Chi non ha inviato la dichiarazione IVA relativa al 2025 entro il 30 aprile può ancora rimediare. C’è tempo fino al 29 luglio 2026, con una sanzione che, grazie al ravvedimento operoso, scende a 25 euro. Superata anche questa soglia, la dichiarazione diventa omessa e le conseguenze cambiano parecchio, con sanzioni che possono arrivare fino al 120% dell’imposta dovuta e senza più la possibilità di ravvedersi sulla dichiarazione stessa.
La dichiarazione tardiva entro 90 giorni
Partiamo dalla base. Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, una dichiarazione presentata oltre la scadenza ordinaria ma entro i novanta giorni successivi resta valida a tutti gli effetti di legge. Non è nulla, non va rifatta, semplicemente arriva in ritardo. Per l’anno d’imposta 2025, i novanta giorni dal 30 aprile portano dritti al 29 luglio 2026. Questo è il vero termine da segnare in agenda, più ancora del 30 aprile ormai superato.
La violazione, va detto subito, non sparisce nel nulla. Chi presenta la dichiarazione IVA tardiva deve fare i conti con una sanzione fissa di 250 euro. È la stessa prevista per l’omissione della dichiarazione quando non ci sono imposte a debito. Resta inoltre ferma, se dovuta, la sanzione per omesso versamento. La tardività della dichiarazione e il ritardo nel pagamento del tributo sono infatti due violazioni distinte, trattate separatamente (lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42/E del 2016).
Il ravvedimento operoso sulla tardiva
Qui entra in gioco il ravvedimento operoso, che per questo tipo di violazione funziona piuttosto bene. L’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997 consente di regolarizzare la dichiarazione tardiva riducendo la sanzione a un decimo del minimo. La condizione è una sola: farlo entro i novanta giorni dal termine ordinario di presentazione.
Il calcolo, fatto questo, è semplice. 250 euro diviso dieci fa 25 euro. È l’importo da versare con modello F24, codice tributo 8911. Come anno di riferimento va indicato il 2025, l’anno in cui è stata commessa la violazione, non quello in cui la si regolarizza.
Detto altrimenti: la dichiarazione IVA tardiva presentata entro il 29 luglio 2026 resta valida, ma comporta una sanzione di 250 euro, riducibile a 25 euro tramite ravvedimento. Un costo, alla fine, piuttosto sopportabile. Specie se paragonato a quello che si rischia oltrepassando il novantesimo giorno.
Quando c’è anche un versamento carente
Il discorso si complica un poco quando alla dichiarazione tardiva si accompagna anche un versamento carente o del tutto mancante. In questo caso scatta una seconda sanzione, autonoma rispetto a quella per la tardività della dichiarazione: quella per omesso o tardivo versamento, disciplinata dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
La misura ordinaria è del 25% dell’imposta non versata. Se però il pagamento avviene entro novanta giorni dalla scadenza, la sanzione si dimezza al 12,5%. Anche qui, comunque, resta applicabile il ravvedimento operoso, che riduce ulteriormente l’importo in base al numero di giorni di ritardo effettivo.
Vale la pena fare un esempio concreto, perché sulla carta i numeri sembrano più complicati di quanto siano davvero. Si immagini una piccola impresa che deve 8.000 euro di IVA per il 2025. Presenta dichiarazione e pagamento con 60 giorni di ritardo rispetto al 30 aprile. La sanzione per la tardività, ridotta con ravvedimento, sarà di 25 euro. A questa si somma la sanzione per l’omesso versamento. Essendo il ritardo entro i novanta giorni, si applica il 12,5% di 8.000 euro, cioè 1.000 euro. L’importo può scendere ancora, se il ravvedimento viene calcolato in modo graduale sui giorni effettivi di ritardo. Il totale delle sanzioni, prima di questo affinamento, si aggira sui 1.025 euro, più gli interessi legali maturati giorno per giorno.
Oltre i 90 giorni: la dichiarazione diventa omessa
Qui il tono cambia. Trascorsi i novanta giorni, la dichiarazione presentata (se lo è) si considera omessa a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998. Non è più una questione di ritardo sanabile. È una violazione più seria, anche se continua a costituire titolo per la riscossione dell’imposta effettivamente dovuta. Lo Stato, insomma, può comunque pretendere quanto gli spetta.
Le sanzioni, in questo scenario, salgono parecchio. L’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, per l’omessa presentazione della dichiarazione, una sanzione proporzionale del 120% del tributo dovuto per il periodo d’imposta, o per le operazioni che avrebbero dovuto essere dichiarate. Il minimo è di 250 euro. È la misura fissata dalla riforma del sistema sanzionatorio, il D.Lgs. n. 87/2024, applicabile alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in avanti. E quindi certamente alla dichiarazione IVA relativa al 2025.
