Sintesi
La società tedesca senza posizione fiscale in Italia acquista beni dal fornitore italiano con clausola EXW, incaricando un vettore del ritiro e della consegna diretta al cliente austriaco, trattando l'acquisto come triangolazione intracomunitaria non imponibile. Il tema è la prova del trasporto ex articolo 41 D.L. 331/1993 per il primo cedente italiano. L'Agenzia ricorda gli oneri probatori in capo al cedente, l'idoneità del CMR firmato o di documentazione coerente sostitutiva, e chiede di integrare il corredo con prove bancarie, dichiarazione di ricezione, impegni contrattuali ed elenchi Intrastat, richiamando l'articolo 45-bis del regolamento 282/2011.
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