Cassazione, sentenza n. 14024 del 26/05/2025
Sentenza n. 14024 del 26/05/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14024
- Data
- 26/05/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia in materia di TARSU era giunta in Cassazione dopo una decisione pronunciata in sede di rinvio. La società contribuente ha documentato l’adesione alla rottamazione-quater e l’integrale pagamento, in unica soluzione, delle somme dovute; il Comune non ha formulato obiezioni. La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio per rinuncia e compensa le spese, precisando che una pronuncia di estinzione non determina il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improponibilità dell’impugnazione.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La società C. I. Spa, (già "G. C. I. Spa") ha proposto, sulla base di un unico motivo ricorso, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.6244/22/2021, depositata il 28/07/2021, pronunziata in sede di rinvio, in materia di TARSU.
2. Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.
3. La società contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi estinto avendo aderito alla cd. "rottamazione quater" ai sensi dell' art. 1 , commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 con integrale versamento, in unica rata, di tutte le somme dovute.
4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre rilevare che la società contribuente ha documentato di avere aderito alla cd. "rottamazione quater" ai sensi dell' art. 1 , commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 con integrale versamento, in unica rata, di tutte le somme dovute.
2. Ne discende che nulla avendo eccepito l'ente impositore, va dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 236, legge cit., con compensazione delle spese di lite.
3. La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante Cass., Sez. 6°-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5°, 12 ottobre 2018, n. 25485 ; Cass., Sez. 5°, 28 maggio 2020, n. 10140 ; Cass., Sez. 5°, 9 marzo 2021, n. 6400 ; Cass., Sez. 5°, 17 giugno 2022, n. 19599 );
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2025.
Domande frequenti
Quanto vale il bonus mamme 2026?
È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.
Chi ha diritto al bonus mamme 2026?
Le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due figli (il minore sotto i 10 anni) o con almeno tre figli (il minore sotto i 18 anni), con redditi da lavoro 2026 fino a 40.000 euro. Con tre figli il bonus non spetta nei mesi di contratto a tempo indeterminato.
Entro quando e come si presenta la domanda?
La richiesta va inoltrata entro il 31 dicembre 2026 dal sito INPS, nella sezione dei servizi per genitori, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. L'erogazione avviene in una sola soluzione a dicembre, se l'istruttoria si chiude in tempo.
Quanto spetta a chi ha iniziato a lavorare a marzo?
Il conteggio è lineare: a ogni mese di lavoro nel 2026 corrispondono 60 euro, anche se l'attività copre solo una parte del mese. Chi ha cominciato a marzo matura 10 mensilità, cioè 600 euro, mentre chi lavora da dipendente tutto l'anno arriva a 720 euro.
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