Il decreto correttivo Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026, introduce una soglia di tolleranza corrispettivi telematici: se lo scostamento tra i pagamenti elettronici accettati e le operazioni registrate ai fini della trasmissione dei corrispettivi resta entro il 5%, la sanzione non si applica. La misura, però, non è ancora efficace.
A che punto è la norma
Il testo licenziato il 4 agosto conta 37 articoli, contro i 28 dello schema esaminato in prima lettura. L’articolo di chiusura fissa l’entrata in vigore al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che alla data di redazione di questo articolo non risulta ancora avvenuta. Due conseguenze operative, entrambe da tenere presenti prima di scrivere a un cliente che «non ci sono più sanzioni»:
La prima è che la franchigia non è invocabile in un contraddittorio né in un ricorso finché il decreto non è pubblicato. La seconda è che il testo su cui si stanno costruendo i commenti, questo compreso, è quello circolato dopo il Consiglio dei ministri: la formulazione definitiva va riscontrata sulla Gazzetta, perché in questa fase le limature di coordinamento sono frequenti e possono spostare l’ambito applicativo.
L’obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici
La franchigia nasce come correttivo di un obbligo entrato in funzione da poco. L’art. 2 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall’art. 1, commi da 74 a 77, della L. 207/2024, prevede che dal 1° gennaio 2026 lo strumento con cui si accettano i pagamenti elettronici, POS fisico, software o app, sia sempre collegato al dispositivo che memorizza e trasmette i corrispettivi, e che quest’ultimo trasmetta anche i dati dei pagamenti elettronici giornalieri in forma aggregata.
Il collegamento non è fisico. È un’associazione logica che si esegue nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, secondo le modalità del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025 n. 424470. Il servizio web è stato aperto il 5 marzo 2026: per gli strumenti di pagamento già in uso il termine per l’associazione è scaduto il 20 aprile 2026, mentre per quelli attivati successivamente l’adempimento va eseguito nella finestra che si apre nel secondo mese successivo all’attivazione e si chiude a fine mese. Chi legge oggi, quindi, non ha davanti un obbligo futuro ma un adempimento già scaduto, di cui verificare l’avvenuta esecuzione.
L’obbligo riguarda chi utilizza registratori telematici, Server RT o la procedura web «Documento commerciale online»; in prospettiva coinvolgerà anche le soluzioni software certificate dall’Agenzia delle Entrate. Restano fuori i POS impiegati esclusivamente per operazioni esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Il criterio, ricavabile dalla risposta a interpello n. 44/2026 del 20 febbraio 2026, è funzionale: il collegamento è dovuto dove è dovuto il documento commerciale. Se lo stesso POS serve promiscuamente operazioni certificabili e operazioni esonerate, l’obbligo torna a valere per intero; solo il terminale dedicato in via esclusiva alle operazioni esonerate ne resta fuori. Sul perimetro degli esoneri per le attività di spettacolo dell’art. 74-quater del DPR 633/72, e quindi della Tabella C allegata allo stesso decreto, si è pronunciata la risposta n. 298/2025 del 27 novembre 2025.
Il quadro sanzionatorio su cui interviene la franchigia
Conviene tenere distinte tre violazioni, perché la tolleranza non le tocca tutte.
| Violazione | Norma vigente | Corrispondente nel TU sanzioni | Sanzione |
|---|---|---|---|
| Trasmissione dei corrispettivi omessa, tardiva o con dati incompleti o non veritieri, senza effetti sulla liquidazione del tributo | art. 11 comma 2-quinquies D.Lgs. 471/97 | art. 36 comma 6 D.Lgs. 173/2024 | 100 euro per trasmissione, massimo 1.000 euro per trimestre |
| Violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei pagamenti elettronici (art. 2 comma 3 D.Lgs. 127/2015) | art. 11 comma 2-quinquies D.Lgs. 471/97 | art. 36 comma 6 D.Lgs. 173/2024 | stesso trattamento: 100 euro per trasmissione, massimo 1.000 euro per trimestre |
| Quattro violazioni degli obblighi di certificazione contestate in giorni diversi nell’arco di un quinquennio | art. 12 comma 2 D.Lgs. 471/97 | art. 37 comma 3 D.Lgs. 173/2024 | sospensione della licenza o dell’attività da tre giorni a un mese; da uno a sei mesi se i corrispettivi contestati superano 50.000 euro |
Fuori dalla tabella, e fuori dalla franchigia, resta la violazione più costosa: l’omesso collegamento in sé. La mancata associazione tra strumento di pagamento e registratore telematico è ricondotta all’omessa installazione degli strumenti di certificazione dei corrispettivi, che l’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 471/97 punisce con sanzione da 1.000 a 4.000 euro. Chi non ha fatto l’associazione entro i termini non trova alcuna protezione nella soglia del 5%.
