Risoluzione n. 65 del 02/08/2016

Contributi versati al Fondo Sanitario Integrativo di gruppo bancario - artt. 10, comma 1, lett. e-ter) e 51, co. 2, lett. a), del DPR n. 917 del 1986

Tipologia
Risoluzione
Numero
65
Data
02/08/2016
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce il trattamento dei contributi versati dai lavoratori in quiescenza al Fondo sanitario integrativo del gruppo bancario in favore di familiari non fiscalmente a carico, in assenza di contribuzione datoriale. Richiama l'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del TUIR, che esclude la deducibilità per familiari non a carico, e l'articolo 51, comma 2, lettera a), che prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente entro euro 3.615,20 anche per tali familiari. Conclude che i pensionati, equiparati ai dipendenti e nel rispetto di contratto, accordo o regolamento aziendale e dei limiti previsti, non concorrono a formare il reddito per i contributi versati al Fondo avente esclusivamente fine assistenziale.

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