Consulenza giuridica n. 10 del 15/07/2025
Qualificazione dell'armatore quale sostituto d'imposta – interpretazione dell'articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- Tipologia
- Interpello
- Numero
- 10
- Data
- 15/07/2025
- Fonte
- Agenzia delle Entrate
Sintesi
Il quesito concerne un armatore persona fisica che, operando fuori dall’attività d’impresa commerciale, intende applicare volontariamente ritenute d’acconto agli emolumenti del personale di equipaggio. L’Agenzia osserva che l’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973 individua tassativamente i sostituti d’imposta e comprende le persone fisiche soltanto quando esercitano imprese commerciali o agricole, arti o professioni. L’armatore descritto non può quindi assumere tale qualifica per opzione né effettuare le ritenute sui compensi corrisposti ai dipendenti.
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