Come funziona la franchigia del 5%
Il correttivo interviene su entrambe le ipotesi sanzionatorie con un rinvio all’art. 2 comma 3 del D.Lgs. 127/2015: se lo scostamento tra il numero delle operazioni con pagamento elettronico registrate o memorizzate e il numero dei pagamenti elettronici effettivamente accettati non supera il 5%, la sanzione non si applica.
Due precisazioni sul meccanismo. La prima: il confronto è su numeri di operazioni, non su importi. Un solo pagamento di rilievo non registrato pesa quanto un microtransato, e viceversa. La seconda: dal testo circolato non si ricava con nettezza quale sia il denominatore del rapporto, se il numero dei pagamenti accettati o quello delle operazioni registrate. Nei casi di scarto ridotto la differenza è irrilevante, ma vicino alla soglia può decidere l’esito, ed è uno dei punti su cui verificare la formulazione pubblicata in Gazzetta.
Un esempio. Un bar riceve in un giorno 210 pagamenti tramite POS, mentre il registratore telematico ne registra e trasmette 201. Lo scostamento è di 9 operazioni: rapportato ai 210 pagamenti accettati vale il 4,29%, rapportato alle 201 operazioni registrate il 4,48%. In entrambe le letture si resta sotto il 5% e la sanzione non si applica. Ne dovrebbe discendere che la violazione, non essendo sanzionabile, non concorre a formare le quattro contestazioni del quinquennio che aprono alla sospensione dell’attività: l’art. 12 comma 2 del D.Lgs. 471/97 ragiona però di violazioni «constatate», e finché non arriva un chiarimento conviene non darlo per acquisito nei rapporti con l’ufficio.
La modifica opera in parallelo sul D.Lgs. 471/97 e sul D.Lgs. 173/2024, il testo unico delle sanzioni tributarie, la cui applicazione è stata differita dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 dall’art. 4 comma 1 del D.L. 200/2025, convertito in legge. Il doppio intervento evita che la tolleranza si perda nel passaggio da un impianto all’altro.
Cosa resta fuori
La franchigia non crea una zona franca. Copre le sole difformità che non incidono sulla corretta liquidazione dell’imposta: quando l’irregolarità altera l’imponibile IVA restano applicabili le sanzioni ordinarie, senza alcuna tolleranza quantitativa. La ratio dichiarata è assorbire i disallineamenti fisiologici tra due sistemi che dialogano, non attenuare l’evasione da mancata certificazione.
Il punto merita attenzione in sede di controllo, perché la linea di confine è mobile: nove operazioni non trasmesse sono un errore tecnico se i corrispettivi corrispondenti sono comunque confluiti nella liquidazione, sono un’omissione sostanziale se quei corrispettivi non risultano da nessuna parte. La verifica va fatta a valle, sui registri e sulle liquidazioni, non sul solo scarto numerico.
Il regime intertemporale
Resta aperta la questione più concreta per chi ha già una contestazione sul tavolo: se la franchigia possa essere invocata per violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto. La risposta dipende dall’applicabilità del principio del favor rei in materia di sanzioni amministrative tributarie e dall’eventuale disciplina transitoria contenuta nel testo definitivo. Finché il decreto non è pubblicato, ogni valutazione su questo punto è prematura: la scelta prudente, per le contestazioni pendenti, è tenere aperto il termine e riesaminare la posizione a norma pubblicata.
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