Cassazione, ordinanza n. 26548 del 02/10/2025

Riscossione - Irreperibilità assoluta

Tipologia
Sentenza
Numero
26548
Data
02/10/2025
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava la cartella conosciuta tramite estratto di ruolo, sostenendo che la notificazione per irreperibilità assoluta fosse invalida; la CTR, pur ammettendo l’impugnazione, aveva ritenuto regolare la notifica. La Cassazione ha precisato che il notificatore deve indicare le ricerche concretamente svolte, non essendo sufficienti formule generiche prestampate, e ha rilevato che il giudice d’appello non ne aveva verificato l’adeguatezza. Accolto il secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo, la sentenza è stata cassata con rinvio.

Massima

In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del DPR n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

Fatti di causa

1. E. Srl, esercente il commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi, conseguito estratto di ruolo, dichiarava di essere in conseguenza venuta a conoscenza della emissione nei suoi confronti della cartella esattoriale n. (——), avente ad oggetto i tributi dell'Ires, dell'Iva e dell'Irap, con riferimento all'anno 2004.

2. La contribuente impugnava l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento indicata, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, proponendo plurime censure e contestando, tra l'altro, di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella esattoriale nonché la maturata decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa tributaria. La CTP riteneva inammissibile il ricorso, perché non è consentita l'impugnazione dell'estratto di ruolo.

3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania. La CTR riteneva ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ma rigettava il ricorso nel merito, ritenendo regolarmente notificata la cartella esattoriale.

4. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla CTR, affidandosi a tre motivi di impugnazione. L'Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. L'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la contribuente contesta il vizio di motivazione della sentenza pronunciata dal giudice del gravame, in conseguenza della violazione dell' art. 2697 cod. civ. e dell' art. 26 , quinto comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 , per non avere la CTR rilevato il vizio di prova della notificazione della cartella esattoriale per cui è causa, non essendo la stessa mai stata prodotta in originale dall'Amministrazione finanziaria.

2. Mediante il suo secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione dell' art. 60 , primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 , per non avere la CTR rilevato l'invalidità della notificazione della pretesa cartella esattoriale a causa della affermata irreperibilità assoluta della società presso la sede legale, senza però che il notificatore abbia verificato che nello stesso Comune di Qualiano si trovava uno stabilimento di lavorazione della E. Srl presso cui avrebbe dovuto essere tentata la notificazione dell'atto esattivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente critica la violazione e falsa applicazione dell' art. 145 cod. proc. civ., per non avere il giudice del gravame rilevato l'illegittimità della notificazione della cartella di pagamento come tentata, perché la stessa poteva essere notificata al legale rappresentante della società.

4. Mediante il primo motivo di ricorso la contribuente contesta il vizio di motivazione della sentenza impugnata perché la CTR non ha rilevato il vizio di prova della notificazione della cartella esattoriale per cui è causa, non essendo la cartella di pagamento mai stata prodotta in originale dall'Amministrazione finanziaria.

In sostanza, a quanto è dato comprendere, la società contesta che anche a voler ammettere, per ipotesi, che un atto sia stato legalmente notificato alla contribuente, rimarrebbe comunque incerto che cosa sia stato notificato perché, non avendo l'Amministrazione finanziaria prodotto la cartella di pagamento in originale, rimane dubbio il contenuto di ciò che sarebbe stato notificato. Questi argomenti integrano una contestazione di omessa pronuncia su una questione di diritto, su cui questa Corte regolatrice è comunque chiamata a pronunciarsi (cfr. Cass. sez. V, 28.10.2015, n. 21968 ; conf. Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257).

4.1. Occorre premettere che la stessa ricorrente, nel riportare il testo della relata (avviso di deposito) riscontra (ric., p. 4) che il numero della cartella risultava indicato. Inoltre, la società non trascrive in qual modo avesse contestato il preteso vizio di notificazione, in relazione al testo della cartella di pagamento, nelle fasi di merito del giudizio.

4.2. Tanto premesso, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire che "in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 , ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che non aveva ritenuto sufficiente la avvenuta produzione, da parte dell'agente della riscossione, di copie fotostatiche delle relate di notifica contenti il riferimento "al carico di cui agli estratti di ruolo" impugnati dalla contribuente, senza considerare che, in assenza di contestazioni sulla conformità delle copie agli originali, l'estratto di ruolo – equipollente della matrice – conteneva tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria)" Cass. sez. V, 21.7.2021, n. 20769 , e non si era mancato già in precedenza di chiarire che "in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell' art. 26 , comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 , la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa", Cass. sez. VI-III, 11.7.2017, n. 23902.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, nella misura in cui possa ritenersi ammissibile, risulta comunque infondato.

5. Mediante il secondo motivo di ricorso la contribuente contesta l'invalidità della notificazione della cartella esattoriale, perché il notificatore ha ritenuto la irreperibilità assoluta della società sol perché non l'ha rivenuta presso l'indirizzo della sede sociale, senza svolgere alcun accertamento volto a verificare se l'impresa fosse comunque reperibile presso altro indirizzo nello stesso Comune.

5.1. La CTR scrive che "Nella fattispecie la notifica della cartella è stata tentata presso il domicilio fiscale della società, quale risulta, senza essere oggetto di contestazione, anche dall'estratto di ruolo, e cioè in Qualiano alla piazza D'Annunzio n. 4. Dalla relata della notifica versata in atti dalla concessionaria, emerge che presso tale indirizzo la società è risultata irreperibile (trattasi di irreperibilità assoluta, e non anche di temporanea assenza…) così che la notifica è stata correttamente eseguita mediante deposito presso la casa comunale ed affissione del relativo avviso nell'albo del comune, come disposto dall' art. 26 co. 3, del D.P.R. n. 602/73 , che fa rinvio a quanto previsto dall' art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 " (sent. CTR, p. III s.).

5.2. La contribuente contesta che la notificazione, per essere valida, avrebbe dovuto essere tentata anche presso un diverso indirizzo, quello dello stabilimento produttivo sito nello stesso Comune di Qualiano alla via (——), come riportato anche nel certificato camerale della società.

5.3. L' art. 60 , primo comma, lett. e) del D.P.R. n. 600 del 1973 , nella versione applicabile ratione temporis, dispone che "e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall' art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione".

5.3.1. Questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di chiarire che "in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60 , comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 , il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso", Cass. sez. V, 12.1.2025, n. 781 (conf. Cass. sez. V, 24.5.2024, n. 14658 ).

Nel caso di specie la CTR, esprimendo la valutazione di fatto che ad essa competeva, non risulta aver verificato se le ricerche siano state effettuate dal notificatore e se apparissero nel caso di specie adeguate, ed il motivo di ricorso risulta pertanto fondato.

Il terzo strumento di impugnazione rimane assorbito, sembrando soltanto opportuno segnalare che l' art. 145 cod. proc. civ. prevede solo la possibilità della notificazione degli atti indirizzati alla società presso il suo legale rappresentante, e che la controricorrente afferma che la notificazione è stata tentata anche nei suoi confronti (controric., p. 6).

6. In definitiva deve essere accolto il secondo motivo di impugnazione, rigettato il primo ed assorbito il terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Napoli perché proceda a nuovo esame.

La Corte di Cassazione,

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso proposto dalla E. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2025.

Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2025.

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