Interpello n. 272 del 03/04/2023

Ammissibilità delle informazioni trasmesse mediante un sistema EDI ai fini della dichiarazione prevista dall'articolo 45–bis, comma 1, lett. b), punto i), del Regolamento UE di esecuzione n. 282 del 15 marzo 2011

Tipologia
Interpello
Numero
272
Data
03/04/2023
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Una società residente in un altro Stato UE, acquirente di componenti da fornitori italiani, intendeva utilizzare comunicazioni EDI come dichiarazione scritta per provare il trasporto nelle cessioni intracomunitarie. L’Agenzia ammette in linea di principio il sistema EDI ai fini della presunzione dell’articolo 45-bis o della prova secondo la prassi nazionale, purché assicuri completezza, integrità, autenticità, veridicità, immodificabilità, data certa e paternità dei dati. La presunzione non opera quando il trasporto è eseguito con mezzi propri senza terzi, mentre l’idoneità probatoria resta valutabile caso per caso.

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