C’è però un’attenuante, non trascurabile. L’art. 5, comma 1-bis, dello stesso decreto stabilisce una riduzione se la dichiarazione omessa viene comunque presentata. Occorrono tre condizioni: ritardo superiore ai novanta giorni, presentazione entro i termini di accertamento dell’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, e assenza di formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o attività di accertamento. In questo caso la sanzione scende al 75% dell’imposta dovuta. È, in pratica, la sanzione ordinaria per omesso versamento (25%) moltiplicata per tre.
Se invece non risultano imposte dovute, l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede la sanzione fissa da 250 a 1.000 euro, che può essere raddoppiata nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. Vale sia nel caso di omissione “pura” sia in quello attenuato appena descritto.
Il caso delle operazioni senza obbligo d’imposta
C’è poi una casistica specifica, distinta da quella generale appena vista. Riguarda i soggetti che nel periodo d’imposta hanno effettuato esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta imposta (si pensi a chi opera prevalentemente con l’estero, o con regimi di non imponibilità). L’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede in questo caso una sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro.
Anche qui, comunque, vale l’attenuante. Se la dichiarazione omessa viene presentata entro i termini di accertamento e prima di controlli formali, la forbice si abbassa: la sanzione va da 150 a 1.000 euro.
Un punto, tuttavia, va tenuto bene a mente. Per l’omessa dichiarazione, in nessuna delle sue varianti, è ammesso il ravvedimento operoso. Lo esclude espressamente l’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997, confermato dall’Agenzia delle Entrate nella già citata circolare n. 42/E/2016. Chi supera i novanta giorni perde quindi la possibilità di autoridursi la sanzione sulla dichiarazione. Resta invece ravvedibile, autonomamente, l’eventuale omesso versamento collegato.
| Situazione | Sanzione dichiarazione | Ravvedimento operoso |
|---|---|---|
| Tardiva, entro 90 giorni (fino al 29/7/2026) | 250 euro | Sì, riducibile a 25 euro |
| Omessa, oltre 90 giorni, con imposta dovuta, prima di controlli | 75% dell’imposta dovuta | No |
| Omessa, oltre 90 giorni, con imposta dovuta, dopo controlli | 120% dell’imposta dovuta (minimo 250 euro) | No |
| Omessa, senza imposta dovuta (caso generale) | Da 250 a 1.000 euro (raddoppiabile per soggetti in contabilità) | No |
| Omessa, operazioni senza obbligo d’imposta (es. export) | Da 250 a 2.000 euro (150-1.000 se prima di controlli) | No |
La dichiarazione integrativa: una questione diversa
Un discorso a parte merita la dichiarazione integrativa, che non va confusa con quella tardiva. L’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998 consente di correggere errori od omissioni della dichiarazione già presentata. Vale sia per un imponibile o un debito d’imposta superiore o inferiore al dovuto, sia per l’eccedenza detraibile. Il termine per farlo coincide con quello di accertamento fissato dall’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972.
Ed è proprio su questo termine che vale la pena soffermarsi, perché nella prassi si fa spesso confusione. L’art. 57 parla del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. Non a quello a cui la dichiarazione si riferisce: è una differenza che conta. Per la dichiarazione IVA relativa al 2025, presentata (tardivamente o meno) nel corso del 2026, il termine di accertamento cade il 31 dicembre 2031. Vale anche per l’integrativa. È un dettaglio da tenere a mente. Chi calcola il termine partendo dall’anno d’imposta, anziché dall’anno di presentazione, rischia di anticiparsi la scadenza di un anno intero. Magari rinunciando a una correzione che avrebbe ancora avuto tempo per essere fatta.
Che succede se dall’integrativa emerge un credito, invece che un maggior debito? Dipende dai tempi. Se la dichiarazione integrativa “a favore” viene presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo, il credito ha tre strade. Può essere portato in detrazione nella liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale. Può essere compensato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Oppure, ricorrendo i requisiti, chiesto a rimborso (art. 8, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998).
Se invece l’integrativa arriva più tardi, oltre quel termine, le strade si restringono un po’. Il credito può essere chiesto a rimborso, sempre che sussistano i requisiti per l’anno in questione. Oppure utilizzato in compensazione per debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’integrativa è stata presentata. In ogni caso, nella dichiarazione relativa al periodo in cui viene presentata l’integrativa va indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito (art. 8, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998).
Un’ultima annotazione, utile nella prassi. Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, lo stesso trattamento sanzionatorio previsto per la dichiarazione tardiva si applica anche alle integrative “a sfavore” presentate entro i medesimi novanta giorni. Serve, in sostanza, a evitare che chi corregge spontaneamente un errore venga trattato peggio di chi ha semplicemente dichiarato tardi.




