Cassazione, ordinanza n. 25738 del 21/09/2025
Processo tributario - Termine proposizione ricorso
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25738
- Data
- 21/09/2025
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Nel giudizio relativo a un sollecito e a sei accertamenti TARSU, il giudice regionale aveva dichiarato tardivo l’appello della contribuente perché proposto oltre il termine lungo di sei mesi. La Cassazione ha precisato che il termine d’impugnazione, computato escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di sabato, indipendentemente dall’apertura degli uffici postali. Poiché l’appello era stato spedito il lunedì immediatamente successivo, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e disposto il rinvio.
Massima
Nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è a decorrenza successiva e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all'art. 155, comma 5, codice procedura civile, sicché, ove il dies ad quem cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Il Comune ha emesso un sollecito di pagamento n. 18/12-10-2012 per la TARSU (tassa sui rifiuti solidi urbani), per un totale di Euro 23.217,00, che è stato impugnato innanzi alla CTP. Inoltre, ha emesso sei avvisi di accertamento (nn. 52-57) per gli anni 2006-2011, per un totale complessivo di Euro 45.166,00, suddiviso tra maggior tributo, sanzioni, interessi e spese, impugnati con diverso ricorso.
2. I due ricorsi sono stati riuniti e decisi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Oristano con sentenza n. 166/2017, la quale ha riconosciuto che la contribuente aveva fatto legittimo affidamento sulla possibilità di gestire autonomamente il servizio di raccolta rifiuti tramite ditte esterne (dal 17/12/2008 al 10/06/2011), e pur escludendo sanzioni e interessi, ha comunque imposto il pagamento della tassa TARSU, anche se il servizio comunale non era stato erogato. Inoltre, ha respinto la richiesta della contribuente di essere assoggettata alla tariffa agevolata prevista per le abitazioni.
3. La contribuente ha interposto appello presso la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sardegna, la quale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha ritenuto l'appello inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine "lungo" di sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado.
4. Avverso la suddetta sentenza di gravame la parte ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito con controricorso il comune di Arborea.
5. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il motivo di ricorso, si deduce che la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sardegna ha violato l' art. 101 , comma 2, c.p.c., decidendo la causa su una questione sollevata d'ufficio senza darne preventiva comunicazione, cogliendo di sorpresa la contribuente. Tale violazione comporta, ad avviso del ricorrente, la nullità della sentenza.
1.1. Ancorché non espressamente indicato nel ricorso, si tratta di motivo dedotto per violazione di legge ai sensi dell' art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
1.2. La disposizione di cui all' art. 101 c.p.c. dispone testualmente che se il giudice "ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione". Si è però stabilito, in proposito, che: "Non soggiace al divieto posto dall' art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione … Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni … costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini" (cfr., tra le tante, Cass. sez. 6, Ord. n. 29803/2019 ; sez. 6 Ord. 7634/2022).
1.3. Cionondimeno, correttamente la parte rileva che il giorno della scadenza del 17/02/2018, termine per proporre l'appello, (sentenza di primo grado, non notificata, depositata il 17.7.2017) cadeva di sabato, sicché era prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo e, quindi, l'appello era stato proposto tempestivamente, nei termini, il successivo 19/02/2018, lunedì. Tale affermazione risponde alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha rilevato che nelle controversie tributarie, il termine per proporre ricorso, che è "a decorrenza successiva" e va, pertanto, computato escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, è soggetto all' art. 155 , comma 5, c.p.c., sicché, ove il "dies ad quem" cada di sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, essendo irrilevante l'apertura degli uffici postali o la disponibilità ad accettare gli atti in scadenza l'ultimo giorno ( Cass. 31/05/2016, n. 11269 (Rv. 639913 – 01)).
2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
2.1. La Corte di gravame ha erroneamente ritenuto che l'appello, spedito il 19 febbraio 2018, fosse stato proposto oltre il termine "lungo" di sei mesi dalla data di deposito della sentenza di primo grado (avvenuta il 17 luglio 2017), conformemente all' art. 327 c.p.c. e all' art. 38 del D.Lgs. n. 546/92 .
Tuttavia, essendo il 17 febbraio 2018 un sabato, vi è uno slittamento al successivo giorno di lunedì 19.
Il termine 'lungo' non era quindi decorso.
2.2. Ne consegue la fondatezza del motivo e il suo conseguenziale accoglimento.
3. Il ricorso va accolto.
4. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2025.
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