Risoluzione n. 42 del 12/06/2025

Trattamento ai fini Iva delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica – Articolo 4-quater del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, e successivamente modificato dall’articolo 7-sexies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143

Tipologia
Risoluzione
Numero
42
Data
12/06/2025
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione chiarisce il trattamento IVA delle prestazioni di chirurgia e medicina estetica, distinguendo gli interventi con finalità terapeutica da quelli puramente cosmetici. Per la chirurgia estetica effettuata dal 17 dicembre 2023, l’esenzione richiede un’apposita attestazione medica antecedente, dalla quale emerga il collegamento tra patologia e prestazione; per la medicina estetica è ammessa idonea documentazione, anche mediante tale attestazione. Le prestazioni degli anestesisti restano esenti senza ulteriore prova. Per gli interventi anteriori, i comportamenti adottati sono salvaguardati: l’esenzione applicata resta ferma, mentre l’IVA versata non è rimborsabile.

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