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Lavoratore sportivo forfetario:

Lavoratori Sportivi dilettanti forfetari: nel quadro LM 2026 compare l’esenzione fiscale

21 Aprile, 2026

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Con il modello REDDITI PF 2026 viene finalmente colmata una lacuna che penalizzava da anni i commercialisti alle prese con le dichiarazioni dei lavoratori sportivi dilettanti in regime forfetario: il nuovo codice “2”, inserito nella colonna 7 dei righi da LM22 a LM27 del quadro LM, consente di evidenziare la quota di compensi esente da imposizione ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, allineando finalmente il quadro LM a quanto già previsto per i quadri RC e RE. La novità non elimina però la complessità di fondo del sistema: imponibile fiscale e imponibile contributivo continuano a seguire logiche distinte, con franchigie diverse (15.000 euro per il fisco, 5.000 euro per l’INPS) e basi di calcolo differenti. Confondere i due piani, o lasciare che il software compili automaticamente il quadro RR a partire dal reddito forfetario del quadro LM, è il principale rischio operativo che questo articolo si propone di segnalare e dissipare.

Il problema che il modello REDDITI PF 2026 risolve

Per anni, chi si è occupato di dichiarazioni per lavoratori sportivi dilettanti con partita IVA in regime forfetario ha dovuto fare i conti con una lacuna fastidiosa. Il quadro LM del modello REDDITI PF – quello riservato ai forfetari – non prevedeva alcun campo specifico per evidenziare la quota di reddito non imponibile riconosciuta ai lavoratori sportivi dilettanti dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021. Una soglia di esenzione di 15.000 euro, ben precisa nella norma, ma del tutto invisibile nel modello dichiarativo.

La situazione era diversa per gli altri quadri: il quadro RC (lavoro dipendente e assimilato) e il quadro RE (lavoro autonomo analitico) prevedevano già appositi campi per isolare la quota esente. Il quadro LM, invece, niente. Il risultato era che i professionisti del settore si trovavano a scegliere soluzioni di ripiego, ognuna con qualche difetto.

La consulenza giuridica AdE n. 14/2025

Sul tema era intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica del 30 settembre 2025, n. 14. Il documento aveva confermato che il regime forfetario è applicabile al lavoratore autonomo sportivo dilettante, purché sussistano le condizioni dell’art. 1, commi 54 e 57, della L. 190/2014. Niente di stravolgente, in realtà: si trattava di affermare un principio che molti già ritenevano pacifico, ma la conferma ufficiale era necessaria.

La stessa consulenza aveva anche chiarito un aspetto tecnico di rilievo: per i forfetari sportivi dilettanti, il coefficiente di redditività va applicato non sui compensi lordi percepiti, ma su quelli che eccedono i 15.000 euro esenti. In altre parole, la soglia esente opera a monte del calcolo forfetario, abbattendo la base su cui si applica il coefficiente. Al contrario – e qui sta un punto spesso trascurato – quei 15.000 euro entrano a pieno titolo nel computo per verificare il superamento del limite di 85.000 euro (o 100.000 euro per le altre attività) previsto per la permanenza nel regime.

Il rischio del cumulo tra più committenti

Nonostante il chiarimento dell’Agenzia, restava il problema operativo. Senza un campo dedicato nel quadro LM, la soluzione più diffusa era indicare i compensi da lavoro sportivo già al netto della quota esente, operando in via extracontabile. Una scelta comprensibile, ma con un limite evidente: non garantiva il controllo dell’eventuale cumulo con altri compensi sportivi.

La soglia di esenzione da 15.000 euro è unica per soggetto. Quindi, se un istruttore di nuoto con partita IVA svolge attività anche per più soggetti sportivi – per esempio due ASD – i compensi ricevuti da entrambe vanno sommati. Se nella stessa annualità esistono anche rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le relative somme indicate nel quadro RC concorrono alla verifica della soglia. Lavorare in extracontabile sul solo quadro LM rendeva difficile questa verifica incrociata. Il rischio era quello di applicare l’esenzione in misura superiore a quanto concesso dalla norma.

Il codice “2” nel quadro LM: come funziona

Il modello REDDITI PF 2026 ha finalmente colmato questa lacuna, con una modifica puntuale ma significativa al quadro LM. Nella colonna 7 dei righi da LM22 a LM27 è stato aggiunto il codice “2”, da utilizzare per i compensi da lavoro sportivo dilettantistico riconducibili all’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.

Il meccanismo funziona così: valorizzando il codice “2”, i compensi indicati in colonna 3 del rigo contribuiscono alla base imponibile su cui applicare il coefficiente di redditività solo per la parte che supera i 15.000 euro. Al tempo stesso – come precisano le istruzioni ufficiali – quei compensi rilevano integralmente ai fini del calcolo del limite di permanenza nel regime (85.000 o 100.000 euro, rispettivamente ex comma 54 e comma 71 dell’art. 1 della L. 190/2014). Il modello prevede anche che i compensi sportivi agevolabili siano riportati in un rigo distinto rispetto agli altri ricavi o compensi da attività d’impresa o lavoro autonomo.

La novità vale la pena di essere apprezzata nella sua portata pratica. Non si tratta solo di una comodità dichiarativa: il nuovo campo consente al modello di tenere traccia della soglia cumulativa in modo strutturato, agevolando anche i controlli dell’Agenzia e il dialogo con la precompilata e con le Certificazioni Uniche 2026, che a loro volta hanno introdotto nuovi campi per evidenziare la quota non imponibile dei compensi sportivi.

Il nodo contributivo: imponibile INPS diverso da quello fiscale

Qui si arriva al punto più delicato, quello su cui è facile commettere errori. Il reddito forfetario determinato nel quadro LM – e riportato nel rigo LM34, colonna 3 – non può essere usato direttamente come base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali nella sezione III del quadro RR.

