Risoluzione n. 8 del 02/02/2021

Regime applicabile alle prestazioni di trasporto di passeggeri per vie d’acqua - Articolo 10, primo comma, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Tabella A, Parte II-bis, n. 1-ter) e Tabella A , Parte III, n. 127-novies) allegate al DPR n. 633 del 1972 - Regime applicabile alle prestazioni cc.dd. “complesse”

Tipologia
Risoluzione
Numero
8
Data
02/02/2021
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce il trattamento IVA dei servizi di trasporto passeggeri per vie d’acqua, distinguendo il mero trasporto dalle prestazioni complesse. Per il mero trasporto, anche su rotte turistiche o con coincidenza tra partenza e arrivo, operano l’esenzione o le aliquote ridotte del 5 o del 10 per cento secondo carattere urbano o extraurbano e mezzo impiegato. Se il corrispettivo unitario comprende ulteriori servizi turistico-ricreativi rispetto ai quali il trasporto è strumentale, si configura invece una prestazione unica generica soggetta all’aliquota ordinaria del 22 per cento.

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