Interpello n. 380 del 11/09/2019

Esenzione da ritenuta dei dividendi corrisposti da società figlie a società madri - Articolo 9 dell’Accordo tra Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212

Tipologia
Interpello
Numero
380
Data
11/09/2019
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La società italiana Alfa, interamente controllata dalla lussemburghese Beta, rappresenta il trasferimento della sede di Beta in Svizzera dal 1° luglio 2019 in continuità giuridica, senza liquidazione né ricostituzione secondo le legislazioni dei due Stati. Il tema è l'esenzione da ritenuta sui dividendi madre-figlia prevista dall'articolo 9 dell'Accordo UE-Svizzera, condizionata alla detenzione diretta di almeno il 25% per due anni. L'Agenzia riconosce la continuità del periodo di possesso, richiamando anche la prassi sull'articolo 87 Tuir, e ammette l'esenzione per i dividendi corrisposti dopo il trasferimento, presupposti gli altri requisiti oggettivi e soggettivi non esaminati.

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