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Iper ammortamento

Iperammortamento decreto Transizione 5.0: cloud, leasing e nuovi controlli

15 Aprile, 2026

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La bozza del decreto attuativo sull’iperammortamento 2026-2028 – il meccanismo introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 – porta con sé novità rilevanti rispetto alla versione di gennaio. Il nodo del requisito territoriale “made in EU” per i beni strumentali in generale è già stato sciolto per via legislativa dal D.L. 38/2026, ma sopravvive intatto per i moduli fotovoltaici (art. 12, comma 1, lettere a), b) e c) del D.L. 181/2023). I software erogati in cloud diventano agevolabili per la quota di canone di competenza, purché ricompresi nell’Allegato V della L. 199/2025. Scompare invece la semplificazione che consentiva l’autocertificazione per i beni sotto i 300.000 euro: torna la perizia asseverata obbligatoria per tutti. Sul fronte degli “esodati” del vecchio T5.0, il Decreto Carburanti-bis (D.L. 42/2026) ha alzato la quota di rimborso all’89,77% per beni 4.0 e formazione. Il decreto attuativo definitivo è atteso tra maggio e giugno 2026, con operatività delle comunicazioni al GSE già a partire da maggio.

Come funziona il nuovo iperammortamento

Dal 1° gennaio 2026, il meccanismo degli incentivi per gli investimenti in beni strumentali digitali è cambiato nella forma, ma non nella sostanza delle finalità. La Legge di Bilancio 2026 (commi 427-436 della legge n. 199/2025) ha sostituito i crediti d’imposta dei Piani Transizione 4.0 e 5.0 con l’iperammortamento – cioè una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante ai fini IRES e IRPEF, applicata alle quote di ammortamento e ai canoni di leasing deducibili. Il periodo agevolato va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (33 mesi complessivi), il che offre alle imprese una finestra significativa per pianificare gli investimenti – più ampia rispetto ai meccanismi precedenti, sempre più compressi nelle scadenze.

Le aliquote sono tre: +180% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro, +100% per quella compresa tra 2,5 e 10 milioni, e +50% per la fascia tra 10 e 20 milioni. Gli scaglioni, stando alla bozza del decreto attuativo, si applicano sugli investimenti “completati in ciascuna annualità” – quindi non sull’intero arco del periodo agevolato, ma anno per anno. Un dettaglio che incide molto sul calcolo dell’agevolazione effettiva per chi pianifica investimenti distribuiti su più esercizi.

Per accedere al beneficio le imprese devono trasmettere in via telematica – tramite la piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) – apposite comunicazioni sugli investimenti agevolabili. Le modalità attuative sono proprio quelle che il decreto in discussione tra Mimit e Mef deve definire.

Il requisito “made in EU” e la svolta del D.L. 38/2026

La versione originaria della norma vincolava l’agevolazione ai soli beni prodotti negli Stati dell’Unione europea o nei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Una clausola che aveva sollevato critiche diffuse nel mondo imprenditoriale: escludeva di fatto molta componentistica tecnologica di provenienza extra-UE, rendendo difficile accedere all’incentivo senza stravolgere le catene di fornitura esistenti.

Il problema è stato risolto per via legislativa già prima del decreto attuativo. L’art. 7 del D.L. 38/2026 (in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, in vigore dal 28 marzo) ha soppresso le parole “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo” dal comma 427 della legge di bilancio. Da quel momento, il requisito territoriale non esiste più per i beni strumentali in generale.

Il vincolo residuo per i moduli fotovoltaici

Rimane però un’eccezione, e non è secondaria. Per i moduli fotovoltaici il vincolo d’origine europea sopravvive intatto: in base al D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11 (art. 12, comma 1, lettere a), b) e c)), i moduli agevolabili devono essere prodotti nell’Unione europea, con efficienze minime certificate. La lettera a) include i moduli con efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%; le lettere b) e c) individuano categorie tecnicamente più performanti, con celle e wafer anch’essi prodotti in UE. Un’impresa che vuole aggiungere un impianto fotovoltaico alla propria struttura deve quindi fare ancora i conti con questo paletto, mentre per il resto del parco macchine e software può acquistare liberamente anche da fornitori extra-UE.

I software in cloud finalmente agevolabili

È la novità probabilmente più attesa dal settore informatico. I software erogati in modalità as-a-service – cioè quei servizi accessibili via abbonamento, tipicamente in cloud, che per loro natura non vengono “acquistati” ma “affittati” – non erano gestiti in modo chiaro dalla norma primaria. Non essendo beni ammortizzabili in senso tradizionale, rischiavano di rimanere esclusi dall’iperammortamento.

