Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato il quarto mansionario sportivo, cioè il nuovo elenco delle mansioni che possono rientrare tra quelle necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva ai sensi dell’art. 25, comma 1-ter, del D.Lgs. 36/2021. Non si tratta di un dettaglio secondario per ASD e SSD: il documento aiuta a capire quali ruoli, oltre alle figure più note come istruttori, allenatori, tecnici e preparatori, possono essere affidati a un tesserato e remunerati nell’ambito del lavoro sportivo. La verifica, però, non può fermarsi al nome della mansione. Occorre controllare la federazione o disciplina di riferimento, il regolamento tecnico richiamato e l’attività effettivamente svolta. Il rischio, altrimenti, è scambiare il mansionario per una scorciatoia contrattuale, quando invece rappresenta solo il primo filtro per un corretto inquadramento del rapporto.
Perché il quarto elenco è rilevante
La riforma dello sport ha costruito una definizione ampia di lavoratore sportivo. Nel primo nucleo rientrano atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.
Accanto a queste figure, il D.Lgs. 36/2021 consente di includere anche altri tesserati. Ma solo quando svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, previste dai regolamenti tecnici della singola disciplina e approvate negli elenchi ministeriali.
Qui entra in gioco il mansionario. Non crea un canale libero per pagare qualunque collaboratore. Delimita, piuttosto, il perimetro delle attività che possono essere attratte nel lavoro sportivo.
Mansioni sportive: cosa significa davvero
La parola chiave è “necessarie”. Una mansione è rilevante quando serve allo svolgimento della disciplina sportiva, della gara, dell’allenamento, del raduno, dell’evento o delle attività tecniche collegate.
Si pensi, nella prassi, allo speaker di manifestazione, all’addetto al campo gara, al tecnico dei materiali, al classificatore paralimpico, al responsabile sicurezza previsto dal regolamento, al video match analyst o al dirigente accompagnatore quando la federazione lo include nel proprio impianto tecnico.
Il ragionamento cambia se il ruolo è puramente amministrativo. La gestione delle iscrizioni, la contabilità, la segreteria generale, il front office e gli adempimenti ordinari della società restano fuori da questo elenco. Possono avere un diverso inquadramento, ma non diventano lavoro sportivo solo perché svolti dentro una ASD o SSD.
Il tesseramento non basta da solo
Il primo equivoco è proprio questo. La società sportiva non può dire: “è tesserato, quindi lo pago come sportivo”. Serve una verifica più stretta.
- il soggetto deve essere tesserato;
- la mansione deve comparire nell’elenco relativo alla federazione o disciplina di riferimento;
- l’attività deve essere coerente con il regolamento tecnico richiamato;
- il rapporto concreto deve essere gestito con la forma corretta, quindi subordinato, autonomo o collaborazione coordinata e continuativa, secondo i presupposti effettivi.
La qualificazione non nasce dal nome scritto sul contratto. Nasce dalla prestazione reale.
Il quarto elenco non sostituisce i regolamenti federali
Il Dipartimento raccoglie le mansioni comunicate dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, tramite CONI e CIP. Il quarto elenco aggiorna e integra i precedenti.
Il dato pratico è chiaro: una ASD o SSD deve guardare alla propria affiliazione. Non può prendere una mansione prevista per un’altra federazione e usarla liberamente. Se una figura esiste nel basket, nel calcio o nella ginnastica, questo non significa che sia automaticamente utilizzabile nel nuoto, nel ciclismo o nella scherma.
La federazione conta. E conta il regolamento tecnico richiamato.
Esempi pratici per non sbagliare
Una società affiliata alla FIP può trovare nel mansionario figure come speaker, match analyst, scout, tecnico dei materiali e dirigente accompagnatore. Se ricorrono tesseramento, effettiva attività sportiva e corretta gestione del rapporto, il compenso può essere trattato nell’area del lavoro sportivo.
Diverso il caso di una persona che cura fatture, incassi, anagrafiche soci e comunicazioni amministrative. Anche se tesserata, quella prestazione non diventa automaticamente mansione sportiva. È amministrativo-gestionale o altra prestazione lavorativa, a seconda del caso.
Altro esempio: nel calcio il match analyst compare tra le mansioni riconducibili al regolamento del settore tecnico. Ma non basta scrivere “match analyst” sul contratto. Servono attività effettive, tracciabilità dell’incarico e coerenza con la funzione tecnica.
Il mansionario suddiviso per federazione
La tabella seguente consente di selezionare la federazione o disciplina dal menu a tendina e visualizzare soltanto le mansioni approvate per quell’organismo, con il relativo riferimento tecnico. È uno strumento di controllo preliminare. Non sostituisce la verifica del singolo rapporto.
Cosa deve fare una ASD o SSD prima di pagare
Prima di predisporre il contratto sportivo, la società dovrebbe costruire un piccolo fascicolo interno. Poche carte, ma ordinate.
Servono la prova del tesseramento, il richiamo alla mansione presente nel mansionario, il riferimento alla federazione, la descrizione dell’attività svolta e la durata dell’incarico. Quando possibile, conviene allegare anche il programma gare, il calendario allenamenti o l’evento a cui la prestazione si riferisce.
Questa attenzione evita un problema frequente: pagare una prestazione come sportiva quando, in realtà, è solo una collaborazione generica.
Il punto critico: non confondere supporto e amministrazione
Il quarto elenco aiuta molto le società sportive, perché riconosce formalmente figure operative che nello sport dilettantistico esistono da sempre. Addetti ai campi, speaker, classificatori, accompagnatori, tecnici dei materiali, addetti antidoping non professionali. Tutte figure che, senza una cornice, rischiavano di restare in una zona grigia.
Il rischio opposto, però, è allargare troppo la lettura. Il mansionario non è una sanatoria. Non trasforma qualsiasi attività svolta per una ASD in lavoro sportivo.
Il punto cieco è qui: la società deve partire dalla mansione effettiva, non dal vantaggio fiscale o contributivo che vorrebbe ottenere.




