Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, il 22 aprile 2026, lo schema del Testo unico adempimenti e accertamento: un decreto da 368 articoli che riunisce in un unico corpus normativo le regole su anagrafe tributaria, scritture contabili, dichiarazioni, controlli e accertamento, prima sparse in decine di provvedimenti che si sono accumulati dal 1929 al 2025. Il provvedimento – tredicesimo dei quattordici decreti attuativi della legge delega n. 111/2023 – non introduce regole nuove nella maggior parte dei casi, ma le riordina e le coordina in modo organico. Le norme già vigenti restano tali, semplicemente trasferite in un unico testo di riferimento. Tra i profili di maggiore interesse pratico: la stabilizzazione della disciplina del concordato preventivo biennale, la cooperative compliance con la soglia di 15 milioni per l’interpello nuovi investimenti, il limite annuo di 250.000 euro per la compensazione dei crediti d’imposta nel quadro RU, e la codificazione espressa della riduzione biennale dei termini di accertamento per chi utilizza pagamenti tracciabili. Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027, mentre il decreto dovrà completare l’iter parlamentare entro il 29 agosto 2026.
Dal 1929 al 2025 in un unico decreto
Centoventotto giorni. È il tempo che resta al Governo Meloni per chiudere il cerchio della riforma fiscale, almeno su questo fronte. Il Consiglio dei Ministri n. 170, riunito il 22 aprile 2026, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo che porta il nome di Testo unico adempimenti e accertamento. Un provvedimento da 368 articoli, pensato per rimettere ordine in un sistema normativo cresciuto per stratificazioni nel corso di quasi un secolo – dal regio decreto del 1929 fino alle più recenti disposizioni del 2025. Ora il testo dovrà completare il proprio iter parlamentare entro il 29 agosto 2026, data di scadenza della delega fiscale. Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027.
L’operazione rientra nell’attuazione della legge n. 111 del 9 agosto 2023, la grande delega per la revisione del sistema tributario. Il vicepremier Maurizio Leo, che ha seguito il dossier da Palazzo Chigi, ha parlato di un risultato di cui essere orgogliosi: il testo chiude l’ultimo dei 14 decreti legislativi varati nell’ambito di questa legislatura.
Un labirinto normativo da riordinare
Capire il senso di questo testo unico adempimenti e accertamento richiede un passo indietro. Le norme che oggi regolano i rapporti tra contribuenti e fisco sono sparse in decine di provvedimenti: il dpr 600/1973 sulle imposte sui redditi, il dpr 605/1973 sull’anagrafe tributaria, il d.lgs. 50/2017 sulla disciplina degli ISA. Poi ancora i decreti sul concordato preventivo biennale, sulla cooperative compliance, sull’accertamento con adesione. Un labirinto che professionisti e imprese navigano quotidianamente tra rimandi incrociati e abrogazioni parziali.
Il nuovo testo consolida tutto in un unico corpus normativo, organizzato per ambiti omogenei. Non introduce – salvo alcune eccezioni – regole nuove, ma le riordina e le coordina. Le norme vigenti restano tali, aggiornate solo sul piano testuale dove necessario.
La struttura del decreto
Il decreto si divide in tre grandi blocchi. La Parte I copre gli adempimenti: anagrafe tributaria, codice fiscale, scritture contabili, dichiarazioni fiscali, strumenti digitali. La Parte II disciplina la collaborazione tra contribuenti e amministrazione, i controlli e le procedure di accertamento, incluso quello con adesione. La Parte III raccoglie le disposizioni transitorie e finali.
Di seguito, uno schema sintetico della struttura.