La bozza del decreto attuativo risolve il punto direttamente nell’art. 4, dedicato alla misura e alla fruizione del beneficio. Riguardo ai beni immateriali, il testo precisa che “il beneficio è calcolato anche rispetto ai costi sostenuti a titolo di canone di accesso”, ma con un limite preciso: rileva solo la quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta in cui è vigente l’agevolazione. In pratica, un’impresa che paga 50.000 euro all’anno per una piattaforma SaaS – un sistema MES o un ERP in cloud, per esempio, con interconnessione al sistema aziendale – può includere quel canone annuo nella base di calcolo dell’iperammortamento. Non l’intero valore “teorico” del contratto pluriennale, ma la rata di competenza.

Un presupposto essenziale che l’articolo tiene a sottolineare: il software deve essere ricompreso nell’Allegato V della L. 199/2025, che individua le categorie tecnologiche agevolabili (piattaforme di gestione della produzione, sistemi di cybersecurity industriale, software di intelligenza artificiale, applicazioni per l’interoperabilità IT/OT e simili). Non qualsiasi abbonamento cloud è ammissibile. Nell’applicazione concreta ci sarà poi da verificare la corretta ripartizione per competenza nei casi di canoni pluriennali o prepagati.

Perizia asseverata obbligatoria per tutti i beni

Qui invece la novità è meno gradita. La disposizione che consentiva alle imprese, per beni con costo unitario non superiore a 300.000 euro, di sostituire la perizia tecnica asseverata con una semplice autodichiarazione del legale rappresentante viene tolta. Non si sa ancora con certezza se definitivamente o per ragioni legate al confronto in corso tra i due ministeri, ma nella bozza visionata quella semplificazione non c’è più.

Il ritorno alla perizia obbligatoria vale dunque per tutti i beni agevolabili, indipendentemente dal valore. L’impresa deve attestare le caratteristiche tecniche del bene e la sua interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura. Serve poi anche la certificazione contabile da parte di un revisore legale, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese. Un onere non trascurabile soprattutto per le PMI che acquistano singoli macchinari o attrezzature di valore medio-basso: i costi di certificazione rischiano di erodere una parte non irrilevante del beneficio.

Si noti che rimane invece confermata la disposizione sull’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (FER): i requisiti tecnici per gli impianti FER seguono la propria disciplina specifica, con certificazioni dedicate.

La nozione di struttura produttiva

Un chiarimento rilevante – e per certi versi atteso – riguarda la nozione di “struttura produttiva”, che è l’unità organizzativa di riferimento per il calcolo dell’agevolazione. La bozza specifica che la struttura produttiva deve essere caratterizzata da autonomia tecnico-funzionale e organizzativa. Non basta un sito produttivo formalmente distinto: occorre che si tratti di un vero e proprio centro autonomo di imputazione di costi, con capacità di realizzare un ciclo produttivo autonomo – o almeno una fase compiuta di esso.

Questa definizione ha conseguenze pratiche rilevanti. Un’impresa con più stabilimenti dovrà dimostrare che ciascuno risponde ai criteri di autonomia previsti, e non potrà aggregare liberamente investimenti effettuati in unità locali dipendenti da una direzione centralizzata senza reale autonomia operativa. Nella prassi applicativa, questo potrebbe creare difficoltà soprattutto per le aziende con strutture produttive integrate e flussi di produzione che attraversano più siti.

Il completamento degli investimenti e l’art. 109 TUIR

La bozza conferma il riferimento all’art. 109 del TUIR – e in particolare al suo comma 2, che collega la competenza fiscale delle cessioni di beni mobili alla consegna o alla spedizione – per stabilire quando un investimento si considera “completato”. In sostanza, il momento rilevante è la consegna del bene, non l’ordine né il pagamento dell’acconto. Per gli investimenti che coinvolgono più beni, il completamento coincide con la data di consegna dell’ultimo.

Questo criterio ha un impatto concreto per chi ha avviato investimenti complessi nel 2025 ma riceve i beni solo nel 2026: in linea di principio l’agevolazione spetta comunque, purché l’ordine fosse stato effettuato entro il perimetro temporale della prenotazione originaria.

Leasing: basta la sottoscrizione del contratto

Sul leasing la situazione è più articolata. Per i beni acquisiti in leasing, la firma del contratto con la società di leasing – e contestualmente con il fornitore del bene – costituisce l’atto rilevante per documentare l’impegno finanziario. Secondo quanto emerso dal confronto Mimit-Mef, non dovrebbe essere richiesto il pagamento di un anticipo del 20%: è sufficiente la sola sottoscrizione del contratto, purché preveda l’obbligo di riscatto finale (elemento che qualifica il leasing come finanziario ai fini dell’agevolazione). In extremis – annotava Il Sole 24 Ore nell’edizione dell’11 aprile 2026 – potrebbe però essere introdotto l’obbligo di comunicare al GSE la data della firma entro la fine di ogni anno. Un ulteriore adempimento che, se confermato, si aggiungerebbe agli oneri già previsti.

