Il modello IVA TR permette di recuperare il credito IVA infrannuale, ma il visto di conformità entra in gioco solo sopra determinate soglie: 5.000 euro se si vuole compensare, 30.000 euro se si opta per il rimborso, calcolate separatamente l’una dall’altra. Dal 2026 chi vanta un punteggio ISA elevato può evitare del tutto questo adempimento, entro limiti che arrivano fino a 70.000 euro annui grazie al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 123160 del 22 aprile 2026. Resta comunque essenziale verificare che il professionista o il CAF incaricato possieda tutti i requisiti di legge, perché un visto non validamente rilasciato può vanificare il beneficio e obbligare il contribuente a prestare comunque garanzia fideiussoria.
Il ruolo del visto di conformità
Chi gestisce un credito IVA trimestrale prima o poi si scontra con una domanda pratica: serve il visto di conformità per portarlo in compensazione, oppure per chiederlo a rimborso? La risposta dipende dagli importi in gioco e, dal 2026, anche dal punteggio ISA del contribuente. Il modello IVA TR resta uno degli strumenti più utilizzati dalle imprese per liberare liquidità infrannuale, ma proprio per questo l’Amministrazione finanziaria vi ha costruito attorno un sistema di controlli preventivi piuttosto stringente, con il visto di conformità come perno centrale.
Il visto di conformità non è un semplice timbro burocratico. Rappresenta uno snodo del sistema di controlli preventivi predisposto dall’ordinamento tributario: consente di anticipare una verifica sulla correttezza dei dati dichiarati, riducendo il rischio di erogazioni indebite. È uno strumento formalmente esterno all’attività dell’Amministrazione finanziaria, come riconosciuto dalla circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 (§ 6), ma nella sostanza funziona come un filtro tecnico affidato a soggetti qualificati: professionisti abilitati e CAF, ai sensi dell’art. 35, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 241/1997.
Il loro compito è verificare, prima che intervenga il Fisco, la coerenza dei dati contabili e fiscali esposti dal contribuente. Un controllo complementare, non sostitutivo, rispetto a quello dell’Agenzia delle Entrate, ma che nella prassi filtra una buona parte delle irregolarità prima che si trasformino in contenzioso.
Le soglie ordinarie: 5.000 e 30.000 euro
Per il modello IVA TR il visto è obbligatorio quando il credito IVA trimestrale supera i 5.000 euro, sia che si tratti di compensazione sia che si tratti di rimborso. Per il solo rimborso, però, la soglia sale a 30.000 euro, limite che comunque può essere superato apponendo il visto, evitando così la garanzia fideiussoria. Fa eccezione il caso delle start-up innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, per le quali la soglia di esonero dal visto sulla compensazione sale a 50.000 euro invece di 5.000.
Un aspetto che merita attenzione: il visto è unico per rimborsi e compensazioni, ma le due soglie si calcolano in modo autonomo l’una dall’altra. Occorre quindi distinguere con precisione l’importo che si intende compensare “orizzontalmente” da quello che si intende richiedere a rimborso.
Un esempio pratico
Un esempio aiuta a chiarire il meccanismo. Si supponga un credito IVA maturato nel primo trimestre 2026 pari a 33.000 euro. Il contribuente potrebbe, senza alcun visto né sottoscrizione alternativa dell’organo di revisione: I) chiedere a rimborso un importo sotto i 30.000 euro, per esempio 28.000 euro; II) compensare orizzontalmente fino a 5.000 euro. In questo modo l’intero credito viene utilizzato senza attivare l’obbligo di certificazione, semplicemente perché nessuna delle due soglie, calcolate separatamente, viene superata.
L’esonero premiale ISA per il 2027
Non tutti i contribuenti sono tenuti al visto, anche oltre le soglie ordinarie. Chi vanta un elevato livello di affidabilità fiscale, misurato attraverso gli indici sintetici di affidabilità (ISA), può accedere a un regime di esonero. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 123160 del 22 aprile 2026 ha fissato le regole per il 2026: con un punteggio ISA almeno pari a 9 per il 2025 (oppure come media 2024-2025), l’esonero dal visto sulle richieste di rimborso IVA per i primi tre trimestri del 2027 si applica ai crediti fino a 70.000 euro annui. Con un punteggio almeno pari a 8 per il 2025, o pari a 8,5 come media biennale, la soglia di esonero scende a 50.000 euro annui.
