Tra il 27 luglio e il 4 settembre 2026 il fisco italiano rallenta, ma non si ferma del tutto. I versamenti F24 in scadenza tra l’1 e il 20 agosto slittano al 20 senza maggiorazioni, mentre i termini per rispondere alle richieste documentali dell’Agenzia delle Entrate restano congelati fino al 4 settembre. Chi ha ricevuto un avviso bonario vede sospeso solo il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione, non le rate successive. Sul fronte della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato lo stop alle nuove notifiche di cartelle per tutto agosto, una scelta di prassi e non un obbligo normativo. L’INPS, con il messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026, ha fissato un proprio calendario: dal 27 luglio sospende note di rettifica, verifiche D.P.A. e diffide di adempimento, mentre dall’1 agosto si fermano anche verbali ispettivi, avvisi di addebito e accertamenti sanzionatori, tutti fino al 31 agosto. Restano invece ferme le rate della rottamazione quinquies, con la prima o unica rata dovuta al 31 luglio 2026 senza alcuna proroga estiva, e i termini processuali tributari sospesi dall’1 al 31 agosto per effetto della legge 742/1969.
Premessa
Tra il 27 luglio e il 4 settembre 2026 si fermano avvisi bonari, notifiche INPS, cartelle di pagamento e buona parte dei termini tributari e processuali. La mappa completa delle scadenze, comprese le eccezioni che in pochi conoscono.
Agosto, si sa, è il mese in cui tutto rallenta. Anche il fisco, per una volta, si adegua. Non del tutto, però: la sospensione estiva 2026 non fa sparire ogni scadenza dal calendario. Alcuni termini si allungano, altri slittano a settembre, alcuni atti non vengono proprio notificati. Tra Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS, quest’anno il quadro è più articolato del solito. Vale la pena metterlo in fila con ordine.
Chi ha un F24 in scadenza nei primi venti giorni di agosto può pagare fino al 20 senza maggiorazioni. Chi aspetta un avviso bonario, o lo ha già ricevuto, vede il termine di pagamento congelato fino al 4 settembre. Chi ha pendenze con l’INPS scoprirà che l’Istituto ha deciso di fermare buona parte delle notifiche già dal 27 luglio. Proviamo a capire cosa cambia, atto per atto.
La sospensione dei versamenti F24
Partiamo dalla regola più conosciuta, quella sui versamenti tramite modello F24. Gli adempimenti fiscali e i pagamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto 2026 possono slittare al 20 agosto. Vale anche per quelli rateizzati, e senza alcuna maggiorazione. Lo prevede l’articolo 37, comma 11-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 223/2006, norma ormai storica ma sempre attuale.
La proroga interessa anche le rate disciplinate dall’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997. Chi ha scelto la rateizzazione non perde nulla, sposta solo la scadenza di qualche giorno. Un imprenditore con un F24 in scadenza il 16 agosto può versare senza sanzioni fino al 20. Guadagna quattro giorni di margine, non di più, ma comunque utili con lo studio chiuso.
Documenti e richieste dell’Agenzia
C’è poi un secondo binario, distinto da quello dei versamenti, che riguarda le richieste documentali. Il termine per trasmettere documenti e informazioni all’Agenzia delle Entrate, o ad altri enti impositori, resta sospeso dal 1° agosto al 4 settembre 2026. La norma, contenuta nel secondo periodo dello stesso articolo 37, comma 11-bis, è stata poi rafforzata dall’articolo 7-quater, comma 16, del D.L. n. 193/2016.
Restano fuori dalla sospensione, e qui occorre fare attenzione, le richieste avanzate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche vere e proprie. Restano fuori anche quelle collegate ai rimborsi IVA. In quei casi il fisco continua a lavorare anche ad agosto, senza pause. Nella prassi rientrano nella sospensione soprattutto gli inviti a comparire, i questionari e le osservazioni sugli schemi di atto che precedono un accertamento.
Il meccanismo di calcolo merita due righe in più. Se il termine è iniziato prima di agosto, i giorni già trascorsi fino al 31 luglio restano acquisiti. Il conteggio riprende dal 5 settembre per i giorni residui. Se invece la richiesta arriva durante la sospensione, il termine decorre per intero dal 5 settembre.
