Interpello n. 30 del 07/02/2024

Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione – Art. 8, comma 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett. e – bis), del TUIR

Tipologia
Interpello
Numero
30
Data
07/02/2024
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

Un lavoratore, occupato brevemente in Italia nel 2013 e successivamente in Austria, ha aderito nel 2023 a un fondo pensione italiano e chiede da quando decorra il quinquennio utile per l’ulteriore plafond di deducibilità. L’Agenzia ritiene che, qualora durante la permanenza all’estero egli non fosse fiscalmente residente in Italia, vadano considerati i primi cinque anni di adesione a forme pensionistiche i cui contributi sono deducibili dal reddito imponibile italiano. Nel caso rappresentato, il quinquennio decorre quindi dal 2023, restando escluso dal parere l’accertamento della residenza fiscale effettiva.

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