Con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in modo organico sulla riforma dello sport, sciogliendo una serie di nodi applicativi del D.Lgs. 36/2021. Il documento tocca da vicino le società sportive dilettantistiche: rapporto tra lucratività attenuata e decommercializzazione dei corrispettivi specifici, soglia dei 15.000 euro per il lavoro sportivo, rimborsi ai volontari, Irap, Iva, regime della L. 398/1991 e raccolte fondi. Il passaggio più oneroso è il primo: la Ssd che sceglie di distribuire una quota di utili perde le agevolazioni riservate agli enti che non perseguono scopo di lucro.
Lucratività attenuata e decommercializzazione: il nodo principale
Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o di cooperativa possono adottare in statuto le clausole di lucro attenuato consentite dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 36/2021. Fin qui, nulla di nuovo. Il chiarimento sta nel passo successivo: per continuare a fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici prevista dall’art. 148, terzo comma, del Tuir, lo statuto deve comunque contenere il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione richiesto dall’art. 148, comma 8, del Tuir. Le due discipline non si sovrappongono: quella tributaria è più rigorosa di quella civilistico-sportiva, e prevale ai fini del beneficio fiscale.
Chi esercita la facoltà di distribuzione, quindi, esce dal perimetro dell’art. 148 del Tuir. La conseguenza non si ferma alle imposte sui redditi: i corrispettivi specifici incassati da soci e tesserati tornano rilevanti anche ai fini Iva, perché la decommercializzazione dell’art. 4, comma 4, del Dpr 633/1972 poggia sui medesimi requisiti statutari, che la circolare estende espressamente al comparto Iva.
Il punto merita una precisazione di calendario, spesso trascurata. Il passaggio delle attività degli enti associativi dall’esclusione Iva al nuovo regime di esenzione previsto dall’art. 5, comma 15-quater, del D.L. 146/2021 è stato più volte rinviato, da ultimo al 1° gennaio 2036 dall’art. 6 del D.Lgs. 186/2025. Fino ad allora la disciplina applicabile resta quella dell’art. 4, comma 4, del Dpr 633/1972: è quindi ancora questa l’agevolazione che si perde distribuendo utili, e non un regime destinato a scomparire a breve.
Che cosa consente davvero la lucratività attenuata
Vale la pena ricordare i confini della facoltà, perché sono più stretti di quanto il termine “lucratività” lasci intendere. L’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 36/2021 permette di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, al netto delle perdite degli esercizi precedenti, a due sole finalità: l’aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo, oppure la distribuzione ai soci di dividendi in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
Sono i parametri classici del modello cooperativo. Tradotti in cifre, su un utile di 100.000 euro il tetto teorico è appena sotto i 50.000, ma il dividendo effettivamente erogabile dipende dal capitale versato: con un capitale di 50.000 euro e un rendimento dei buoni postali dell’ordine del 2%, il massimo distribuibile si aggira sui 2.250 euro. È una remunerazione del capitale, non una partecipazione all’utile. La facoltà, inoltre, riguarda solo le società: le associazioni sportive dilettantistiche restano soggette al divieto pieno.
La lettura dell’Agenzia e il suo punto debole
L’interpretazione è coerente con la lettera dell’art. 148 del Tuir, che ancora il beneficio alla previsione statutaria del divieto di distribuzione. Un collega che la pensasse diversamente, però, un argomento ce l’ha: la lucratività attenuata della riforma dello sport riprende un modello già collaudato per le cooperative a mutualità prevalente e per le imprese sociali, dove margini ridotti di distribuzione, ancorati a un tasso soglia, convivono con il divieto generale di scopo di lucro senza far cadere le agevolazioni. L’effetto pratico della lettura dell’Agenzia è che la facoltà riconosciuta dall’art. 8 resta sulla carta per quasi tutte le Ssd, perché il suo esercizio costa più di quanto renda. Un intervento di coordinamento normativo, su questo, sarebbe utile. Finché non arriva, la posizione dell’amministrazione è quella che determina il rischio di accertamento, ed è su quella che va tarata la scelta statutaria.
Regime 398/1991, la detassazione resta per tutti
Viene confermata, a favore di tutti gli enti sportivi che optano per il regime della L. 398/1991, comprese le società, la possibilità di fruire della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi. Il beneficio resta subordinato al doppio limite noto: non più di due eventi per periodo d’imposta e un importo complessivo non superiore a 51.645,69 euro. Il regime, va notato, non è interessato dalla perdita di agevolazioni descritta all’inizio: l’opzione per la L. 398/1991 non dipende dalle clausole statutarie dell’art. 148 del Tuir.
| Voce | Soglia o limite | Effetto pratico |
|---|---|---|
| Distribuzione di utili nelle Ssd (art. 8, comma 3, D.Lgs. 36/2021) | Quota inferiore al 50% degli utili, con tetto Istat sul capitale e tetto dei buoni postali +2,5 punti sui dividendi | L’esercizio della facoltà fa perdere la decommercializzazione ex art. 148, comma 3, Tuir e l’esclusione Iva ex art. 4, comma 4, Dpr 633/1972 |
| Lavoro sportivo dilettantistico | 15.000 euro annui | Non imponibilità fino al plafond, a prescindere dal tipo di contratto, subordinato compreso |
| Rimborsi forfettari ai volontari | 400 euro mensili | Concorrono alla soglia dei 15.000 euro; a soglia già superata sono imponibili per intero, con ritenuta ex art. 25 Dpr 600/1973 |
| Base imponibile Irap (collaborazioni area dilettantismo) | 85.000 euro annui | Esclusione estesa ai collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali |
| Regime L. 398/1991 | 51.645,69 euro, due eventi per periodo d’imposta | Detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi |
Che cosa fare prima di toccare lo statuto
Per gli amministratori il messaggio è netto: introdurre le clausole di lucratività attenuata è una scelta fiscale, non una modifica formale. Prima di deliberarla va fatto un conto di convenienza in due colonne. Da un lato il dividendo effettivamente distribuibile, che come si è visto è ancorato al capitale versato e raramente supera qualche migliaio di euro. Dall’altro l’Iva sui corrispettivi specifici incassati da soci e tesserati e l’imposizione diretta degli stessi importi: per una realtà con 200.000 euro di quote e corrispettivi annui, il costo si misura in decine di migliaia di euro. Nella maggior parte dei casi il confronto si chiude prima di iniziare.
Chi ha già uno statuto con clausole di lucro attenuato ereditate dagli adeguamenti alla riforma, e continua a fruire della decommercializzazione, ha invece un problema da affrontare subito: la sola presenza della clausola, in assenza del divieto assoluto richiesto dall’art. 148, comma 8, del Tuir, è sufficiente secondo l’Agenzia a far venir meno il beneficio, a prescindere dalla distribuzione effettiva. La verifica statutaria, in questi casi, viene prima di ogni altra considerazione.
Infografica




