Sintesi
La risoluzione chiarisce l'applicazione del regime di non imponibilità IVA dell'articolo 58 del decreto-legge n. 331 del 1993 a una triangolazione intracomunitaria tra due società residenti e un cessionario di altro Stato membro. Esamina la condizione del trasporto o spedizione a cura o a nome del cedente quando il promotore intermedio stipula il contratto di trasporto per ottenere tariffe vantaggiose. Conclude, a parziale rettifica della prassi precedente, che la non imponibilità opera anche se il cessionario B stipula il trasporto su mandato e in nome del cedente A, senza acquisire la disponibilità dei beni.
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