Il quarto decreto correttivo della delega fiscale, il cosiddetto decreto Omnibus, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e ora all’esame delle Commissioni parlamentari, cambia il calcolo del fringe benefit per le auto aziendali assegnate ai dipendenti, intervenendo sull’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR. La novità principale riguarda i veicoli con più di cinque anni di anzianità dalla prima immatricolazione, per i quali il valore imponibile aumenta del 50%, mentre resta ferma, salvo eccezioni legate alla clausola di salvaguardia, la tassazione ordinaria differenziata per tipo di alimentazione introdotta dalla legge di bilancio 2025. Il provvedimento, che dovrà essere approvato in via definitiva entro il termine di delega del 29 agosto 2026, tocca anche crediti d’imposta dei professionisti, successioni e donazioni, perdite fiscali estere e stabile organizzazione.
Come funziona oggi la tassazione delle auto aziendali
Dopo cinque anni dall’immatricolazione sale il fringe benefit delle auto aziendali. È la principale novità in materia di welfare aziendale contenuta nello schema di decreto legislativo correttivo della delega fiscale (decreto Omnibus), che modifica l’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Dal 1° gennaio 2025 il valore del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti si calcola in via forfetaria sulle tabelle ACI, applicando una percentuale che varia in base al tipo di alimentazione del veicolo, su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
| Tipologia di veicolo | Percentuale di tassazione |
|---|---|
| Veicoli a benzina, diesel, GPL, mild-hybrid | 50% |
| Veicoli ibridi plug-in | 20% |
| Veicoli totalmente elettrici | 10% |
Finora questo criterio non teneva conto in alcun modo dell’anzianità del veicolo. Con il correttivo, trascorsi cinque anni dalla prima immatricolazione, scatta invece una maggiorazione del 50% del valore imponibile così determinato, applicabile indistintamente a vetture diesel, a benzina ed elettriche. La relazione tecnica al decreto chiarisce che l’obiettivo è disincentivare il mantenimento del veicolo oltre tale periodo, così da favorire il ricambio del parco auto aziendale con modelli meno inquinanti.
Il criterio dell’anzianità del veicolo
Il parametro rilevante non è più la data di assegnazione al dipendente, ma quella di prima immatricolazione del veicolo. La maggiorazione scatta quando si supera il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di immatricolazione, indipendentemente dal momento in cui l’auto viene concessa in uso promiscuo.
Si pensi a un’utilitaria immatricolata nel marzo 2021 e assegnata a un dipendente nel 2026: il quinquennio si considera concluso al 31 dicembre 2026, e dal periodo d’imposta successivo il fringe benefit andrà calcolato con la maggiorazione del 50% sul valore altrimenti dovuto in base alla tabella sopra riportata.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Fringe benefit annuo ordinario (valore tabellare ACI su 15.000 km convenzionali) | 2.400 euro |
| Maggiorazione del 50% dopo il quinto anno | 1.200 euro |
| Fringe benefit imponibile complessivo | 3.600 euro |
Optional non censiti nelle tabelle ACI
Sul piano operativo il correttivo introduce anche un secondo tassello: per gli optional non censiti nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il loro valore va calcolato in via forfetaria applicando una maggiorazione convenzionale del 5% al valore base del fringe benefit. Solo dopo tale incremento si procede alla sottrazione delle somme eventualmente addebitate al dipendente per l’auto e per gli optional, al fine di determinare l’importo imponibile finale: un meccanismo che chiude una lacuna applicativa che finora ricadeva su datori di lavoro e dipendenti, poiché gli optional a carico del lavoratore non incidevano sul valore forfetario.
Veicoli riassegnati e valore normale
Il decreto interviene anche sul caso, ricorrente nelle flotte aziendali, della riassegnazione dello stesso veicolo a un nuovo dipendente dopo la cessazione del rapporto con il primo assegnatario. In questa ipotesi il correttivo consente la riassegnazione senza dover modificare le regole di tassazione già maturate, superando i dubbi interpretativi sorti dopo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2025 in un’ottica di riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi.
Viene inoltre eliminata l’applicazione del valore normale del veicolo (art. 9, comma 3, TUIR), meccanismo più penalizzante per il contribuente, attualmente previsto in determinate ipotesi di veicoli ordinati nel 2024 e concessi al dipendente dopo il 30 giugno 2025 senza rientrare nella clausola di salvaguardia. Con il correttivo, in questi casi tornerà applicabile il criterio forfetario ordinario, sia pure maggiorato del 50% se il veicolo ha superato il quinquennio di vetustà.
Clausola di salvaguardia
Il correttivo rimodula la clausola di salvaguardia già introdotta dal comma 48-bis della legge n. 207/2024 tramite l’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, estendendo il regime previgente ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso entro il 31 dicembre 2025. Le nuove disposizioni sull’anzianità del veicolo operano quindi dal periodo d’imposta 2026, salvo per i veicoli coperti da questa tutela transitoria, che restano soggetti al vecchio regime fino al compimento del quinto anno di vetustà.
L’impatto sulle flotte aziendali
Secondo una stima circolata sulla stampa specializzata, non ancora confermata da dati ministeriali ufficiali, la misura potrebbe interessare circa 327mila vetture aziendali, considerando che una quota rilevante della flotta a noleggio a lungo termine è oggi coperta da contratti con durata superiore ai 48 mesi.
Le altre novità del decreto Omnibus
Il decreto Omnibus non si esaurisce nelle auto aziendali. Tra le altre novità:
- tassazione separata al 26% per i crediti d’imposta acquistati dai professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo, con possibilità di optare per il nuovo regime anche sui crediti acquisiti dal periodo d’imposta 2024 tramite dichiarazione integrativa;
- per le imposte di successione e donazione, gli interessi sulla maggiore imposta dovuta decorrono trascorsi 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione;
- innalzamento dal 21% al 31%, senza possibilità di rateizzazione, della percentuale di affrancamento per le partecipazioni detenute in Paesi black list;
- aumento dall’11% al 20% della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei;
- più tempo per registrare le fatture e detrarre l’IVA, fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.
Iter parlamentare e prospettive
Il testo, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, resta ad oggi uno schema di decreto legislativo attuativo della delega fiscale (legge n. 111/2023), il cui termine massimo di approvazione definitiva è fissato al 29 agosto 2026. Le Commissioni parlamentari competenti devono ancora esprimere il parere obbligatorio prima del ritorno in Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva, passaggio che potrebbe slittare dopo la pausa estiva.
Datori di lavoro e dipendenti con auto aziendali di vecchia immatricolazione faranno bene a monitorare l’iter, perché la maggiorazione del fringe benefit auto aziendali, se confermata, inciderà già sulle buste paga dei prossimi periodi d’imposta.




