettura oggetto del fermo e la professione di avvocato svolta dal contribuente.
4.1. Il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio della decisione impugnata che, lungi dall'escludere, in linea generale, la possibile strumentalità, nel caso di specie ha ritenuto, con motivata valutazione non censurabile in questa sede di legittimità, non assolto dal contribuente il relativo onere della prova su di esso incombente.
5. Con il quinto strumento di impugnazione, il ricorrente censura, in relazione all' art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., l'error in iudicando commesso dalla CTR per avere ritenuto valida la notifica e, comunque, operante nel caso di specie la sanatoria di cui all' art. 156 c.p.c.
5.1. Il motivo è inammissibile in quanto, pur evocandola, non si confronta con la autonoma ratio decidendi espressa dalla CTR in merito alla ritenuta operatività della sanatoria ex art. 156 c.p.c.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 19 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2025.
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