Cassazione, ordinanza n. 10211 del 17/04/2025

Contenzioso tributario - Giudizio di appello - Documentazione prodotta tardivamente

Tipologia
Sentenza
Numero
10211
Data
17/04/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Nel giudizio sul preavviso di iscrizione ipotecaria, il giudice d’appello aveva ritenuto inutilizzabili i documenti relativi alla notificazione degli atti presupposti perché depositati tardivamente in entrambi i gradi. La Cassazione afferma che il deposito tardivo in primo grado è sanato in appello: i fascicoli di parte restano infatti nel fascicolo d’ufficio sino al giudicato e i documenti sono automaticamente acquisiti al gravame, ferma la disciplina dei nuovi documenti. Accolto il ricorso dell’agente della riscossione, la decisione è stata cassata con rinvio per l’esame della documentazione e un nuovo giudizio.

Massima

In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del Decreto Legislativo n. 546/1992, deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza:

tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e ritualmente nel giudizio di impugnazione.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Fatti di causa

1. L'Agenzia delle Entrate Riscossione notificava a A.A. la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. (——), relativa a nove cartelle di pagamento e sette avvisi di accertamento esecutivi.

2. Il contribuente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso proponendo plurime censure, procedimentali e di merito, anche in relazione alla invalida notificazione degli atti presupposti. La CTP riteneva infondate le difese proposte da A.A., e rigettava il suo ricorso.

3. Il contribuente spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio rinnovando le proprie critiche, anche in materia di notificazione degli atti prodromici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. La CTR riformava la decisione dei primi giudici, ritenendo che l'Amministrazione finanziaria avesse tardivamente prodotto la documentazione relativa alla notificazione degli atti prodromici.

4. L'Agenzia delle Entrate ha introdotto ricorso per cassazione avverso la pronuncia adottata dalla CTR, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione degli artt. 24 , 25 , 32 e 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la CTR affermato la inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dall'Agente della riscossione fin dal primo grado del processo.

2. La CTR ha accolto il ricorso del contribuente esclusivamente perché ha ritenuto che l'Agente per la riscossione non abbia provato la regolare notificazione degli atti prodromici, cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi, in quanto la documentazione è stata depositata tardivamente, tanto nel primo grado del giudizio quanto in grado di appello.

2.1. Oppone la ricorrente che la documentazione prodotta in primo grado risultava già acquisita al giudizio di appello, e pertanto la CTR era tenuta ad esaminarla, ed a verificare la regolarità della notificazione degli atti prodromici, ed avrebbe quindi dovuto procedere all'esame nel merito del ricorso.

2.2. In materia questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che "in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , deve avvenire, ai sensi dell'art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza: tuttavia, l'inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione", Cass. sez. V, 7.3.2018, n. 5429 (conf. Cass. sez. V, 30.11.2016, n. 24398 ).

2.3. La tesi sostenuta dal giudice dell'appello secondo cui, avendo la parte prodotto tardivamente la documentazione relativa alla notificazione sia in primo che in secondo grado, la stessa risultava inutilizzabile, appare quindi non condivisibile e risulta pure in contrasto con l'orientamento interpretativo consolidato di questa Corte di legittimità. La documentazione tardivamente prodotta nel primo grado del giudizio, infatti, doveva ritenersi legittimamente acquisita in sede di gravame, e la Commissione regionale avrebbe dovuto esaminarla.

2.4. Il ricorso introdotto dall'Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto, conseguendone la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché proceda a nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2025.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2025.

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