La quarta comunicazione al GSE: ipotesi ancora aperta

Tra le ipotesi ancora in discussione c’è l’introduzione di una quarta comunicazione obbligatoria al GSE, da effettuare a fine anno, con funzione di monitoraggio della spesa complessiva. Attualmente le comunicazioni previste sono tre: preventiva (per prenotare le risorse), di conferma (entro 60 giorni dalla risposta positiva del GSE, con acconto del 20% del costo del bene), e di completamento (entro il 15 novembre 2028).

L’aggiunta di un quarto adempimento annuale non sarebbe gradita alle imprese. Ma dal punto di vista dell’amministrazione, serve a tenere aggiornato il quadro della spesa su un arco pluriennale, evitando che le risorse vengano “prenotate” in eccesso rispetto agli investimenti effettivamente realizzati nell’anno. La decisione finale spetta al tavolo Mimit-Mef.

Doppio binario di controllo: GSE e Agenzia delle Entrate

La bozza del decreto introduce un profilo di controllo che merita attenzione. L’impresa non è tenuta a conservare la documentazione soltanto ai fini delle verifiche del GSE – che è il soggetto incaricato della gestione tecnica della misura. Quella stessa documentazione deve essere disponibile anche per le ordinarie attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.

In concreto: le attestazioni sui beni, le fatture, i contratti di leasing, le perizie asseverate, le certificazioni energetiche – tutto deve essere conservato e accessibile sia al GSE che al Fisco. Non si tratta di un doppio binario parallelo, ma di un sistema integrato di verifica. Per le imprese significa che la “bontà” dell’agevolazione potrà essere contestata non solo nella fase di accesso (tramite GSE), ma anche successivamente, nell’ambito di un ordinario controllo fiscale. Un punto che i consulenti aziendali farebbero bene a segnalare ai propri clienti fin dall’inizio del processo di investimento: la documentazione va costruita in modo robusto da subito, non raccolta ex post quando arriva l’eventuale contestazione.

Quando diventa operativa la misura

Il ministro Urso ha dichiarato che la misura sarà operativa a partire da maggio 2026. La pubblicazione del decreto attuativo definitivo è attesa tra maggio e giugno, dopo il via libera della Corte dei Conti e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino ad allora, le imprese possono pianificare – ma non ancora avviare formalmente le comunicazioni al GSE, che richiede la piattaforma operativa e le istruzioni tecniche che solo il decreto potrà fornire.

Nel frattempo, il quadro normativo primario è quello della Legge di Bilancio 2026 (commi 427-436, legge n. 199/2025) integrata dal D.L. 38/2026 – per la rimozione del vincolo territoriale – e dal D.L. 42/2026 (c.d. Decreto Carburanti-bis, GU n. 78 del 3 aprile 2026), che ha riguardato le imprese “esodate” del vecchio Transizione 5.0 in credito d’imposta, ridefinendo le percentuali di rimborso all’89,77% dell’importo richiesto per beni 4.0 e formazione.

Aspetto Regola precedente / bozza gennaio 2026 Nuova bozza aprile 2026
Requisito made in EU Obbligatorio per tutti i beni strumentali Eliminato (D.L. 38/2026, art. 7); rimane per moduli fotovoltaici (D.L. 181/2023, art. 12, lettere a), b) e c))
Software SaaS / cloud Trattamento incerto; rischio esclusione Agevolabili (se in Allegato V L. 199/2025): beneficio sui canoni di accesso, per quota di competenza del periodo d’imposta
Beni fino a 300.000 euro Autocertificazione del legale rappresentante ammessa in sostituzione della perizia Perizia tecnica asseverata obbligatoria per tutti i beni, indipendentemente dal valore (semplificazione rimossa)
Leasing Anticipo del 20% come requisito di prenotazione Sufficiente sottoscrizione del contratto con obbligo di riscatto finale; possibile obbligo di comunicazione data firma al GSE
Comunicazioni al GSE 3 comunicazioni: preventiva, di conferma, di completamento Possibile 4a comunicazione annuale di monitoraggio della spesa (in discussione)
Controlli documentali Documentazione ai fini della verifica GSE Documentazione accessibile sia al GSE sia all’Agenzia delle Entrate per accertamenti ordinari
Struttura produttiva Non definita con precisione Richiesta autonomia tecnico-funzionale e organizzativa; capacità di realizzare un ciclo produttivo autonomo o una fase compiuta
Scaglioni di investimento Incerto se applicati su base annua o sull’intero periodo Applicati per annualità: rilevano gli investimenti “completati in ciascuna annualità”

 

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