Sintesi
La società che vende anche apparecchi per aerosolterapia, finora con IVA al 22%, chiede se si applichi l'aliquota ridotta del 10% del n. 114 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 dopo l'interpretazione autentica della legge n. 145 del 2018. L'Agenzia ricostruisce la norma, che include solo i dispositivi medici a base di sostanze normalmente usate per cure e prevenzione classificabili nella voce doganale 3004 come medicamenti. Ritiene quindi non applicabile l'aliquota ridotta alle cessioni di apparecchi per aerosolterapia e accessori, in quanto dispositivi non classificabili in tale voce doganale.
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