Interpello n. 286 del 19/07/2019

Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla LPP svizzera ad un soggetto fiscalmente residente in Italia – Articolo 76, comma 1-bis, della legge della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Tipologia
Interpello
Numero
286
Data
19/07/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L'istante, residente in Svizzera e prossimo al trasferimento definitivo in Italia, percepirà dal secondo pilastro LPP, tramite intermediari italiani, la parte eccedente l'obbligatoria in unico capitale. Il tema è se operi la ritenuta del 5% ex articolo 76, comma 1-bis, legge 413/1991, nonostante la rubrica sui transfrontalieri. L'Agenzia sostiene che l'erogazione di ente privatistico è imponibile solo in Italia ex articolo 18 Convenzione Italia-Svizzera e sconta la ritenuta a titolo d'imposta del 5%, applicabile a tutti i percettori LPP senza limitazione ai frontalieri, poiché la rubrica non è vincolante.

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