| Sezione | Articoli | Contenuto principale |
|---|---|---|
| Parte I – Adempimenti (Titolo I) | 1-48 | Anagrafe tributaria, codice fiscale, scritture contabili, contabilità semplificata, anagrafe rapporti finanziari |
| Parte I – Comunicazioni (Titolo II) | 49-51 | Flussi informativi verso l’Amministrazione, opzioni fiscali, strumenti digitali, cassetto fiscale |
| Parte I – Dichiarazioni (Titolo III) | 52-88 | Contenuto, termini, presentazione, correzione, controllo automatizzato e formale, crediti d’imposta quadro RU |
| Parte II – Concordato preventivo biennale | 89-111 | Accesso, reddito concordato, acconti, imposizione sostitutiva, cause di decadenza |
| Parte II – Cooperative compliance | 112-150 | Dialogo preventivo, trasparenza, interpello nuovi investimenti (min. 15 mln €) |
| Parte II – Poteri istruttori e cooperazione | 151-241 | Accessi, ispezioni, verifiche, scambio di informazioni internazionale |
| Parte II – Imposte sui redditi | 242-274 | Liquidazione, controllo formale, rettifica, presunzioni |
| Parte II – IVA | 275-291 | Controllo operazioni imponibili, rettifiche, liquidazioni |
| Parte II – Imposta di registro e tributi indiretti | 298-316 | Verifica atti, determinazione del valore, rettifica basi imponibili |
| Parte II – Tributi erariali minori | 317-335 | Regole semplificate di accertamento su imposte specifiche |
| Parte II – Accertamento con adesione | 345-363 | Definizione accertamenti, adesione ai verbali, sanzioni ridotte a 1/3, modalità di pagamento |
Anagrafe tributaria e codice fiscale
Gli articoli da 1 a 8 ridefiniscono, in modo organico, il sistema dell’anagrafe tributaria. La raccolta dei dati fiscali, i poteri di richiesta dell’amministrazione, i controlli incrociati tra enti: tutto confluisce in un unico titolo. Il codice fiscale – disciplinato dagli artt. 2-6 – mantiene il suo ruolo centrale. L’uso obbligatorio negli atti e nei contratti rimane un cardine del sistema, e il testo unico lo conferma senza variazioni sostanziali.
Rilevante la sezione dedicata all’anagrafe dei rapporti finanziari (artt. 15-18). I dati su conti correnti e movimenti continuano ad alimentare i modelli di analisi del rischio fiscale. Un contribuente che mostra entrate non coerenti con il reddito dichiarato, ad esempio, può finire nel mirino proprio grazie all’incrocio tra queste informazioni e le banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
Scritture contabili e contabilità semplificata
Le scritture contabili per imprese e professionisti trovano disciplina organica negli artt. 19-22. Libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, scritture ausiliarie di magazzino e registro dei beni ammortizzabili: l’elenco è quello tradizionale, ora sistematizzato in un unico punto di riferimento.
La norma sulla contabilità semplificata (art. 23) ricodifica le soglie già vigenti dal 1° gennaio 2023 per effetto della Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022): accedono al regime – e quindi sono esonerati dalla tenuta delle scritture ordinarie per l’anno successivo – i soggetti i cui ricavi, ai sensi degli artt. 57 e 85 del TUIR, non abbiano superato 500.000 euro per le imprese che svolgono prevalentemente prestazioni di servizi, oppure 800.000 euro per quelle con attività diverse. Chi rientra in queste soglie tiene un apposito registro cronologico degli incassi, indicando per ciascuno: l’importo, i dati del soggetto che ha effettuato il pagamento e gli estremi della fattura. Se però nel triennio i ricavi superano i predetti limiti, scatta – per l’anno seguente – il ritorno al regime ordinario di determinazione del reddito. Regole specifiche riguardano i settori agricolo e le attività professionali (artt. 24-26).
Digitalizzazione e domicilio digitale
Uno dei capitoli più attesi riguarda la digitalizzazione dei rapporti con il fisco. Il testo introduce la “delega unica” per accedere ai servizi dell’Agenzia delle Entrate, potenzia i servizi online e amplia il contenuto del cassetto fiscale (artt. 46-48). L’idea è semplice: il contribuente – o il suo intermediario abilitato – potrà operare su un’unica piattaforma integrata, senza dover ricorrere ad accessi separati per ogni servizio.
Il domicilio digitale, cioè l’indirizzo PEC registrato all’Anagrafe tributaria, diventa il canale principale per le notifiche. I registri PEC devono essere aggiornati almeno ogni due anni, con obbligo per l’Agenzia di rendere disponibili i dati precompilati per semplificare la comunicazione. La tenuta dei registri con sistemi elettronici è considerata regolare anche in difetto di trascrizione cartacea, a condizione che i documenti siano stampati contestualmente alla richiesta degli organi di controllo.
