L’approvazione definitiva del decreto legislativo correttivo bis della riforma fiscale parte del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2025 segna un momento di significativa evoluzione del quadro normativo tributario. Il provvedimento, che si inserisce nell’ambito dell’attuazione della delega fiscale, interviene su molteplici aspetti del sistema impositivo con particolare incidenza sulla disciplina del concordato preventivo biennale, sugli adempimenti tributari e sulle procedure sanzionatorie.
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Concordato preventivo biennale: modifiche strutturali alla disciplina
Esclusione definitiva dei contribuenti forfetari
Il decreto correttivo bis consolida l’esclusione permanente dei contribuenti aderenti al regime forfetario ex L. 190/2014 dal concordato preventivo biennale. Tale esclusione, originariamente limitata al periodo d’imposta 2024, assume ora carattere definitivo, eliminando ogni residua incertezza interpretativa circa l’applicabilità dell’istituto a questa categoria di soggetti.
La ratio della misura risiede nella peculiare struttura del regime forfetario, caratterizzato da coefficienti di redditività predeterminati che mal si conciliano con la logica negoziale del CPB. La scelta legislativa appare coerente con l’obiettivo di semplificazione amministrativa perseguito dal regime agevolato.
Ridefinizione dell’imposta sostitutiva: il tetto degli 85.000 euro
Una delle innovazioni più rilevanti concerne la limitazione dell’imposta sostitutiva agevolata prevista dall’art. 20-bis del D.Lgs. 13/2024. Il meccanismo, che consente l’applicazione di aliquote differenziate (10%, 12% o 15%) sulla differenza tra reddito concordato e reddito rilevante del periodo precedente, subisce ora una significativa restrizione.
Le aliquote agevolate potranno essere applicate esclusivamente fino al raggiungimento del tetto massimo di 85.000 euro. Per la parte eccedente tale soglia, trova applicazione:
- L’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF (art. 11, comma 1, lett. c), TUIR);
- L’aliquota del 24% per i soggetti IRES (art. 77 TUIR).
Profilo di particolare rilevanza tecnica: nei regimi di trasparenza fiscale, la verifica del superamento della soglia avviene a livello della società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai singoli soci o associati. Tale disposizione previene possibili frammentazioni artificiose dell’incremento reddituale.
La misura si applica a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, con efficacia limitata alle opzioni non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto correttivo.
Limitazioni alle proposte per contribuenti ad elevata affidabilità fiscale
Il decreto introduce un meccanismo di modulazione delle proposte in funzione del punteggio ISA conseguito, finalizzato a contenere fenomeni di sovrastima del reddito concordato nei confronti dei soggetti maggiormente affidabili.
I limiti di eccedenza massima rispetto al reddito del periodo d’imposta antecedente sono così determinati:
- 10% per punteggio ISA pari a 10;
- 15% per punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% per punteggio ISA superiore a 8 ma inferiore a 9.
Clausola di salvaguardia: le limitazioni non trovano applicazione qualora la proposta formulata con i predetti parametri risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB. Tale previsione assicura la prevalenza dei criteri tecnici di determinazione del reddito settoriale sui limiti percentuali.
Adesione congiunta per professionisti associati
Il decreto introduce il principio dell’adesione congiunta obbligatoria per i professionisti che dichiarano redditi di lavoro autonomo ex art. 54, comma 1, TUIR e partecipano contestualmente ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati.
La disciplina prevede che l’adesione al CPB sia subordinata alla condivisione della scelta da parte di:
- Tutti i professionisti soci o associati;
- La relativa associazione o società professionale.
Meccanismo speculare: le cause di cessazione che interessano il singolo professionista determinano automaticamente la cessazione del CPB anche per l’ente collettivo di appartenenza, e viceversa.
Tale innovazione mira a prevenire fenomeni di “cherry picking” fiscale, impedendo la frammentazione strategica del reddito professionale tra le diverse soggettività giuridiche.
Revisione delle cause di decadenza
Decadenza per omessi versamenti: introduzione del termine di grazia
L’art. 22, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 13/2024 viene integrato con una precisazione temporale di rilevante portata operativa. La decadenza per omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR 600/1973 si verifica esclusivamente qualora il versamento non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
La modifica risolve criticità applicative precedentemente emerse nella prassi, particolarmente nelle ipotesi di società di persone dove l’omesso versamento da parte di un singolo socio poteva determinare la decadenza dell’intero accordo concordatario.
Conferimenti d’azienda: interpretazione autentica
Il decreto fornisce interpretazione autentica dell’art. 21, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. 13/2024, precisando che le operazioni di conferimento rilevanti ai fini della cessazione del CPB sono esclusivamente quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda.
Restano pertanto irrilevanti i conferimenti in denaro da parte dei soci, eliminando incertezze interpretative che avrebbero potuto compromettere la stabilità dell’accordo concordatario in presenza di ordinarie operazioni societarie.