Questo meccanismo premiale non è una novità isolata: si inserisce in un impianto più ampio, quello del regime premiale ISA, che riconosce agli operatori più virtuosi anche l’esonero dal visto per la compensazione dei crediti. Con ISA pari a 9 il limite arriva a 70.000 euro per l’IVA e a 50.000 euro per imposte dirette e IRAP; con ISA pari a 8, invece, la soglia IVA scende a 50.000 euro mentre quella per imposte dirette e IRAP si ferma a 20.000 euro. Il legislatore, nella prassi, ha scelto di ampliare progressivamente queste soglie negli ultimi anni, segno di una volontà piuttosto chiara: spostare l’attenzione dalla verifica formale caso per caso alla valutazione complessiva dell’affidabilità del contribuente.
| Situazione | Obbligo di visto |
|---|---|
| Credito trimestrale fino a 5.000 euro (compensazione o rimborso) | Non richiesto |
| Credito trimestrale oltre 5.000 euro in compensazione | Richiesto |
| Rimborso fino a 30.000 euro | Non richiesto |
| Rimborso oltre 30.000 euro | Richiesto, salvo garanzia fideiussoria alternativa |
| Punteggio ISA almeno 9 (2025 o media 2024-2025) | Esonero fino a 70.000 euro annui sui rimborsi 2027 |
| Punteggio ISA almeno 8 (2025) o 8,5 (media 2024-2025) | Esonero fino a 50.000 euro annui sui rimborsi 2027 |
Chi può rilasciare il visto
Non chiunque può firmare un visto di conformità. La platea dei soggetti abilitati comprende professionisti iscritti in albi specifici e i responsabili dei centri di assistenza fiscale per le imprese. Una scelta che risponde a un’esigenza precisa: garantire che la certificazione sia svolta da chi possiede competenze tecniche adeguate ed è sottoposto a regole deontologiche e di responsabilità puntuali.
Rilasciare il visto non è un adempimento formale qualunque. Comporta l’assunzione di una responsabilità diretta sulla correttezza delle verifiche svolte. Per questo la normativa richiede, tra l’altro, la comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria, una copertura assicurativa idonea a garantire eventuali risarcimenti e l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (artt. 21, 22 e 23, D.M. n. 164 del 31 maggio 1999).
C’è poi un legame stretto, voluto dal legislatore, tra chi appone il visto e chi predispone la dichiarazione o tiene le scritture contabili: il vistatore deve essere coinvolto direttamente in queste attività, oppure esercitare su di esse un controllo effettivo e continuativo. Le scritture possono anche essere materialmente predisposte dal contribuente o da una società di servizi, ma sempre sotto la supervisione del professionista o del CAF, che resta comunque responsabile delle verifiche.
Quando il visto non è validamente rilasciato
Esistono situazioni in cui il visto, pur apposto, si considera non validamente rilasciato: succede, ad esempio, quando chi lo firma non risulta regolarmente abilitato, oppure quando manca un collegamento formale tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione. Non si tratta di dettagli marginali: in questi casi il contribuente rischia di vedersi negato il rimborso, oppure di dover prestare comunque la garanzia fideiussoria che pensava di aver evitato.
Conviene quindi, prima di affidare l’incarico, verificare che il professionista o il CAF siano effettivamente in regola con tutti i requisiti richiesti: comunicazione all’Agenzia, polizza assicurativa, abilitazione alla trasmissione telematica. Un controllo che richiede pochi minuti, ma che può evitare complicazioni ben più costose in un secondo momento.
Cosa verificare prima di presentare il modello
Occorre innanzitutto quantificare separatamente l’importo da compensare e quello da chiedere a rimborso, perché le soglie corrono su binari diversi. È opportuno controllare il proprio punteggio ISA, per capire se si rientra nell’esonero premiale. Va verificata, quando serve il visto, l’effettiva abilitazione del professionista incaricato. E, non da ultimo, conviene documentare con cura i dati esposti nel modello, perché il visto certifica coerenza, non inventa credibilità dove i numeri non tornano.




