Interpello n. 377 del 10/09/2019
Applicabilità delle agevolazioni prima casa ai sensi della Nota II-bis, comma 4-bis, all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato con le agevolazioni prima casa in quanto acquistato con atto soggetto ad aliquota Iva al 4% da Società costruttrice prima del 22 maggio 1993. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 377
- Data
- 10/09/2019
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Il notaio istante rappresenta coniugi proprietari nel Comune di residenza di abitazione acquistata nel 1990 da impresa costruttrice con IVA, quando l'aliquota del 4% si applicava a tutte le cessioni senza distinzione prima casa, che intendono acquistare nuova abitazione soggetta a IVA con aliquota agevolata impegnandosi ad alienare la preposseduta entro un anno. Il tema è il comma 4-bis della Nota II-bis che consente di non tenere conto dell'immobile agevolato da alienare. L'Agenzia ammette il beneficio immediato se l'immobile del 1990 è l'unico nel Comune, sussistevano allora i requisiti prima casa per il registro, e ricorrono le lettere a) e c) con categorie non di lusso.
Documento ufficiale
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