Consulenza giuridica n. 3 del 13/04/2021

Ulteriori chiarimenti circa l'applicazione della ritenuta sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale, per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) - Articolo 76, comma 1-bis, legge 30 dicembre 1991, n. 413

Tipologia
Interpello
Numero
3
Data
13/04/2021
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

L’associazione chiede quali informazioni debbano acquisire gli intermediari finanziari italiani per applicare la ritenuta sulle prestazioni della previdenza professionale svizzera LPP e quale regime riguardi le erogazioni in capitale. L’Agenzia afferma che, quando le somme sono canalizzate tramite un intermediario residente appositamente incaricato, la ritenuta del 5 per cento si applica a titolo d’imposta sia alle rendite sia ai capitali. Il cliente deve fornire residenza fiscale, natura delle somme, periodicità delle rendite e importo lordo; senza canalizzazione in Italia, opera la tassazione IRPEF dichiarativa, con tassazione separata per le somme erogate in capitale.

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