Le dichiarazioni fiscali
Il Titolo III della Parte I (artt. 52-88) raccoglie le regole sulle dichiarazioni fiscali. Contenuto, sottoscrizione, termini di presentazione, modalità di correzione e integrazione: un sistema già noto, ora riunito in modo coerente. Restano confermati il controllo automatizzato (liquidazione delle dichiarazioni) e quello formale.
Una disposizione merita un’attenzione specifica: i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi potranno essere utilizzati in compensazione nel limite annuo di 250.000 euro (art. 63). L’importo eccedente non va perduto: viene riportato agli anni successivi, anche oltre il limite temporale eventualmente fissato dalle singole leggi istitutive, ed è compensabile per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si è generata l’eccedenza. Un’impresa che, ad esempio, matura un credito d’imposta di 400.000 euro nel 2026 potrà utilizzare 250.000 euro nel corso del 2027 e i restanti 150.000 liberamente dal 2029.
Altra norma da segnalare: la mancata indicazione dei crediti derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali non comporta, di per sé, la decadenza dal beneficio – sempre che il credito sia comunque spettante.
Il concordato preventivo biennale
Gli artt. 89-111 raccolgono la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), già introdotta in via sperimentale e ora stabilizzata nel testo unico. Si tratta dell’accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria sul reddito imponibile per i due anni successivi: il contribuente propone, l’Agenzia valuta e risponde.
Il testo fissa in modo dettagliato le regole di accesso e i requisiti, la determinazione del reddito concordato, le cause di esclusione e gli effetti dell’accettazione. Prevede anche il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato (art. 104) e le cause di decadenza e cessazione (artt. 105-106). Gli indici sintetici di affidabilità (ISA), disciplinati dall’art. 49, sono collegati strettamente al CPB: il livello di affidabilità raggiunto determina i benefici premiali, tra cui l’anticipazione dei termini di decadenza dell’accertamento.
Cooperative compliance e interpello nuovi investimenti
Un intero capitolo – artt. 112-150 – è dedicato alla cooperative compliance, ovvero al dialogo preventivo tra grandi contribuenti e Amministrazione finanziaria. Il modello, mutuato dall’esperienza internazionale, punta a costruire un rapporto di trasparenza reciproca: l’impresa comunica anticipatamente i rischi fiscali del proprio modello di business e l’Agenzia offre certezza interpretativa in tempi rapidi.
All’interno di questo capitolo, l’art. 142 disciplina l’interpello per nuovi investimenti. Lo strumento è riservato alle imprese che intendono realizzare investimenti nel territorio italiano per un ammontare non inferiore a 15 milioni di euro, con ricadute occupazionali significative. Chi vuole investire in modo rilevante può così chiedere anticipatamente chiarimenti fiscali vincolanti – un elemento di certezza non trascurabile nelle decisioni di localizzazione degli investimenti.
I poteri istruttori e la cooperazione internazionale
Gli artt. 151-241 regolano i poteri dell’Amministrazione finanziaria nel corso delle verifiche. Accessi nei locali aziendali, ispezioni documentali, verifiche bancarie: il testo sistematizza le norme già previste dall’ordinamento vigente, senza stravolgere gli equilibri. Si chiariscono anche le modalità di cooperazione con le amministrazioni straniere e lo scambio automatico di informazioni a livello internazionale.
Tra le novità segnalate dal testo, l’art. 263 introduce la possibilità, per il contribuente, di chiedere – entro il termine per il ricorso – che le perdite pregresse non utilizzate vengano computate in diminuzione del maggior reddito accertato. Si tratta di un istituto già riconosciuto nella prassi applicativa dell’Agenzia delle Entrate, che ora trova una disciplina legislativa espressa: un consolidamento atteso da tempo dagli operatori del settore.
I termini di accertamento
La disciplina dei termini di accertamento, già prevista dall’art. 43 del dpr 600/1973 per le imposte sui redditi e dall’art. 57 del dpr 633/1972 per l’IVA, viene ora sistematizzata nel testo unico: 5 anni per le dichiarazioni presentate e 7 anni per quelle omesse.
Il testo unico recepisce e consolida anche la riduzione biennale dei termini di accertamento già introdotta dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015: per i soggetti passivi IVA che documentano le operazioni mediante fattura elettronica e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 500 euro, i termini si accorciano di 2 anni – passando rispettivamente a 3 anni per le dichiarazioni presentate e a 5 anni per quelle omesse. Non è dunque una norma nuova, ma la sua ricodifica in un unico testo ne rafforza la leggibilità e la certezza applicativa.
