Con il provvedimento n. 123160 del 22 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fissato in via stabile – per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi – le soglie di punteggio ISA che determinano l’accesso al regime premiale o, al contrario, l’inclusione nelle strategie di controllo dell’amministrazione finanziaria. Chi non supera il 6 rischia di finire nelle liste di priorità di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Chi invece supera le soglie dell’8, dell’8,5 o del 9 ottiene benefici concreti: riduzione dei termini di accertamento, esclusione dagli accertamenti presuntivi, esonero dal visto di conformità per compensare crediti fiscali senza passare dal commercialista, e persino la tutela dal redditometro. Il provvedimento, a differenza dei precedenti, ha carattere pluriennale: le stesse regole varranno anche per i periodi successivi al 2025, salvo modifiche. Per chi ha aderito al concordato preventivo biennale 2026-2027, il discorso è ancora più semplice: tutti i benefici spettano a prescindere dal voto ISA conseguito.
La pagella fiscale conta davvero: cosa cambia con il provvedimento n. 123160/2026
Chi pensa che ottenere la sufficienza nella propria “pagella fiscale” sia sufficiente a dormire sonni tranquilli, forse si sbaglia. Con il provvedimento n. 123160 del 22 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco una regola che vale sia per il periodo d’imposta 2025 sia per quelli successivi: un punteggio ISA pari o inferiore a 6 espone il contribuente alle strategie di controllo dell’amministrazione finanziaria. Non è una novità assoluta – la stessa soglia era già stata adottata nel 2019 – ma la sua riconferma chiarisce, senza margini di ambiguità, dove finisce la zona di relativa quiete e dove comincia quella del rischio.
Cosa sono gli ISA e come funziona il punteggio
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale – meglio noti come ISA – sono strumenti introdotti dall’art. 9-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 per misurare la correttezza fiscale di professionisti, imprenditori e lavoratori autonomi. In pratica, il contribuente viene “votato” su una scala da 1 a 10. Più alto è il punteggio, maggiore è la fiducia che l’erario ripone nella sua dichiarazione dei redditi. Ma il meccanismo, come spesso accade, funziona in entrambi i sensi: premia i virtuosi e segnala chi si trova al di sotto di certe soglie.
Il punteggio ISA nasce dall’elaborazione di un software che incrocia i dati dichiarativi del contribuente con quelli del settore economico di riferimento. Il risultato finale – calcolato tramite il modello REDDITI 2026 per il periodo d’imposta 2025 – determina se e quali agevolazioni spettano. Tutto questo, sempre che il contribuente abbia fornito le informazioni richieste attraverso l’applicativo dell’Agenzia.
Il voto 6 non è la sufficienza: la soglia critica per i controlli
Il comma 14 dell’art. 9-bis del DL 50/2017 dispone che sia l’Agenzia delle Entrate sia la Guardia di Finanza, nel costruire le proprie strategie di controllo annuali basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale, debbano tener conto del livello di affidabilità dei contribuenti derivante dagli ISA. Il provvedimento n. 123160/2026 esplicita ora che il livello minimo che fa scattare l’attenzione degli organi di controllo è un punteggio pari o inferiore a 6.
Non si tratta di un automatismo: ottenere un voto ISA di 6 non equivale a ricevere automaticamente un avviso di accertamento. Tuttavia, l’Agenzia e il Corpo della Guardia di Finanza tengono conto di questo dato – insieme alle informazioni presenti nell’anagrafe tributaria – per definire le proprie liste di priorità. Nella prassi, chi resta sotto quella soglia ha più probabilità di finire nel mirino dei verificatori.
Vale la pena ricordare che la stessa impostazione era già presente nel provvedimento n. 126200 del 10 maggio 2019. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del 9 settembre 2019 (§ 1.1) aveva peraltro precisato che un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non implica di per sé l’attivazione di un controllo: quel range non contiene gli elementi di rischio “insiti” nella valutazione ISA. Insomma, c’è una differenza tra essere a rischio e trovarsi in zona grigia: il contribuente con un 7 non è al sicuro come chi ha un 9, ma non è nemmeno nella stessa posizione di chi si ferma a 5.
