Cassazione, ordinanza n. 14108 del 27/05/2025
Cartella di pagamento - Intimazione di pagamento - Termini
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14108
- Data
- 27/05/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La società aveva impugnato un’intimazione relativa a una cartella per IVA e TARSU, deducendo anche la prescrizione di sanzioni e interessi maturata dopo la notifica della cartella; i giudici di merito avevano dichiarato tardiva l’impugnazione. La Cassazione precisa che l’intimazione successiva a una cartella definitiva è contestabile per vizi propri, tra i quali rientra l’estinzione del credito verificatasi successivamente per prescrizione. Accoglie quindi il primo motivo, assorbe gli altri, cassa la sentenza e rinvia affinché siano esaminate la prescrizione e l’allegata cessazione della materia del contendere.
Massima
È vero che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Tuttavia, occorre rilevare che l'Amministrazione tributaria è pur sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione e nell'ipotesi in cui tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione della pretesa fiscale opponendo l'intimazione di pagamento.
Massima redatta a cura del Ce.R.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
in data 29 giugno 2016, veniva notificata a CIFRAS C.I.F.R.A.S. Srl l'intimazione di pagamento (——) relativa alla cartella di pagamento (——) con la quale veniva recuperata a tassazione a fini IVA e TARSU, per gli anni di imposta 2007 e 2009, la somma pari ad Euro 43.146,69.
La contribuente impugnava la cartella sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento e rilevando la prescrizione, nonché l'infondatezza della pretesa tributaria.
La Commissione Provinciale di Catania, con sentenza n. 10415/2018 del 17/10/2018, preso atto della validità della notifica della cartella, dichiarava inammissibile il ricorso.
La società proponeva appello dinanzi alla Commissione Regionale per la SICILIA che, con sentenza n. 5741/2022 del 23/02/2022 depositata in data 21/06/22, rigettava l'appello e confermava la decisione impugnata.
Il contribuente propone ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente deposita successiva memoria illustrativa con la quale invoca la cessazione della materia del contendere per aver "aderito alla rottamazione-ter".
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 21 D.Lgs. 546/1992 , in relazione all' art. 360 comma 4 cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente dichiarato la tardività dell'impugnazione dell'atto di intimazione in quanto avvenuta oltre sessanta giorni dopo la notifica della cartella presupposta. Invero, la notifica della cartella di pagamento non impedisce alla parte l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento per vizi propri.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 112 cod. proc. civ. e art. 111 Cost., in relazione all' art. 360 comma 1 n.4) cod. proc. civ., per essersi la CTR limitata ad accertare la notifica della cartella, senza, tuttavia, esaminare i motivi di cui all'atto di appello. In particolare, la CTR si sarebbe limitata ad esaminare il primo e il secondo motivo di appello, omettendo l'esame del terzo e del quinto motivo di ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso si adombra la violazione dell' art. 20 D.Lgs. 472/1997 e dell' art. 2948 c.c., in relazione all' art. 360 comma 1 n.3) cod. proc. civ., per non aver la CTR dichiarato la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni.
Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento delle restanti censure.
Nella specie, il ricorrente, in ossequio al principio di specificità e autosufficienza del ricorso, ha posto in luce come l'impugnazione dell'intimazione di pagamento avesse dedotto, tra l'altro, la prescrizione del credito inerente alle sanzioni e agli interessi connessi alla pretesa tributaria azionata, quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica dell'originaria cartella di pagamento.
Su detta questione il giudice d'appello ha trascurato di pronunciarsi.
La censura coglie nel segno nella parte in cui contrasta l'affermazione del giudice d'appello tesa a rimarcare l'intervenuta preclusione all'esame della questione di merito relativa alla prescrizione, in virtù della, mera, omessa impugnazione della cartella.
È ben vero che l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e, quindi, qualora segua ad una cartella di pagamento regolarmente notificata e non opposta, non può essere contestata per ragioni che attengono a tale cartella. Tuttavia, occorre rilevare che l'Amministrazione tributaria è pur sempre tenuta a fare valere i suoi crediti nel rispetto dei termini di prescrizione. Nell'ipotesi che tali termini non siano rispettati e che la prescrizione maturi dopo la notifica della cartella di pagamento, ben può il contribuente contestare l'estinzione della pretesa fiscale opponendo l'intimazione di pagamento ( Cass. n. 23227 del 2020 ; Cass. n. 37914 del 2022 ).
La Corte regionale, quindi, avrebbe dovuto dichiarare ammissibile il ricorso poiché notificato entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della intimazione a prescindere dall'eventuale notifica della cartella presupposta e vagliare i mezzi di gravame afferenti i vizi propri dell'atto impugnato, quale l'estinzione dell'obbligazione per decorso dei termini di prescrizione.
Il ricorso va, pertanto, accolto e la causa rinviata alla CGT di II grado competente per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio. L'esame si soffermerà sull'invocata cessazione della materia del contendere, adombrata con memoria del 14 marzo 2025, avuto riguardo alla sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbite le restanti censure; cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2025.
Domande frequenti
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