Interpello n. 261 del 11/08/2020

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -articolo 26, commi 2 e 9 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633 - note di variazione emesse dopo il fallimento

Tipologia
Interpello
Numero
261
Data
11/08/2020
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La curatela fallimentare ha ricevuto da fornitori di servizi continuativi note di accredito ex articolo 26 per fatture insolute relative a servizi ante fallimento, emesse per risoluzione per inadempimento e non per mancato pagamento concorsuale. L'Agenzia osserva che il comma 9 consente il recupero senza attesa dell'infruttuosità solo se la risoluzione interrompe effettivamente la fornitura, ma se il fallimento precede clausola ed emissione si applica il comma 2 con insinuazione al passivo e attesa dell'esito. Il curatore deve solo annotare le note senza includerle nelle liquidazioni e nella dichiarazione finale, con evidenza del credito eventualmente esigibile verso il fallito tornato in bonis.

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