Chi applica il regime forfetario non dovrebbe mai subire ritenute d’acconto sui compensi incassati, perché la legge esclude questi contribuenti dal meccanismo. Nella pratica, però, capita che la ritenuta venga applicata comunque per errore, come accade spesso quando il pagamento arriva tramite bonifico parlante per lavori edilizi o di riqualificazione energetica: in questi casi la banca trattiene oggi l’11% dell’importo. La somma non è persa. Il contribuente può chiederne il rimborso all’Agenzia delle Entrate oppure, più rapidamente, recuperarla direttamente nel modello Redditi, a condizione che la ritenuta risulti certificata dal sostituto d’imposta e riportata nel modello 770. Il recupero in dichiarazione passa dal rigo RS40 e si completa nel quadro LM o nel quadro RN, a seconda che lo scomputo riguardi l’imposta sostitutiva del regime forfetario o l’IRPEF ordinaria dovuta su altri redditi.
Perché i forfetari non subiscono la ritenuta d’acconto
L’art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014 stabilisce che i ricavi e i compensi che concorrono al reddito determinato con il regime forfetario non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte di chi li eroga. La norma solleva quindi i clienti e i committenti dall’obbligo di trattenere una parte del compenso e di versarla allo Stato per conto del professionista o dell’impresa.
Perché il meccanismo funzioni, è il contribuente forfetario a doversi attivare: deve rilasciare al committente un’apposita dichiarazione, di norma inserita in fattura, che attesta come il reddito a cui si riferiscono le somme percepite sconti già l’imposta sostitutiva propria del regime e non debba quindi subire alcuna ritenuta. In assenza di questa dichiarazione, il sostituto d’imposta, cioè il soggetto (cliente, committente o banca) tenuto per legge a trattenere la ritenuta e a versarla allo Stato, non ha modo di sapere che il beneficiario è un forfetario e applica le regole ordinarie.
Il caso più frequente: i bonifici parlanti per interventi edilizi
Nonostante la regola sia chiara, nella prassi si verificano comunque applicazioni errate della ritenuta. Il caso più ricorrente riguarda gli artigiani e le imprese in regime forfetario che eseguono lavori di recupero edilizio o di riqualificazione energetica e ricevono il pagamento tramite bonifico parlante, lo strumento che il committente deve utilizzare per beneficiare delle detrazioni fiscali collegate a questi interventi (ristrutturazioni, ecobonus e le altre agevolazioni edilizie).
Su questi bonifici le banche e Poste Italiane sono tenute per legge a operare una ritenuta a titolo di acconto, che dal 1° marzo 2024 è stata elevata dall’8% all’11%. La trattenuta scatta automaticamente sull’intero importo accreditato, indipendentemente dal regime fiscale di chi riceve il pagamento: il sistema bancario non è infatti in grado di verificare, al momento del bonifico, se il beneficiario sia un forfetario esonerato dalla ritenuta. Il risultato è che l’artigiano o il professionista forfetario si trova un accredito già decurtato dell’11%, pur non dovendo per legge subire alcuna trattenuta.
Le due strade per recuperare la somma trattenuta
Su questo tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, chiarendo che il contribuente forfetario che abbia subito una ritenuta non dovuta può scegliere tra due percorsi alternativi.
La prima strada è la richiesta di rimborso, da presentare secondo le modalità previste dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, la norma generale che regola la restituzione delle somme versate o trattenute senza che ne ricorressero i presupposti. È il percorso classico, ma comporta tempi di attesa spesso lunghi, legati all’istruttoria dell’ufficio.
La seconda strada, più diretta, consiste nello scomputare la ritenuta già nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata subita, portandola in diminuzione delle imposte dovute. Questa opzione evita l’attesa del rimborso, ma è ammessa soltanto se ricorre una condizione precisa: la ritenuta deve risultare certificata dal sostituto d’imposta ed essere da questo indicata nel modello 770, la dichiarazione annuale con cui i sostituti comunicano all’Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nel corso dell’anno. Senza questo doppio riscontro, cioè senza la coincidenza tra certificazione consegnata al contribuente e dati trasmessi con il 770, l’Agenzia non ha modo di verificare che la somma sia stata effettivamente trattenuta e versata, e il contribuente non può utilizzarla in compensazione. Le due strade sono alternative fra loro: la stessa ritenuta non può essere prima chiesta a rimborso e poi scomputata in dichiarazione, né utilizzata due volte nello stesso modo.
Come si compila il modello Redditi: dal rigo RS40 al quadro di destinazione
Chi decide di recuperare la ritenuta in dichiarazione deve seguire un percorso a due passaggi all’interno del modello Redditi PF. Il primo passaggio riguarda il quadro RS, dedicato alle informazioni integrative sul regime forfetario; il secondo riguarda il quadro in cui lo scomputo diventa effettivo, cioè il quadro LM o il quadro RN.
Il quadro RS e il rigo RS40
Nel modello Redditi PF 2026 il rigo RS40, dedicato alle ritenute relative al regime di vantaggio e al regime forfetario in casi particolari, è la casella in cui va indicato l’ammontare complessivo delle ritenute subite per errore nel corso dell’anno. Questo importo ha una funzione essenzialmente informativa: segnala all’Agenzia che il contribuente ha subito una ritenuta non dovuta e intende recuperarla, ma da solo non produce alcun effetto sull’imposta da versare.