Avvisi bonari e riduzione sanzioni
Qui la materia si fa più delicata, perché in gioco c’è la riduzione delle sanzioni. La sospensione dal 1° agosto al 4 settembre, prevista dall’articolo 7-quater, comma 17, del D.L. 193/2016, riguarda il pagamento in un’unica soluzione. Riguarda anche il versamento della prima rata di un avviso bonario. Le rate successive alla prima, però, non ne beneficiano: continuano a scadere secondo il piano originario.
Per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, il termine ordinario per regolarizzare gli esiti dei controlli è di 60 giorni dal ricevimento. Pagando entro quel termine, intero importo o prima rata, si accede alla riduzione delle sanzioni prevista dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/1997. Quando l’esito del controllo automatizzato viene trasmesso in via telematica all’intermediario, il termine sale a 90 giorni. Decorrono dalla data di trasmissione dell’avviso all’intermediario stesso.
Diverso, e più stretto, il termine per le somme dovute dalla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. Qui restano 30 giorni. Pagando entro quella soglia non sono dovuti né interessi né sanzioni.
Un esempio aiuta a capire il conteggio, con date diverse dai casi più ricorrenti online. Un contribuente riceve un avviso da controllo automatico il 25 luglio 2026. Il termine di 60 giorni decorre dal 26 luglio, e fino al 31 luglio maturano 6 giorni. Da qui scatta la sospensione: i giorni si fermano fino al 4 settembre compreso. Il conteggio riprende il 5 settembre, e restano 54 giorni da consumare (60 meno i 6 già trascorsi). Contando dal 5 settembre, si arriva al 30 settembre dopo 26 giorni. I restanti 28 giorni si spalmano su ottobre, e la scadenza cade il 28 ottobre 2026.
Sembra un calcolo complicato sulla carta. In pratica è un’operazione semplice: sommare i giorni trascorsi prima della sospensione a quelli necessari dopo. Il periodo dal 1° agosto al 4 settembre, semplicemente, non si conta.
Il decreto Adempimenti e la tregua dai controlli
L’articolo 10 del D.Lgs. n. 1/2024, il cosiddetto decreto Adempimenti, introduce una regola diversa da quella vista finora. Non riguarda i termini del contribuente, ma i tempi in cui l’Agenzia delle Entrate può inviare determinati atti. Salvo casi di indifferibilità e urgenza, nei mesi di agosto e dicembre l’Agenzia sospende l’invio di alcune comunicazioni. Rientrano gli esiti dei controlli automatizzati, quelli sulla tassazione separata e le lettere di compliance, anche se già elaborati o emessi.
Attenzione a non confondere i due piani. La sospensione dell’invio copre dal 1° al 31 agosto. La sospensione dei termini di pagamento, per chi un avviso lo ha già ricevuto, arriva invece fino al 4 settembre. Due finestre diverse, che si sovrappongono solo in parte. L’articolo 10, comma 2, del decreto Adempimenti chiarisce che non entrano in conflitto tra loro. Va segnalato, per completezza, che la stessa sospensione dell’invio si applica anche a dicembre, sebbene in quel mese non scattino né la sospensione dei termini di versamento né quella per l’invio di documenti da parte dei contribuenti.
Riscossione e cartelle di pagamento
Sul fronte della riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato lo stop alle nuove notifiche di cartelle per tutto agosto. Lo ha fatto con un comunicato stampa del 6 luglio 2026. Va precisato un dettaglio non da poco: si tratta di una scelta operativa dell’Agenzia, non di un obbligo di legge. Negli anni precedenti la prassi si è comunque consolidata, anno dopo anno. Lo stop riguarda solo le notifiche nuove, non i pagamenti delle cartelle già arrivate. Scadenze indicate negli atti, rate della dilazione e rate della rottamazione quinquies restano ferme come da piano.
A proposito di rottamazione quinquies: la prima o unica rata, in scadenza al 31 luglio 2026 secondo la legge n. 199/2025, non gode di alcuna sospensione estiva. Chi ha aderito e non paga entro quella data rischia di perdere i benefici della definizione agevolata.
La sospensione feriale del processo tributario
Dal 1° al 31 agosto 2026 è sospeso anche il decorso dei termini processuali. Vale sia per la giurisdizione ordinaria sia per quella tributaria. La sospensione feriale, disciplinata dall’articolo 1 della legge n. 742/1969, si applica infatti anche al processo davanti alle Corti di giustizia tributaria.
