Sintesi
Un produttore italiano prospettava un accordo di call-off stock con un operatore intermedio, inserito in una più ampia operazione triangolare, mentre il cliente finale avrebbe trasportato i beni in un deposito di un altro Stato UE. L’Agenzia subordina il regime alla prova che il trasporto sia effettuato dal fornitore o da un terzo per suo conto e al mantenimento della proprietà in capo al fornitore fino all’acquisto dell’operatore designato. L’effetto sospensivo riguarda soltanto tale rapporto: la successiva cessione al cliente finale costituisce un’operazione autonoma e distinta.
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