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Finanziamenti soci: quando si applica l’IVA e quando il registro

23 Luglio, 2026

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Quando un socio presta denaro alla propria società, il trattamento fiscale dell’operazione dipende da due variabili che vanno sempre verificate insieme: la natura del socio erogante e l’eventuale presenza di interessi. Se il socio è un’impresa commerciale e il finanziamento è oneroso, l’operazione entra nel campo IVA, risulta esente e sconta l’imposta di registro fissa di 200 euro. Se invece il finanziamento è infruttifero, resta fuori dal campo IVA fin dall’origine e – come ha chiarito una recente ordinanza della Cassazione del 2026 – non può beneficiare del regime di registro fisso riservato alle operazioni soggette a IVA: si applica quindi l’imposta proporzionale del 3%, quando l’atto viene formalizzato per iscritto. Conta molto anche la forma scelta per perfezionare l’accordo (verbale, scrittura privata o corrispondenza), perché incide sui termini di registrazione e, nei casi di rapporti richiamati in atti successivi, sul rischio di un recupero d’imposta per enunciazione.

Quando il finanziamento rientra nel campo IVA

Un socio che presta denaro alla propria società compie un’operazione che, a seconda di come viene strutturata, può finire nel campo dell’IVA oppure in quello dell’imposta di registro, con conseguenze economiche molto diverse tra loro. Il tema del finanziamento soci imposta di registro torna spesso sui tavoli degli studi professionali, perché la scelta della forma con cui il finanziamento viene perfezionato – verbale, per scrittura privata o per corrispondenza – incide direttamente sull’imposta dovuta e sui termini di registrazione.

Perché un finanziamento tra socio e società rientri nell’ambito di applicazione dell’IVA occorrono due condizioni, entrambe necessarie. Il requisito soggettivo richiede che il socio erogante sia un’impresa commerciale, non un semplice privato. Il requisito oggettivo, invece, presuppone l’onerosità del rapporto: deve esserci, cioè, un corrispettivo, tipicamente sotto forma di interessi.

Quando entrambi i requisiti sono soddisfatti, l’operazione è rilevante ai fini IVA ma esente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/1972. Sul fronte della fattura, il soggetto che eroga il finanziamento non è obbligato a emetterla per gli interessi maturati (art. 22, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972), a meno che la società finanziata non la richieda espressamente prima che l’operazione venga effettuata.

Se manca l’onerosità, il discorso cambia radicalmente: l’erogazione si riduce a una mera dazione di denaro, esclusa dall’IVA per carenza del presupposto oggettivo, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, lett. a), del medesimo D.P.R.

La presunzione di fruttuosità e come superarla

L’art. 46, comma 1, del TUIR stabilisce che le somme versate alla società dai propri soci si considerano date a mutuo, salvo che dal bilancio non risulti che il versamento è stato fatto ad altro titolo. A completare il quadro interviene l’art. 45, comma 2, del TUIR, secondo cui per i capitali dati a mutuo gli interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuite per iscritto; in assenza di scadenze scritte, si presumono percepiti nell’importo maturato nel periodo d’imposta; se manca anche l’indicazione della misura, si applica il saggio legale.

Si tratta però di una presunzione relativa, superabile. Nella prassi, gli elementi che più spesso servono a dimostrare la natura infruttifera del finanziamento sono:

  • l’intestazione del partitario riferito al finanziamento del socio
  • l’indicazione in nota integrativa, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 19-bis, c.c.
  • la corrispondenza commerciale intercorsa tra le parti
  • le causali riportate sui bonifici
  • lo scambio di lettere o email tra socio e società
  • il contratto di finanziamento stesso, quando esiste

Il principio di alternatività IVA-registro

Il finanziamento che rientra nel campo IVA, pur risultando esente, sconta comunque l’imposta di registro in misura fissa: 200 euro, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986. Lo ha confermato anche la Cassazione con la sentenza n. 29383 del 13 novembre 2019, relativa a un finanziamento fruttifero erogato da un socio soggetto IVA: secondo i giudici, il contratto di finanziamento soci, operato da soggetti IVA e contenuto nella delibera assembleare, sconta il registro fisso di 200 euro e va registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/1986, trattandosi di scrittura privata con disposizioni esclusivamente soggette a IVA.

Vale il principio di alternatività: ciò che è (anche solo teoricamente) soggetto a IVA non deve scontare l’imposta proporzionale di registro. Un principio confermato da una linea giurisprudenziale piuttosto risalente e costante (Cass. n. 4577/1990; Cass. n. 9403/2007; Cass. n. 24268/2015; Cass. n. 29385/2019).

L’eccezione dei finanziamenti infruttiferi

C’è però un’eccezione importante, e riguarda proprio l’ipotesi più frequente nella prassi: quella dei finanziamenti soci infruttiferi, cioè privi di interessi. Con un’ordinanza del 2026, la Cassazione ha chiarito che il principio di alternatività non si estende ai finanziamenti privi di corrispettivo, richiamando un proprio precedente del 2024 (Cass. n. 22997/2024) e precisando che le conclusioni valide per i finanziamenti onerosi “non possono estendersi al diverso caso di un finanziamento non oneroso e, dunque, caratterizzato dalla mancanza di un corrispettivo”.