Maggiorazione del costo del lavoro: coordinamento normativo
Gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024 vengono modificati per includere, tra le voci oggetto di rettifica nella determinazione del reddito rilevante, la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.
Tale intervento assicura coerenza sistematica tra gli incentivi all’occupazione e la disciplina concordataria, evitando che gli effetti premiali per l’incremento occupazionale vengano vanificati in sede di determinazione del reddito concordato.
La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per il CPB 2025-2026.
Proroga dei termini di adesione
Il termine per l’adesione al CPB viene differito dal 31 luglio al 30 settembre (ovvero dall’ultimo giorno del settimo all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti non solari).
La misura risponde a esigenze di razionalizzazione del calendario degli adempimenti fiscali, distribuendo in modo più equilibrato i carichi di lavoro degli uffici e dei professionisti.
Modifiche agli adempimenti tributari
Semplificazioni per i contribuenti forfetari
Coefficienti di redditività: proroga dei parametri vigenti
I contribuenti forfetari continueranno ad applicare i coefficienti di redditività attualmente vigenti, in attesa della ridefinizione dei nuovi parametri. La misura assicura continuità operativa evitando vuoti normativi.
Reverse charge: versamento trimestrale dell’IVA
Il decreto introduce una significativa semplificazione degli adempimenti IVA per i soggetti forfetari. Il versamento dell’IVA relativa agli acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge viene modificato da mensile a trimestrale.
Tale innovazione riduce gli oneri amministrativi per questa categoria di contribuenti, coerentemente con la filosofia semplificatoria del regime forfetario.
Fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie
Viene confermato il divieto di emissione di fatture elettroniche per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
La misura preserva la specificità del settore sanitario, evitando duplicazioni di adempimenti e mantenendo l’efficacia del sistema di tracciabilità delle spese sanitarie.
Dichiarazioni e comunicazioni: nuove scadenze
Il decreto introduce modifiche al calendario fiscale:
- L’invio della certificazione unica per i lavoratori autonomi slitta dal 31 marzo al 30 aprile;
- La dichiarazione precompilata per le partite IVA sarà disponibile dal 20 maggio;
- Dal 2025, le spese sanitarie saranno trasmesse con cadenza annuale anziché semestrale.
Tali modifiche mirano a una più equilibrata distribuzione temporale degli adempimenti, riducendo la concentrazione di scadenze nei medesimi periodi.
Procedure di accertamento: eliminazione della proroga COVID
Cessazione della sospensione dei termini
Il decreto stabilisce la cessazione definitiva della sospensione dei termini di 85 giorni introdotta durante l’emergenza pandemica ex art. 67 del DL 18/2020. La misura cesserà di applicarsi per gli atti impositivi emessi a partire dal 31 dicembre 2025.
La disposizione rappresenta un ritorno al regime ordinario dei termini di notificazione, eliminando una proroga emergenziale divenuta prassi consolidata.
Giustizia tributaria: innovazioni procedurali
Conformità dei documenti digitali
Il decreto introduce l’obbligo di attestare la conformità dei documenti digitali nel processo tributario, rafforzando le garanzie di autenticità documentale nei procedimenti giurisdizionali.
Coordinamento con le sentenze penali
Vengono forniti chiarimenti sull’incidenza delle sentenze penali nei procedimenti tributari, precisando i rapporti tra giurisdizione penale e tributaria nei casi di interferenza tra i due ambiti.
Sanzioni tributarie: revisioni e semplificazioni
Ravvedimento operoso: estensione dell’applicabilità
Il decreto estende le possibilità di ravvedimento operoso anche in presenza di autotutela parziale, ampliando le opportunità di regolarizzazione spontanea delle violazioni.
Definizione agevolata: nuove ipotesi
Viene estesa l’applicabilità della definizione agevolata delle sanzioni anche in presenza di autotutela parziale, incrementando le possibilità di composizione bonaria delle controversie.
Sanzioni in materia doganale e accise
Il decreto interviene sulla revisione delle sanzioni in materia doganale, accise e IVA, con l’obiettivo di razionalizzare il sistema sanzionatorio e assicurare maggiore proporzionalità tra violazione e sanzione.
Altre disposizioni di rilievo
Status di operatore economico autorizzato
Vengono forniti chiarimenti sull’applicazione delle norme relative allo status di operatore economico autorizzato e sul coordinamento tra normativa penale e tributaria in tema di contrabbando.
Imposta di registro: sanzioni minime
Il decreto introduce sanzioni minime per l’omessa o tardiva registrazione degli atti soggetti ad imposta di registro, con importi fissati in 250 euro per l’omessa registrazione e 150 euro per l’ipotesi di tardiva registrazione.
Corrispettivi telematici: estensione degli obblighi
Viene esteso l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi anche per i gestori delle ricariche elettriche, con l’obiettivo di rafforzare la tracciabilità dei pagamenti nel settore energetico.