Cassazione, ordinanza n. 17192 del 26/06/2025
Ordinanza n. 17192 del 26/06/2025
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 17192
- Data
- 26/06/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il recupero IRPEF imputato al socio di una società di persone per l’indeducibilità, nell’anno 2010, dei canoni di leasing relativi a un’area di parcheggio pertinente a un distributore di carburante. La Cassazione ha attribuito efficacia al giudicato esterno formatosi tra le stesse parti per un’altra annualità della medesima imposta, poiché la deducibilità dipendeva dalla natura del bene, elemento tendenzialmente permanente. Accolta l’eccezione e assorbiti i motivi, la Corte ha cassato la sentenza e, senza ulteriori accertamenti, accolto il ricorso introduttivo.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE
1. La presente controversia ha ad oggetto la deducibilità fiscale (anno d'imposta 2010) dei canoni di leasing corrisposti alla società Fortis Lease Spa per la realizzazione di un distributore di carburante e di un'area attrezzata per la sosta ed il parcheggio di autovetture da parte della A.A. Sas, di cui il ricorrente è socio. La Corte regionale, riformava la sentenza di primo grado, impugnata da entrambe le parti, dopo aver precisato che il principio enunciato da Sez. U n. 10225 del 2017 (riguardo all'ammortizzabilità del costo di acquisizione del terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburante) poteva riguardare solo la quota dei canoni di leasing relativa al contratto avente ad oggetto la realizzazione dell'immobile strumentale alla distribuzione del carburante, ma non i canoni derivanti dal contratto avente ad oggetto l'area attrezzata per la sosta ed il parcheggio, in quanto tali attività non avrebbero potuto comportare una diminuzione del valore del terreno e costosi lavori di bonifica in caso di diversa utilizzazione dello stesso.
Avverso tale sentenza il contribuente, destinatario dell'avviso di accertamento con cui veniva recuperata a tassazione (a fini IRPEF) la quota di utili maggiori accertati a carico della società in virtù del suddetto disconoscimento, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, mentre l'Agenzia resiste a mezzo di controricorso.
Il contribuente ha successivamente depositato memoria illustrativa, a mezzo della quale hanno espressamente eccepito il giudicato esterno di altra pronuncia intervenuta fra le stesse parti.
CONSIDERATO CHE
1. Pregiudizialmente occorre affrontare l'eventuale rilevanza del giudicato esterno. In proposito la parte ricorrente ha depositato una copia della sentenza, munita di certificato di passaggio in giudicato, resa dalla stessa CTR fra le stesse parti, pur avendo ad oggetto una diversa annualità d'imposta (IRPEF 2012), distinta col n. 436/2023.
In tale pronuncia, con riguardo sempre all'area adibita a parcheggio pertinente all'area adibita all'impianto di distribuzione, è stata decisa la piena deducibilità, avendo la CTR preso atto di altra sentenza (la n. 705 del 2018) e del relativo passaggio in giudicato, pur relativa (quest'ultima) alla società ed all'IRAP.
È vero che il giudicato relativo a una determinata annualità d'imposta non può incondizionatamente essere fatto valere anche per altre annualità, ma l'ostacolo è individuato dal riferimento ad elementi variabili.
Di contro va ribadito che
La sentenza del giudice tributario con la quale si accertano il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato, nei giudizi relativi ad imposte dello stesso tipo dovute per gli anni successivi, ove pendenti tra le stesse parti, solo per quanto attiene a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente, mentre non può avere alcuna efficacia vincolante quando l'accertamento relativo ai diversi anni si fondi su presupposti di fatto relativi a tributi differenti ed a diverse annualità.
( Cass. n. 38950/21 ).
Orbene appare evidente che la deducibilità dei canoni di leasing in ragione della natura del bene cui gli stessi si riferiscono, attiene ad un elemento costitutivo, e l'imposta nella specie è la medesima (l'IRPEF gravante sugli utili del socio accomandatario Mario A.A.).
Deve dunque ritenersi l'efficacia di giudicato della pronuncia n. 436/2023 resa dalla CTR Veneto sulla presente controversia.
Quanto alla integrità del contraddittorio, versandosi in ipotesi di accertamento dell'utile spettante per trasparenza in capo al socio di società personale, deve osservarsi che pur non essendo evocati nel presente giudizio la società e l'altro socio, va osservato che avendo la sentenza passata in giudicato accertato l'assenza dell'utile aggiuntivo, per assicurare la ragionevole durata del processo deve escludersi la necessità di annullamento con rimessione al giudice del merito.
2. Per effetto di quanto precede il ricorso merita accoglimento, con assorbimento dei motivi e cassazione della sentenza impugnata; non dovendosi svolgere ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito il ricorso introduttivo dev'essere accolto.
Le spese gravano sulla parte controricorrente soccombente.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'eccezione di giudicato esterno, assorbiti i motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo.
Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2300,00 oltre rimborso forfettario nel 15 % dell'onorario, i.v.a. e c.p.a., oltre ad Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, addì 8 maggio 2025.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2025.
Domande frequenti
Quanto vale il bonus mamme 2026?
È un'integrazione al reddito di 60 euro per ogni mese, anche solo parziale, in cui nel 2026 è in corso il rapporto di lavoro dipendente o l'attività autonoma, fino a 12 mensilità e 720 euro. Non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva per l'ISEE.
Chi ha diritto al bonus mamme 2026?
Le lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con due figli (il minore sotto i 10 anni) o con almeno tre figli (il minore sotto i 18 anni), con redditi da lavoro 2026 fino a 40.000 euro. Con tre figli il bonus non spetta nei mesi di contratto a tempo indeterminato.
Entro quando e come si presenta la domanda?
La richiesta va inoltrata entro il 31 dicembre 2026 dal sito INPS, nella sezione dei servizi per genitori, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. L'erogazione avviene in una sola soluzione a dicembre, se l'istruttoria si chiude in tempo.
Quanto spetta a chi ha iniziato a lavorare a marzo?
Il conteggio è lineare: a ogni mese di lavoro nel 2026 corrispondono 60 euro, anche se l'attività copre solo una parte del mese. Chi ha cominciato a marzo matura 10 mensilità, cioè 600 euro, mentre chi lavora da dipendente tutto l'anno arriva a 720 euro.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