In pratica: se il finanziamento è infruttifero, l’operazione resta fuori dal campo IVA fin dall’origine, per assenza del requisito oggettivo, e non può quindi beneficiare del regime di registro fisso riservato alle operazioni (anche solo astrattamente) soggette a IVA. Si applica, di conseguenza, il regime ordinario dell’imposta proporzionale, quando l’atto viene formalizzato per iscritto.

Il rischio dell’enunciazione in atti successivi

Va aggiunto un altro tassello, che riguarda un profilo di contenzioso non trascurabile: quando il finanziamento infruttifero viene richiamato in un atto successivo, come una cessione di quote, una scissione o un aumento di capitale, l’Amministrazione finanziaria può recuperare l’imposta di registro su quell’enunciazione, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 131/1986.

Su questo tema, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità non è del tutto univoca: in alcune pronunce la Cassazione ha escluso la tassazione per enunciazione quando il finanziamento, concluso verbalmente, confluisce integralmente in un successivo aumento di capitale, ritenendo che gli effetti del rapporto enunciato si esauriscano con l’atto che lo recepisce; in altre, più recenti, relative a operazioni di scissione, ha invece confermato la tassazione quando sussiste coincidenza sostanziale tra i soggetti coinvolti nel finanziamento e nell’atto enunciante. È quindi un profilo che merita sempre una verifica caso per caso, perché capita spesso che i finanziamenti soci vengano citati, magari solo per completezza, in atti che nulla hanno a che fare con il finanziamento in sé.

La forma dell’accordo e i suoi effetti sul registro

Ai fini dell’imposta di registro conta molto la forma con cui l’accordo tra socio e società viene raggiunto. Non serve, va detto subito, che il finanziamento risulti da un verbale assembleare: può perfezionarsi anche per intese verbali, sorrette da fatti concludenti, per scrittura privata oppure tramite scambio di corrispondenza.

Se l’accordo resta verbale, in linea di principio l’operazione è esclusa dall’imposta di registro, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 131/1986. Il comma 2 dello stesso articolo, tuttavia, richiama l’art. 22 del medesimo testo unico, relativo all’enunciazione degli atti non registrati: una norma che, nella prassi, è fonte di contestazioni frequenti da parte del Fisco, come illustrato sopra.

Quando il finanziamento è formalizzato con scrittura privata, in quanto atto a contenuto patrimoniale, sconta l’imposta di registro proporzionale del 3% (art. 9, tariffa I, D.P.R. 131/1986), da versare entro trenta giorni dalla stipula (art. 13, comma 1, T.U. Registro). Se invece l’accordo si perfeziona tramite scambio di corrispondenza, l’imposta di registro si applica solo in caso d’uso, quando cioè l’atto viene depositato presso cancellerie giudiziarie o amministrazioni pubbliche per l’esplicazione di attività amministrative (art. 6, D.P.R. 131/1986), salvo che il deposito serva ad adempiere un’obbligazione o sia imposto da legge o regolamento.

Quadro riepilogativo

Tipo di finanziamento soci Registrazione Misura dell’imposta
Redatto per atto pubblico o scrittura privata (autenticata o meno), fuori campo IVA In termine fisso 3%
Redatto per corrispondenza, fuori campo IVA In caso d’uso 3%
Esente da IVA, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata In termine fisso 200 euro
Esente da IVA, stipulato per scrittura privata non autenticata In caso d’uso 200 euro

Un esempio pratico

Si consideri una Srl che riceve 100.000 euro da un socio persona fisica, senza previsione di interessi, formalizzati con una semplice scrittura privata non autenticata. Non trattandosi di un rapporto oneroso, l’operazione resta fuori dal campo IVA e non beneficia del registro fisso: sconterà l’imposta proporzionale del 3%, da versare entro trenta giorni.

Diverso il caso in cui lo stesso socio, questa volta imprenditore, finanzi la società con interessi pattuiti per iscritto: qui l’operazione rientra nel campo IVA, risulta esente, e sconta il registro fisso di 200 euro, con registrazione in caso d’uso se la forma resta quella della scrittura privata non autenticata.

Le domande da porsi prima di formalizzare l’operazione

Prima di perfezionare un finanziamento soci conviene chiedersi, con ordine, tre cose: il socio che eroga è un’impresa commerciale? Il finanziamento prevede interessi, pattuiti per iscritto? Con quale forma si intende formalizzare l’operazione? Le risposte a queste domande determinano il regime fiscale applicabile e permettono di scegliere la forma più adatta, anche in funzione dei tempi e dei costi di registrazione. Vale la pena, soprattutto nei finanziamenti infruttiferi, evitare che il rapporto venga richiamato in modo superficiale in atti successivi, per non esporsi al rischio di un recupero d’imposta sull’enunciazione.

Infografica

I finanziamenti soci iva imposta di registro

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