Risoluzione n. 15 del 13/02/2012

Articolo 14, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - Chiarimenti

Tipologia
Risoluzione
Numero
15
Data
13/02/2012
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce l’articolo 14, comma 11, della legge n. 183/2011 che allinea ai limiti della contabilità semplificata le soglie per la liquidazione trimestrale IVA. Precisa che dal 1° gennaio 2012 rileva esclusivamente il volume d’affari di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 542/1999, pari a 400mila euro per servizi e professionisti e 700mila euro per altre attività, non l’importo dei ricavi ai fini delle imposte dirette. Conferma inoltre che i trimestrali entro le nuove soglie versano il conguaglio a debito entro il 16 marzo con maggiorazione dell’1%, ovvero alla scadenza della dichiarazione unificata con ulteriore 0,40% mensile.

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