Consulenza giuridica n. 2 del 20/02/2020
Consulenza giuridica - Applicazione della ritenuta sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale, per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP) - Articolo 76, comma 1-bis, legge 30 dicembre 1991, n. 413
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 2
- Data
- 20/02/2020
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
L’Associazione domanda come gli intermediari finanziari italiani debbano applicare la ritenuta sulle prestazioni della previdenza professionale svizzera LPP, comprese le somme trasferite sui conti dedicati dei notai. L’Agenzia qualifica la ritenuta del 5 per cento come imposta definitiva, con esonero dichiarativo, e la pone a carico dell’intermediario che interviene nel pagamento su specifico incarico dell’ente erogatore o del beneficiario, dal quale devono provenire le informazioni necessarie. Il prelievo si applica al valore lordo anche nel transito sui conti notarili; le ritenute sono indicate per massa nel quadro SG del Modello 770.
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