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Transizione 5.0 codice tributo 7079: la compensazione è operativa.

20 Aprile, 2026

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Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7079 per consentire alle imprese cosiddette “esodati” di Transizione 5.0 di compensare finalmente il credito d’imposta maturato. Si tratta di 7.417 soggetti che, pur avendo completato gli investimenti e ottenuto il via libera del GSE, erano rimasti esclusi per esaurimento dei fondi. Grazie al D.L. n. 42 del 3 aprile 2026, la percentuale di riparto è stata elevata all’89,77% dell’importo originariamente richiesto – con le domande FER soddisfatte al 100% – e la formazione è stata reintegrata tra le spese ammissibili. La compensazione è possibile esclusivamente tramite modello F24 telematico, entro il 31 dicembre 2026. Resta aperto un nodo critico: la normativa non disciplina esplicitamente la possibilità di riportare il credito residuo agli anni successivi, un punto su cui è in corso un’iniziativa emendativa di Confartigianato in sede di conversione del D.L. 42/2026.

Il contesto: chi sono gli “esodati” di Transizione 5.0

La storia ha un inizio preciso: tra il 7 e il 27 novembre 2025, migliaia di imprese avevano presentato le comunicazioni previste dall’art. 38, comma 10, del D.L. n. 19/2024 (conv. L. n. 56/2024) per accedere al credito d’imposta Transizione 5.0. Tutto regolare, tutto in ordine. Poi è arrivata la comunicazione dell’esaurimento delle risorse. Queste imprese – poi ribattezzate «esodati» nel dibattito istituzionale – si sono ritrovate in un limbo: avevano completato gli investimenti, ottenuto il riscontro tecnico positivo del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), ma nessun credito da utilizzare.

La platea è di 7.417 soggetti, stando ai dati resi noti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel corso dell’incontro del 1° aprile 2026 con le principali associazioni di categoria. Un numero non enorme, ma sufficiente a sollevare un problema politico oltre che tecnico.

Il percorso normativo: dal 35% all’89,77%

Il primo intervento normativo, il D.L. n. 38 del 27 marzo 2026, aveva riconosciuto agli «esodati» un credito pari solo al 35% dell’importo richiesto – in pratica, una decurtazione del 65%. In più, escludeva dal perimetro agevolabile gli investimenti in fonti di energia rinnovabile (FER) e le spese di formazione del personale. Un risultato considerato insufficiente dalle categorie produttive.

Pochi giorni dopo, il D.L. n. 42 del 3 aprile 2026 ha corretto il tiro, portando il riparto all’89,77% e reintegrando la formazione tra le spese ammissibili. Le domande relative alla componente FER saranno invece soddisfatte al 100% del credito maturato, con risorse dedicate stimate in circa 200 milioni di euro. In termini concreti, le aliquote effettive risultano le seguenti:

Aliquota teorica maturata Percentuale di riparto Aliquota effettiva riconosciuta
45% 89,77% 40,4%
35% 89,77% 31,4%
Componente FER 100% Aliquota piena (risorse dedicate)
Formazione 89,77% Inclusa (prima esclusa dal D.L. 38/2026)

Chi aveva diritto all’aliquota massima del 45% incasserà dunque il 40,4%. Non è il 100%, certo, ma è ben diverso dal 15,75% che sarebbe risultato applicando la vecchia percentuale del 35% all’aliquota piena.

La copertura finanziaria complessiva poggia su 2,75 miliardi di euro di fondi residui del piano Transizione 5.0 non ancora assegnati, a cui si aggiunge l’intero fondo di 1,3 miliardi previsto dalla Legge di Bilancio 2026 (comma 770, L. n. 199/2025) – fondo che il D.L. 38/2026 avrebbe attinto solo per 537 milioni – più circa 200 milioni per la componente FER. Il totale complessivo si attesta intorno a 4,25 miliardi di euro.

Il codice tributo 7079: come si usa l’F24

Con la risoluzione n. 14/E del 16 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha reso operativa la fruizione del credito d’imposta Transizione 5.0 per gli «esodati», istituendo il codice tributo “7079” denominato «Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38».

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e il modello F24 deve essere presentato obbligatoriamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. L’F24 cartaceo non è ammesso: l’eventuale presentazione in formato analogico comporta lo scarto automatico dell’operazione. La scadenza ultima per l’utilizzo è il 31 dicembre 2026.

Le istruzioni operative per la compilazione del modello F24 sono le seguenti:

Elemento dell’F24 Indicazione richiesta
Sezione Erario
Codice tributo 7079
Colonna da utilizzare Importi a credito compensati
Anno di riferimento Anno di completamento dell’investimento agevolabile (formato AAAA), come da cassetto fiscale
In caso di riversamento Colonna importi a debito versati

Un chiarimento importante sull’anno di riferimento: va indicato l’anno in cui è stato completato l’investimento agevolabile, nel formato a quattro cifre, come risultante dal cassetto fiscale del contribuente. Non è l’anno della presentazione della domanda, né quello della comunicazione del GSE.

Il ruolo del GSE: condizione necessaria, non accessoria

C’è un passaggio che molte imprese tendono a sottovalutare. Il credito d’imposta Transizione 5.0, anche nella versione per gli «esodati», non si attiva automaticamente con la compilazione dell’F24. Condizione necessaria è che il GSE abbia già trasmesso all’Agenzia delle Entrate il nominativo dell’impresa, l’importo del credito riconosciuto e le eventuali variazioni successive.

L’Agenzia, in sede di elaborazione del modello di pagamento, verifica due elementi: che il contribuente compaia nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’importo usato in compensazione non superi quello autorizzato. Se anche una sola di queste condizioni non è soddisfatta, l’F24 viene scartato – senza possibilità di ripensamento.

Ogni impresa beneficiaria può consultare l’ammontare del credito fruibile direttamente nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. È fortemente consigliato verificare la disponibilità prima di procedere con la compensazione.

Il nodo irrisolto: cosa succede al credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2026

Nella disciplina ordinaria del piano Transizione 5.0 (art. 38 del D.L. n. 19/2024), il credito non utilizzato entro la scadenza poteva essere riportato e fruito in cinque quote annuali di pari importo. Per gli «esodati», questa previsione non è espressamente richiamata nella nuova normativa.

In assenza di una specifica disposizione di segno contrario, il principio generale applicabile ai crediti d’imposta di natura agevolativa è quello della non riportabilità: il credito non compensato entro la scadenza si perde, salvo intervento legislativo. Si tratta di un profilo critico di assoluto rilievo pratico, in particolare per le imprese con crediti di importo rilevante ma con una esposizione fiscale e contributiva corrente relativamente limitata – si ricordi che il credito d’imposta non riduce la base imponibile, ma opera esclusivamente a valle, compensando debiti fiscali o contributivi già maturati.

Confartigianato ha già proposto un emendamento in fase di conversione del D.L. 42/2026 per consentire la fruizione pluriennale. L’esito è ancora incerto e rappresenta uno dei punti più attesi della conversione, attualmente all’esame della VI Commissione permanente del Senato.

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