La ragione è tecnica ma sostanziale. Per i lavoratori sportivi dilettanti, la base imponibile contributiva si determina sui compensi percepiti, non sul reddito forfetario. Lo stabilisce in modo esplicito l’art. 35, comma 8-bis, del D.Lgs. 36/2021, in deroga alla regola generale dell’art. 2, comma 29, della L. 335/1995 (che legherebbe i contributi della Gestione Separata al reddito dichiarato). Su questo punto è intervenuta anche l’INPS con la circolare n. 105 del 27 giugno 2025.

Le agevolazioni previdenziali seguono una logica propria, distinta da quella fiscale. In particolare:

  • La franchigia previdenziale è 5.000 euro, non 15.000 euro (art. 35, comma 8-bis, D.Lgs. 36/2021): fino a quel limite non si versano contributi alla Gestione Separata INPS.

  • Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS non si calcola sull’intero imponibile, ma sul 50% di esso (art. 35, comma 8-ter, D.Lgs. 36/2021): una misura transitoria pensata per agevolare la fase di avvio del nuovo sistema previdenziale sportivo.

  • L’esenzione fiscale da 15.000 euro non abbatte la base contributiva. I compensi sotto quella soglia sono esenti da imposte, ma restano imponibili ai fini INPS per la parte che eccede i 5.000 euro.

Il calcolo in parallelo: un esempio pratico

Si consideri un istruttore di vela con partita IVA in regime forfetario che, nel corso del 2025, ha percepito 25.000 euro di compensi da una società sportiva dilettantistica. Il codice ATECO della sua attività prevede un coefficiente di redditività del 78% (utilizzato a titolo esemplificativo; il coefficiente effettivo dipende dal codice ATECO specifico dell’attività).

Voce Calcolo fiscale (quadro LM) Calcolo contributivo (quadro RR, sez. III)
Compensi lordi percepiti 25.000 euro 25.000 euro
Franchigia esente 15.000 euro (art. 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021) 5.000 euro (art. 35, c. 8-bis, D.Lgs. 36/2021)
Compensi rilevanti 10.000 euro 20.000 euro
Coefficiente / abbattimento × 78% = 7.800 euro (reddito forfetario) 50% fino al 2027: imponibile IVS effettivo 10.000 euro
Base imponibile 7.800 euro IVS: 10.000 euro; aggiuntive (*): 20.000 euro
Aliquota applicata 15% (imposta sostitutiva standard) 25% IVS + 1,07% aggiuntive (circ. INPS n. 27/2025)
Importo dovuto (stima) 1.170 euro (imposta sostitutiva) 2.714 euro (2.500 IVS + 214 aggiuntive)

(*) Per i professionisti sportivi dilettantistici con partita IVA non assicurati presso altra forma obbligatoria, l’aliquota IVS è pari al 25% calcolata sul 50% dei compensi eccedenti i 5.000 euro; le aliquote aggiuntive (1,07% = 0,50% + 0,22% + 0,35% ISCRO) si applicano invece sull’intero imponibile contributivo al netto della sola franchigia di 5.000 euro, senza la riduzione al 50%. Aliquote confermate dalla circolare INPS n. 27 del 30 gennaio 2025.

Il confronto rende plasticamente evidente quanto sia fuorviante usare il reddito forfetario del quadro LM come base per i contributi INPS. Non solo le soglie di esenzione differiscono (15.000 euro vs 5.000 euro), ma il criterio di riferimento è diverso: reddito per il fisco, compensi lordi per la previdenza.

Casi di cumulo tra più attività

Un ulteriore livello di complessità emerge quando il lavoratore sportivo dilettante svolge, nella stessa annualità, attività di diversa natura o intrattiene rapporti lavorativi con più soggetti. La soglia di esenzione da 15.000 euro è unica per soggetto, non per committente né per tipo di rapporto. Quindi, se accanto ai compensi indicati nel quadro LM esistono anche redditi sportivi esposti nel quadro RC (per esempio da co.co.co. sportiva), vanno sommati tutti per verificare l’entità della franchigia residua.

Lo stesso principio vale sul versante contributivo. Per il lavoratore che abbia sia attività extra-sportive che sportive, la base imponibile previdenziale risulta da due componenti: il reddito dell’attività extra-sportiva (sezione II del quadro RR) e i compensi sportivi al netto della franchigia da 5.000 euro (sezione III). I contributi totali si riportano poi nella sezione IV del quadro RR, come sommatoria dei debiti o crediti risultanti dalle sezioni II e III.

Attenzione all’automatismo del software

Il nuovo codice “2” nel quadro LM è una buona notizia per i professionisti che assistono lavoratori sportivi dilettanti con partita IVA. Rimuove una fonte di incertezza dichiarativa e rende il modello coerente con quanto già previsto per i quadri RC e RE. Ma non semplifica la complessità di fondo del sistema.

La coesistenza di due franchigie diverse (15.000 euro per il fisco, 5.000 euro per i contributi), di una riduzione transitoria al 50% dell’imponibile IVS valida fino al 31 dicembre 2027, e di criteri di calcolo distinti (reddito vs compensi), richiede attenzione in ogni fase della dichiarazione. In particolare nella compilazione della sezione III del quadro RR, l’imponibile contributivo deve essere determinato partendo dai compensi lordi – non dal reddito forfetario – e applicando le specifiche agevolazioni previdenziali senza trascinare quella fiscale.

È una distinzione che, nella pratica, non è sempre immediata. Soprattutto quando si lavora con software che popolano automaticamente il quadro RR a partire dal quadro LM. Vale la pena verificare, ogni volta, che il dato di partenza sia quello corretto.

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