Lo scomputo nel quadro LM o nel quadro RN
L’importo esposto nel rigo RS40 deve essere riportato nel quadro in cui avviene lo scomputo vero e proprio, e la scelta tra i due quadri dipende dalla situazione fiscale del contribuente:
- nel rigo LM41, se la ritenuta va scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta sul reddito determinato con il regime forfetario;
- nel rigo RN33, colonna 4, se il contribuente possiede anche altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria (per esempio redditi da lavoro dipendente o da fabbricati) e intende scomputare la ritenuta dall’imposta ordinaria dovuta su questi ultimi.
Nulla vieta, quando ne ricorrano i presupposti, di ripartire lo scomputo tra i due quadri: quel che conta è che l’importo complessivamente utilizzato non superi mai la ritenuta effettivamente subita e certificata, ed è per questo che il rigo RS40 funge da totale di controllo rispetto a quanto viene poi scomputato a valle.
Un esempio pratico: la ritenuta su un bonifico parlante
Si consideri il caso della sig.ra Bianchi, idraulica in regime forfetario nel periodo d’imposta 2025. Nel corso dell’anno riceve alcuni pagamenti tramite bonifici parlanti relativi a interventi di riqualificazione energetica eseguiti presso privati, e subisce all’atto dell’accredito ritenute per un importo complessivo di € 950.
Si ipotizzi che la ritenuta sia stata regolarmente certificata, che il sostituto l’abbia correttamente indicata nel modello 770, che la sig.ra Bianchi non abbia presentato istanza di rimborso e che non possieda altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria. In questo scenario il recupero avviene interamente all’interno del reddito forfetario: la contribuente indica € 950 nel rigo RS40 e riporta lo stesso importo nel rigo LM41, scomputandolo dall’imposta sostitutiva dovuta per il 2025. Il rigo RN33, colonna 4, resta non compilato, perché non ci sono imposte ordinarie dalle quali operare lo scomputo.
La tabella seguente riepiloga i passaggi e i riferimenti da rispettare per un caso come questo.
| Passaggio | Dove si indica | Condizione richiesta |
|---|---|---|
| Rilevazione della ritenuta subita per errore | Rigo RS40 del quadro RS | Ritenuta certificata dal sostituto e indicata nel modello 770 |
| Scomputo dall’imposta sostitutiva forfetaria | Rigo LM41 del quadro LM | Reddito interamente determinato con il regime forfetario |
| Scomputo dall’IRPEF ordinaria | Rigo RN33, colonna 4, del quadro RN | Presenza di altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria |
I controlli da fare prima di scegliere come procedere
Prima di compilare qualunque rigo, il contribuente forfetario (o il professionista che lo assiste) deve svolgere una verifica documentale preliminare, perché è da questa che dipende la scelta tra rimborso e scomputo in dichiarazione. Occorre accertare tre elementi: che la ritenuta sia stata effettivamente applicata e trattenuta, che esista la relativa certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta e che questo abbia correttamente riportato la ritenuta nel proprio modello 770. Solo quando tutti e tre gli elementi sono verificati lo scomputo in dichiarazione diventa percorribile; in caso contrario, resta disponibile soltanto la via del rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, con i tempi più lunghi che questa comporta.
La certificazione delle ritenute segue le ordinarie scadenze della Certificazione Unica, che il sostituto d’imposta deve rilasciare al contribuente entro il 16 marzo dell’anno successivo. Per questo motivo è opportuno, soprattutto per chi incassa più bonifici parlanti nello stesso anno, tenere un riepilogo puntuale degli importi trattenuti e sollecitare per tempo la Certificazione Unica, invece di scoprire un eventuale disallineamento con il 770 soltanto al momento di presentare la dichiarazione.
Che cosa devono fare, in concreto, i contribuenti forfetari
Chi opera in regime forfetario e riceve pagamenti tramite bonifico parlante dovrebbe verificare, a ogni accredito, se la banca ha operato la ritenuta dell’11% nonostante l’esenzione prevista dalla Legge n. 190/2014. Se ciò accade, conviene raccogliere subito la documentazione utile (estratto conto, causale del bonifico, eventuale comunicazione della banca) e attendere la certificazione che il sostituto è tenuto a rilasciare per verificarne la coerenza con quanto poi confluirà nel modello 770.
A quel punto la scelta tra rimborso e scomputo in dichiarazione è una valutazione di convenienza: chi ha già un debito d’imposta sostitutiva o IRPEF da compensare trova quasi sempre più conveniente il recupero diretto nel modello Redditi, perché evita l’attesa dell’istruttoria di rimborso; chi invece non ha imposte da compensare, o preferisce non modificare la propria dichiarazione, può comunque rivolgersi all’Agenzia delle Entrate con l’istanza di rimborso. In entrambi i casi, il punto di partenza resta lo stesso: nessuna ritenuta subita per errore va lasciata cadere, perché la legge mette a disposizione del forfetario gli strumenti per recuperarla per intero.
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