Risoluzione n. 65 del 02/08/2016
Contributi versati al Fondo Sanitario Integrativo di gruppo bancario - artt. 10, comma 1, lett. e-ter) e 51, co. 2, lett. a), del DPR n. 917 del 1986
- Tipologia
- Risoluzione
- Numero
- 65
- Data
- 02/08/2016
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
La risoluzione chiarisce il trattamento dei contributi versati dai lavoratori in quiescenza al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario in favore di familiari non fiscalmente a carico, in assenza di contribuzione datoriale. Richiama l'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR, che esclude la deducibilità per familiari non a carico, e l'articolo 51, comma 2, lettera a), che prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente entro euro 3.615,20 anche per tali familiari. Conclude che i pensionati, equiparati ai dipendenti e nel rispetto di contratto, accordo o regolamento aziendale e dei limiti previsti, non concorrono a formare il reddito per i contributi versati al Fondo avente esclusivamente fine assistenziale.
Documento ufficiale
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