La legge di Bilancio 2026 ha rifinanziato la Nuova Sabatini con 650 milioni di euro per il biennio 2026-2027, confermandola tra i principali strumenti di sostegno agli investimenti delle PMI. Le regole operative non cambiano, ma ogni impresa che voglia accedere alla misura deve fare i conti con due questioni pratiche di crescente rilevanza: la polizza assicurativa obbligatoria contro i rischi catastrofali – ancora non formalmente richiesta per la Nuova Sabatini, ma destinata a diventarlo – e il rapporto con il nuovo iperammortamento introdotto dalla stessa legge di Bilancio, con cui la cumulabilità è consentita ma i perimetri dei beni agevolabili non coincidono perfettamente. Capire dove si sovrappongono e dove divergono è essenziale per costruire una strategia di incentivo efficace.
Nuova Sabatini 2026: chi può accedere
La legge di Bilancio 2026 (art. 1, comma 468, legge n. 199/2025) ha rifinanziato la Nuova Sabatini con 650 milioni di euro complessivi per il biennio 2026-2027: 200 milioni per l’anno 2026 e 450 milioni per l’anno 2027. Il 24 marzo 2026 il MIMIT ha pubblicato l’avviso che rende operativo il rifinanziamento.
Possono accedere alla misura le micro, piccole e medie imprese – secondo la definizione della Raccomandazione CE 2003/361 – che abbiano sede legale o un’unità locale in Italia. L’ammissione riguarda praticamente tutti i settori produttivi: agricoltura, pesca, manifattura, commercio, servizi. Restano fuori soltanto le attività finanziarie e assicurative, classificate alla sezione K della classificazione ATECO 2025.
Sono ammesse anche le imprese con sede in uno Stato membro UE che, alla data di presentazione della domanda, non dispongano ancora di un’unità locale in Italia. In questi casi, però, il possesso dell’unità locale deve essere documentato al momento della richiesta di erogazione: chi non rispetta questo passaggio rischia la revoca dell’agevolazione concessa.
Sul piano dei requisiti soggettivi, l’impresa richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non trovarsi in liquidazione volontaria né sottoposta a procedure concorsuali a carattere liquidatorio. Non deve aver ricevuto aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea senza averli rimborsati. Non deve rientrare nella categoria delle “imprese in difficoltà”, definita dai regolamenti UE:
- per il settore agricolo e forestale: punto 59, art. 2, regolamento UE n. 2022/2472;
- per la pesca e l’acquacoltura: punto 29, art. 2, regolamento UE n. 2022/2473;
- per tutti gli altri settori: punto 18, art. 2, regolamento UE n. 651/2014.
I beni ammissibili e le tipologie di investimento
La misura sostiene l’acquisto – o l’acquisizione in leasing finanziario – di beni strumentali nuovi di fabbrica a uso produttivo. Le tipologie ammesse sono tre, ciascuna con le proprie regole di classificazione contabile.
Gli investimenti ordinari comprendono macchinari, impianti, attrezzature, hardware e software applicativi. I beni materiali devono essere classificabili nelle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’attivo dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.); i software applicativi nelle voci B.I.3 e B.I.4.
Gli investimenti 4.0 riguardano beni – materiali e immateriali – finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma Industria 4.0. L’elenco di riferimento è quello degli allegati A e B alla legge n. 232/2016, riprodotti negli allegati 6/A e 6/B della circolare direttoriale n. 410823 del 6 dicembre 2022. Vi rientrano, tra gli altri, big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata, meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, RFID e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Gli investimenti green riguardano macchinari, impianti e attrezzature a basso impatto ambientale, inseriti in programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti o dei processi produttivi. La classificazione contabile è la stessa degli investimenti ordinari (voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4).
Il contributo ministeriale: logica e aliquote
Il contributo ministeriale è calcolato in conto impianti e corrisponde al valore degli interessi su un finanziamento convenzionale di durata quinquennale, di importo pari all’investimento, al tasso indicato per ciascuna categoria. La logica è quella di un contributo “figurativo”: non si eroga un importo fisso, ma si rimborsa – in tutto o in parte – la componente interessi del finanziamento bancario o in leasing.
| Tipologia di investimento | Tasso annuo convenzionale |
|---|---|
| Investimenti ordinari | 2,75% |
| Investimenti 4.0 | 3,75% |
| Investimenti green | 3,75% |
| Nuova Sabatini Capitalizzazione – micro e piccole imprese | 5,00% |
| Nuova Sabatini Capitalizzazione – medie imprese | 3,575% |
La Nuova Sabatini Capitalizzazione è riservata alle PMI costituite in forma di società di capitali impegnate in processi di rafforzamento patrimoniale, che intendano realizzare contestualmente un piano di investimento.
