Cassazione, sentenza n. 14027 del 26/05/2025
Sentenza n. 14027 del 26/05/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14027
- Data
- 26/05/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio di cassazione il contribuente ha documentato l’adesione alla rottamazione-quater, l’accoglimento dell’istanza, la comunicazione del piano e il pagamento delle rate scadute, manifestando espressamente la volontà di rinunciare al ricorso. Poiché l’Amministrazione finanziaria non ha sollevato eccezioni, la Corte dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa le spese. Trattandosi di estinzione, e non di rigetto, inammissibilità o improponibilità, esclude inoltre il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. A.A. ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1084/4/2018, depositata il 21/02/2018.
2. L' Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
3. Il contribuente ha depositato memorie in data 15 novembre 2023 e 14 febbraio 2025 chiedendo, prima, sospendersi il giudizio e, successivamente, dichiararsi estinto il giudizio avendo aderito alla cd. "rottamazione quater" ai sensi dell' art. 1 , commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 con versamento, delle rate scadute.
4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che il contribuente, con la memoria da ultimo indicata, ha precisato che – la procedura di definizione agevolata si era regolarmente perfezionata con l'accoglimento dell'istanza e la comunicazione del piano di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione; – aveva adempiuto al pagamento della maggior parte delle rate previste ed aveva prodotto la relativa documentazione comprovante i versamenti; – la rinuncia ai giudizi pendenti, richiesta dalla normativa sulla rottamazione-quater, era stata implicitamente accettata dall'Amministrazione finanziaria con l'accoglimento della definizione agevolata, rilevando di avere esercitato un diritto riconosciutogli dalla normativa vigente, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.
2. Ne discende che avendo il contribuente manifestato espressamente la volontà di rinunziare al giudizio chiedendo emettersi declaratoria di estinzione e nulla avendo eccepito l'ufficio, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
3. La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante Cass., Sez. 6°-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5°, 12 ottobre 2018, n. 25485 ; Cass., Sez. 5°, 28 maggio 2020, n. 10140 ; Cass., Sez. 5°, 9 marzo 2021, n. 6400 ; Cass., Sez. 5°, 17 giugno 2022, n. 19599 );
P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate.
Conclusione Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2025.
Domande frequenti
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