Risoluzione n. 131 del 27/12/2011
Consulenza giuridica – Deducibilità dei contributi di previdenza complementare da parte dei lavoratori di prima occupazione - Art. 8, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 131
- Data
- 27/12/2011
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione chiarisce le modalità di deduzione dei contributi di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005. Spiega che il risparmio non utilizzato nei primi cinque anni forma un plafond aggiuntivo, utilizzabile nei venti anni successivi oltre il limite ordinario di 5.164,57 euro e fino a 2.582,29 euro annui. Precisa che il plafond può essere impiegato fino a esaurimento solo negli anni con versamenti eccedenti il limite ordinario, senza obbligo di ripartizione costante. Se i versamenti restano sempre inferiori al limite, il bonus accumulato viene definitivamente perso.
Documento ufficiale
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