Accertamento con adesione
Gli artt. 345-363 disciplinano in modo organico l’accertamento con adesione, ovvero il procedimento con cui contribuente e Amministrazione giungono a una definizione concordata della pretesa fiscale. Il testo conferma la struttura già nota: l’avvio del procedimento, l’adesione ai verbali di constatazione (art. 350), l’istanza del contribuente, la definizione e le modalità di pagamento.
Sul fronte sanzionatorio, la norma prevede che le sanzioni siano ridotte a un terzo quando il contribuente rinuncia a impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione – e a formulare l’istanza di accertamento con adesione – pagando le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può scendere al di sotto di un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
DAC7, cripto-attività e obblighi di comunicazione
Il testo unico recepisce la disciplina sullo scambio automatico di informazioni relativa alle piattaforme digitali (DAC7). I gestori di marketplace devono comunicare annualmente i dati degli utenti venditori – relativi alle vendite e alle locazioni effettuate – e questo flusso informativo confluisce nell’anagrafe tributaria. Il testo unico introduce inoltre regole specifiche per lo scambio di informazioni sulle cripto-attività, una delle aree a più alta crescita nel portafoglio di rischio del fisco italiano.
Parallelamente, viene rafforzato l’obbligo di comunicazione annuale degli importi complessivi delle forniture di beni e servizi. I fornitori di prestazioni pensionistiche individuali (PEPP) e i soggetti che gestiscono le spese sanitarie rimborsabili per la dichiarazione precompilata sono tenuti alla trasmissione telematica delle comunicazioni all’Anagrafe tributaria.
Cosa cambia davvero nella pratica
Va detto con chiarezza: questo decreto non stravolge le regole del gioco. Non era questo lo scopo. L’operazione è di tipo sistematico, non riformatrice in senso sostanziale. Professionisti e imprese che conoscono bene il sistema attuale non troveranno grandi sorprese.
Quello che cambia – e non è poco – è la navigabilità del sistema. Avere un unico testo normativo di riferimento per adempimenti, controlli e accertamento riduce il rischio di errori di coordinamento e semplifica la consulenza. Sul piano pratico, i profili di maggiore attenzione riguardano: il meccanismo dei crediti d’imposta nel quadro RU con il limite di 250.000 euro annui e la fruibilità del residuo dal terzo anno, la disciplina del domicilio digitale come canale principale di notifica, e la codificazione espressa della riduzione dei termini di accertamento per chi utilizza pagamenti tracciabili. Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027: i professionisti hanno dunque tempo per pianificare l’adeguamento nella struttura delle proprie consulenze.
| Materia | Soglia / Termine / Riduzione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Contabilità semplificata – imprese di servizi | Ricavi fino a 500.000 € | Art. 23 TU (già art. 18 dpr 600/1973, mod. L. 197/2022) |
| Contabilità semplificata – altre attività | Ricavi fino a 800.000 € | Art. 23 TU (già art. 18 dpr 600/1973, mod. L. 197/2022) |
| Crediti d’imposta quadro RU – compensazione annua | Limite 250.000 €/anno; eccedenza fruibile dal 3° anno successivo | Art. 63 TU |
| Interpello nuovi investimenti | Investimento minimo 15 milioni di euro | Art. 142 TU |
| Termini di accertamento (dichiarazione presentata) | 5 anni (ridotti a 3 con pagamenti tracciabili > 500 €) | TU (già art. 43 dpr 600/1973 e art. 3 D.Lgs. 127/2015) |
| Termini di accertamento (dichiarazione omessa) | 7 anni (ridotti a 5 con pagamenti tracciabili > 500 €) | TU (già art. 43 dpr 600/1973 e art. 3 D.Lgs. 127/2015) |
| Sanzioni in accertamento con adesione | Ridotte a 1/3 con rinuncia al ricorso e pagamento nei termini | Artt. 345-363 TU |
| Entrata in vigore del TU | 1° gennaio 2027 | Art. 21 L. 111/2023, mod. L. 120/2025 |
| Scadenza iter decreto legislativo | 29 agosto 2026 | Legge delega n. 111/2023 |