La polizza catastrofale: stato dell’arte e impatto sulla Nuova Sabatini
Dal 2024 le imprese italiane devono fare i conti con un nuovo adempimento: la sottoscrizione obbligatoria di una polizza assicurativa a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo nasce dall’art. 1, commi 101-111, della legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) e trova la sua disciplina attuativa nel decreto interministeriale n. 18 del 30 gennaio 2025, firmato dal MEF e dal MIMIT, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025.
L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del codice civile, con sede legale in Italia o stabile organizzazione nel territorio nazionale. Sono escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.), che rimangono sotto la copertura del Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici (art. 1, commi 515 ss., legge n. 234/2021).
La mancata stipula non comporta sanzioni pecuniarie dirette, ma preclude l’accesso a incentivi e agevolazioni pubbliche. Il meccanismo è codificato nell’art. 1, comma 102, della legge n. 213/2023: l’inadempimento dell’obbligo assicurativo va tenuto in conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni statali, inclusi quelli erogati in risposta a eventi calamitosi.
Il calendario dell’obbligo, aggiornato alle ultime proroghe, è il seguente:
| Categoria | Scadenza | Note |
|---|---|---|
| Grandi imprese | 31 marzo 2025 | Escluse pesca e acquacoltura |
| Medie imprese | 1° ottobre 2025 | Escluse pesca e acquacoltura |
| Micro e piccole imprese (settori generali) | 31 dicembre 2025 | – |
| Micro e piccole imprese di turismo, ristorazione/somministrazione e pesca/acquacoltura | 31 marzo 2026 | Proroga D.L. Milleproroghe n. 200/2025. Dal 1° aprile 2026 l’obbligo è pienamente operativo per tutte le categorie. |
Il MIMIT, con il decreto 18 giugno 2025 (pubblicato il 25 luglio 2025), ha elencato gli strumenti agevolativi gestiti dalla propria Direzione Generale per i quali la polizza catastrofale costituisce un prerequisito. Con una nota del 5 agosto 2025, il Ministero ha poi chiarito che quell’elenco non è tassativo: riguarda solo gli incentivi disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle imprese, mentre per gli strumenti definiti di concerto con altri ministeri – come la Nuova Sabatini, che è misura interministeriale MEF-MIMIT – il processo di adeguamento è ancora in corso. Allo stato attuale, l’avviso MIMIT del 24 marzo 2026 non ha ancora formalizzato il requisito per la Nuova Sabatini, ma l’introduzione è da considerarsi imminente.
Il nuovo iperammortamento 2026-2028
Il nuovo iperammortamento è introdotto dall’art. 1, commi 427-436, della legge n. 199/2025. A differenza dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 che sostituisce, non genera una compensazione diretta in F24, ma opera come una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene: aumenta la base deducibile ai fini IRES/IRPEF. Le aliquote sono scaglionate:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per la quota tra 2,5 e 10 milioni;
- 50% tra 10 e 20 milioni.
La misura copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Con l’art. 7 del D.L. n. 38/2026 (decreto fiscale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo 2026), è stato eliminato il vincolo “Made in UE/SEE” originariamente previsto: l’agevolazione si applica ora a tutti i beni strumentali nuovi rientranti negli allegati, indipendentemente dal Paese di produzione.
Cumulabilità tra Nuova Sabatini e iperammortamento
Sul piano generale, i due strumenti sono cumulabili. Una FAQ del precedente Ministero dello Sviluppo Economico – con riferimento alla disciplina della Nuova Sabatini di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016 – chiariva la cumulabilità con l’iperammortamento, richiamando la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017. Quel chiarimento si ritiene applicabile anche alla nuova disciplina operativa. Il comma 432 dell’art. 1 della legge n. 199/2025 stabilisce espressamente la cumulabilità con altre agevolazioni nazionali o europee, a condizione che il sostegno complessivo non ecceda il costo effettivo sostenuto.
I due strumenti operano su leve diverse, e questo è il motivo per cui non si sovrappongono: la Nuova Sabatini abbatte il costo del finanziamento (agisce sulla componente interessi), mentre l’iperammortamento aumenta la base deducibile. C’è però un vincolo cruciale da non sottovalutare: la base di calcolo dell’iperammortamento va assunta al netto dei contributi pubblici ricevuti. Il contributo Sabatini percepito riduce l’importo sul quale applicare la maggiorazione.
