Cassazione, sentenza n. 14015 del 26/05/2025
Sentenza n. 14015 del 26/05/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14015
- Data
- 26/05/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio relativo all’IMU 2011, la società ricorrente ha riferito di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022 e di avere pagato le rate scadute, confermando espressamente la rinuncia al ricorso. In assenza di eccezioni dell’ente impositore, la Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese. La natura estintiva della pronuncia esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, riservato alle diverse ipotesi di rigetto, inammissibilità o improponibilità dell’impugnazione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La S. Srl (già A.A.Immobiliare Spa), ha proposto, sulla base di quattro motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4070/16/2019 depositata in data 04/07/2019 e non notificata, relativa ad IMU 2011.
2. Roma Capitale ha resistito con controricorso.
3. La società contribuente premesso di essersi avvalsa della definizione agevolata prevista dalla L. n. 197 del 2022 e di avere pagato le rate scadute secondo il piano di dilazione concesso ha chiesto, con memorie in atti in data 21/3/2023 e 23/1/2025, inizialmente, sospendersi il giudizio e, successivamente, dichiararsi l'estinzione del presente giudizio stante l'impegno alla rinuncia assunto con l'istanza di definizione agevolata presentata in data 1/3/2023, confermando espressamente di voler rinunciare al giudizio.
4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre rilevare che la società contribuente, con la memoria da ultimo indicata, ha chiesto: "….che venga dichiarata l'estinzione del presente giudizio stante l'impegno alla rinuncia assunto con l'istanza di definizione agevolata presentata in data 01/03/2023, in merito al quale con la presente memoria si conferma espressamente di voler rinunciare".
2. Avendo, quindi, parte ricorrente manifestato espressamente ed univocamente la volontà di rinunziare al giudizio de quo chiedendo emettersi declaratoria di estinzione e nulla avendo eccepito l'ente impositore, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
3. La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6-3, 30 settembre 2015, n. 19560 ; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25485 ; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10140 ; Cass., Sez. 5, 9 marzo 2021, n. 6400 ; Cass., Sez. 5, 17 giugno 2022, n. 19599 );
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 25 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2025.
Domande frequenti
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È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.
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