Le premialità per fascia di punteggio: la mappa completa
La struttura delle premialità ISA rimane sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. Il provvedimento n. 123160/2026 conferma le soglie già conosciute, applicandole ora al periodo d’imposta 2025. Per capire cosa spetta e a chi, si consideri la seguente articolazione per fasce di punteggio.
| Punteggio ISA | Beneficio riconosciuto | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| ≥ 8 (o indicazione di ulteriori componenti positivi) |
Riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’accertamento dei redditi d’impresa e lavoro autonomo | Art. 43 c. 1 DPR 600/1973; art. 57 c. 1 DPR 633/1972 |
| da 8 a 8,99 (oppure media ISA 2024-2025 ≥ 8,5) |
Esonero dal visto di conformità per crediti IVA (annuale e infrannuale) fino a 50.000 euro; per crediti imposte dirette e IRAP fino a 20.000 euro | Art. 9-bis, c. 11, DL 50/2017 |
| ≥ 8,5 (oppure media ISA 2024-2025 ≥ 9) |
Esclusione dagli accertamenti fondati su presunzioni semplici (accertamento analitico-presuntivo) per il periodo d’imposta 2025 | Art. 9-bis, c. 11, DL 50/2017 |
| ≥ 9 (oppure media ISA 2024-2025 ≥ 9) |
– Esonero dal visto di conformità per crediti IVA (annuale e infrannuale) fino a 70.000 euro – Esonero per crediti IRPEF/IRES/IRAP (maturati nel 2025) fino a 50.000 euro – Esclusione dalla disciplina delle società non operative (art. 30, L. 724/1994) – Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito (redditometro), se il reddito accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato |
Art. 9-bis, c. 11, DL 50/2017; art. 38 DPR 600/1973 |
| ≤ 6 | Inclusione nelle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale (AdE e GdF) | Art. 9-bis, c. 14, DL 50/2017; Prov. 123160/2026 |
Un esempio pratico: l’artigiano con ISA 8,7
Un esempio concreto aiuta a capire la portata pratica. Si consideri un artigiano con un ISA pari a 8,7 per il 2025: se nel 2024 aveva ottenuto un punteggio tale da portare la media biennale 2024-2025 al di sopra di 9, avrà accesso all’esonero dal visto di conformità nella versione piena (70.000 euro IVA, 50.000 euro per le imposte dirette). Se invece la media si ferma a 8,8, avrà diritto solo ai limiti ridotti (50.000 e 20.000 euro). La differenza, nella pratica dello studio professionale, non è trascurabile.
Addio al visto di conformità: come funziona il beneficio
Tra i benefici più apprezzati dai contribuenti virtuosi c’è senz’altro l’esonero dal visto di conformità. Di norma, per compensare crediti fiscali sopra certi importi o per richiederne il rimborso, occorre che un professionista abilitato (commercialista o CAF) apponga sulla dichiarazione un visto che ne attesti la correttezza. Si tratta di una procedura con costi e tempi non indifferenti.
Chi ottiene un punteggio ISA sufficientemente alto può evitare tutto questo. Raggiungendo il 9 (o la media equivalente con l’anno precedente), il contribuente può compensare o chiedere il rimborso di crediti IVA annuali maturati nel periodo d’imposta 2025 (dichiarazione IVA 2026) fino a 70.000 euro, nonché i crediti IVA infrannuali dei primi tre trimestri 2026 fino allo stesso limite. Per i crediti IRPEF, IRES o IRAP maturati nel 2025, il limite è di 50.000 euro. Un risparmio concreto, sia in termini economici sia di burocrazia.