Esempio pratico: su un investimento in beni 4.0 di 500.000 euro, con contributo Sabatini percepito di 40.000 euro (stimato), la base su cui calcolare l’iperammortamento al 180% non sarà 500.000 euro ma 460.000 euro. La maggiorazione IRES sarà quindi calcolata su 460.000 x 180% = 828.000 euro di costo fiscalmente riconosciuto, con un risparmio IRES (24%) di circa 198.720 euro, anziché i 216.000 calcolati sul lordo.
Dove i perimetri non coincidono: la tabella comparativa
Anche dopo l’eliminazione del requisito “Made in UE” per l’iperammortamento, i due strumenti non coprono esattamente gli stessi beni. Occorre precisare che l’iperammortamento fa riferimento agli allegati A e B della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), aggiornati e ampliati dalla legge n. 199/2025 (allegati IV e V), mentre la Nuova Sabatini 4.0 continua a fare riferimento alla versione originaria di quegli stessi allegati, riprodotta negli allegati 6/A e 6/B della circolare n. 410823/2022. La differenza sta negli aggiornamenti: la legge 199/2025 ha introdotto nuove categorie di beni nei propri allegati IV e V che non erano presenti nella versione originaria degli allegati A e B.
| Categoria di beni | Nuova Sabatini 4.0 (all. A/B legge 232/2016) |
Iperammortamento 2026 (all. IV/V legge 199/2025) |
|---|---|---|
| Beni materiali 4.0 (macchine utensili, robotica, ecc.) | ✔ Sì | ✔ Sì |
| Beni immateriali 4.0 (software classici) | ✔ Sì | ✔ Sì |
| Beni ordinari (macchinari, impianti, hardware) | ✔ Sì (tasso 2,75%) | ✘ No |
| Beni green (macchinari a basso impatto ambientale) | ✔ Sì (tasso 3,75%) | ✘ No (salvo quelli in all. IV) |
| Infrastrutture di calcolo AI, connettività industriale, sicurezza OT/IT | ✘ No | ✔ Sì (all. IV) |
| Sistemi intelligenti di interazione col cliente (totem, camerini digitali, self-checkout) | ✘ No | ✔ Sì (all. IV) |
| Componentistica meccatronica ad alta efficienza su macchinari esistenti (revamping) | ✘ No (richiede beni nuovi di fabbrica) | ✔ Sì (all. IV) |
| Software per transizione ecologica, AI avanzata, piattaforme low-code/no-code | ✘ No | ✔ Sì (all. V) |
| Impianti autoproduzione energia rinnovabile e stoccaggio per autoconsumo | ✘ No | ✔ Sì (art. 30, c. 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. 199/2021) |
| Impianti fotovoltaici (moduli lett. b) e c) art. 12 D.L. 181/2023) | ✘ No | ✔ Sì |
La differenza non è di poco conto. Chi acquista beni presenti nei nuovi allegati IV o V ma assenti nei vecchi allegati A o B può accedere all’iperammortamento, ma non al contributo maggiorato al 3,75% della Nuova Sabatini 4.0. Al contrario, per i beni ordinari – cioè quelli che non rientrano in nessun allegato 4.0 – c’è il contributo Sabatini al 2,75%, ma l’iperammortamento non è applicabile.
Va segnalata anche un’altra differenza strutturale: l’iperammortamento copre gli investimenti in beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (compreso l’autoconsumo “a distanza” ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021) e gli impianti per lo stoccaggio dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici, sono ammessi solo quelli con moduli di cui all’art. 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. n. 181/2023. Questi beni energetici sono del tutto estranei al perimetro della Nuova Sabatini.
Come pianificare: dalla classificazione del bene alla strategia di incentivo
La pianificazione deve partire dalla classificazione del bene. Solo dopo aver verificato in quale elenco rientra – o in quanti elenchi – l’impresa può capire quale mix di agevolazioni attivare e in che misura i due strumenti si sovrappongono o si escludono. Per i beni in “zona comune” (4.0 classici presenti sia negli allegati A/B che negli allegati IV/V), la cumulabilità è piena, ma la base dell’iperammortamento va depurata del contributo Sabatini ricevuto.
Per i beni “solo Sabatini” (beni ordinari o green non 4.0) il contributo in conto interessi resta l’unica agevolazione attivabile. Per i beni “solo iperammortamento” (nuove categorie degli allegati IV/V assenti nei vecchi A/B, beni energetici) l’impresa deve rinunciare al contributo Sabatini 4.0 o optare per il contributo ordinario al 2,75% se il bene ha anche una classificazione come investimento ordinario – il che richiede una valutazione caso per caso.