Società non operative e redditometro: due scudi spesso trascurati
Il punteggio ISA pari almeno a 9 (o la media con l’anno precedente) consente anche di escludersi dall’applicazione della disciplina sulle cosiddette società non operative, prevista dall’art. 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Quella normativa impone alle società considerate “di comodo” una sorta di reddito minimo presunto, con conseguenze fiscali spesso penalizzanti. Riuscire a uscirne attraverso un buon risultato ISA è, per molte imprese, un obiettivo concreto della pianificazione fiscale annuale.
Sempre con ISA pari almeno a 9 (o media biennale equivalente), il contribuente è anche al riparo dalla determinazione sintetica del reddito complessivo prevista dall’art. 38 del DPR 600/1973 – il cosiddetto redditometro – a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Si tratta di un beneficio spesso sottovalutato ma molto rilevante per i contribuenti con stili di vita o patrimoni che potrebbero far scattare ricostruzioni sintetiche del reddito da parte dell’Agenzia.
Presunzioni semplici: il confine dell’accertamento analitico-presuntivo
A partire da un punteggio di 8,5 – oppure con una media biennale 2024-2025 pari almeno a 9 – scatta un’altra protezione: l’esclusione dagli accertamenti fondati sulle presunzioni semplici. In sostanza, l’Agenzia non può ricostruire il reddito del contribuente sulla base di elementi indiziari – acquisti di beni, tenore di vita, movimentazioni bancarie anomale – senza avere elementi più solidi. Non è una tutela assoluta, ma restringe sensibilmente lo spazio di manovra del fisco.
Il concordato preventivo biennale azzera la variabile ISA
Chi ha aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi d’imposta 2026 e 2027 si trova in una posizione del tutto diversa. Il provvedimento n. 123160/2026 chiarisce che, per costoro, il monitoraggio del punteggio ISA è sostanzialmente superfluo: i contribuenti in CPB beneficiano di tutte le premialità previste dalla normativa a prescindere dal voto ISA conseguito nel periodo coperto dall’accordo con il fisco (art. 19, comma 3, D.Lgs. 13/2024). L’Agenzia lo aveva già confermato nella risposta a interpello n. 36 dell’11 febbraio 2026.
Va segnalato un ulteriore collegamento, spesso trascurato, tra punteggio ISA e CPB: le aliquote dell’imposta sostitutiva applicabile alla quota di reddito concordato eccedente il dichiarato sono parametrate all’affidabilità fiscale. Chi entra nel CPB 2026-2027 con ISA pari o superiore a 8 applica un’aliquota del 10%; chi si trova tra 6 e 8 sconta il 12%; chi è sotto il 6, il 15%. Il punteggio ISA incide quindi anche sulla convenienza economica del concordato.
Un provvedimento pluriennale: la novità strutturale del 123160/2026
Una delle novità più significative del provvedimento n. 123160/2026 riguarda la sua proiezione temporale. A differenza di quanto avveniva in passato, quando ogni anno veniva emesso un atto specifico, questa volta l’Agenzia ha precisato che le stesse regole resteranno operative anche per i periodi d’imposta successivi al 2025 – almeno finché non saranno necessarie modifiche ai livelli di affidabilità, che verranno disposte con un ulteriore provvedimento. Una scelta che punta a dare continuità e prevedibilità al sistema, evitando la situazione – abbastanza frequente in passato – di contribuenti che arrivano a fine anno senza sapere con certezza quale voto ISA occorra per ottenere un dato beneficio.
Il provvedimento fa seguito al n. 115744 del 13 aprile 2026, con cui l’Agenzia aveva indicato le modalità per scaricare i dati aggiuntivi necessari all’applicazione degli ISA dal periodo d’imposta 2025 in poi, nonché per elaborare le proposte di concordato preventivo biennale relative agli anni 2026 e 2027. Gli ISA in revisione erano stati approvati con il DM del 31 marzo 2026 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.