Rientrano nella pausa il termine per proporre ricorso contro un atto impugnabile e quello per la costituzione in giudizio. Rientrano i termini per appello e ricorso in Cassazione. Rientrano anche i termini per depositare documenti, memorie illustrative e brevi repliche. Se il termine è iniziato prima del 1° agosto, i giorni già trascorsi restano acquisiti. Il conteggio si ferma per tutto il mese e riparte dal 1° settembre. Se invece il termine dovrebbe partire proprio durante agosto, la decorrenza slitta al 1° settembre.
Anche qui un esempio aiuta più di mille parole. Una cartella viene notificata il 18 luglio 2026. Il termine di 60 giorni per il ricorso decorre dal 19 luglio, e fino al 31 luglio trascorrono 13 giorni. La sospensione blocca il conteggio per tutto agosto. Dal 1° settembre riprendono a decorrere i restanti 47 giorni. Settembre ne assorbe 30 per intero, i 17 giorni residui arrivano fino al 17 ottobre 2026: data ultima per depositare il ricorso.
Un caso a parte riguarda i termini calcolati a ritroso rispetto all’udienza, quelli per depositare documenti o memorie prima dell’udienza stessa. In queste ipotesi la sospensione feriale può addirittura anticipare la scadenza del deposito, invece di allungarla. Un dettaglio che manda in confusione più di un professionista, se non calcolato con attenzione. Va infine ricordato che i termini di sospensione dell’accertamento con adesione sono cumulabili con la sospensione feriale del processo. Lo stabilisce l’articolo 7-quater, comma 18, del D.L. 193/2016.
Il calendario INPS: messaggio 2371
Accanto al fisco, quest’anno si muove anche l’INPS. Con un proprio calendario di sospensioni, comunicato attraverso il messaggio n. 2371 del 15 luglio 2026. L’obiettivo dichiarato, si legge nel messaggio, è agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari nel periodo delle ferie.
Dal 27 luglio al 31 agosto 2026 compreso, l’Istituto sospende la notifica delle note di rettifica. Sono gli atti con cui comunica al datore di lavoro le differenze contributive rilevate rispetto a quanto dichiarato o versato. Nello stesso arco temporale si fermano anche le verifiche di regolarità contributiva svolte tramite la Dichiarazione preventiva di agevolazione, la D.P.A. La disciplina è quella dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.
Sospesa, sempre dal 27 luglio al 31 agosto, anche la notifica delle diffide di adempimento. Sono gli atti con cui l’INPS chiede il pagamento di contributi non versati entro un termine perentorio. C’è però un’eccezione precisa, da tenere a mente: se il credito è prossimo alla prescrizione, l’Istituto può comunque notificare, sospensione o meno. La pausa non si applica agli atti relativi alla contribuzione della Gestione dipendenti pubblici, che restano fuori dal perimetro della sospensione.
Per un secondo gruppo di atti, la finestra di sospensione INPS è leggermente più stretta. Va dal 1° al 31 agosto 2026, senza i giorni finali di luglio. Rientrano la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e gli atti di recupero che scaturiscono dalla vigilanza documentale.
Nello stesso periodo è sospesa anche l’emissione degli avvisi di addebito, i cosiddetti AVA. Sono disciplinati dall’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Chi però volesse comunque regolarizzare la propria posizione durante agosto può farlo. È prevista la possibilità di trasferire i crediti contributivi all’agente della riscossione, a cura delle Strutture territoriali INPS, anche nel periodo di sospensione.
Il messaggio 2371 fissa pure le finestre operative per il cosiddetto infasamento. È l’operazione tecnica con cui i crediti passano all’agente della riscossione. Le date sono il 6 e il 7 agosto per la consegna del 10 agosto. Poi il 20 e il 21 agosto per la consegna del 25 agosto. Interessano più gli uffici e gli intermediari che il singolo contribuente, ma vale la pena conoscerle.
Resta fermo, in ogni caso, che la sospensione degli avvisi di addebito dovrà essere contemperata con i termini di prescrizione del credito. Se il rischio di prescrizione è concreto, le Strutture territoriali dell’INPS valuteranno comunque la notifica di un atto interruttivo. Un modo per superare, quando serve, la sospensione stessa.
C’è infine un ultimo blocco di atti sospesi fino al 31 agosto 2026. Riguarda l’accertamento delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463. Il decreto è stato convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Rientrano anche le relative ordinanze-ingiunzioni.
Anche per questi atti, la sospensione dovrà tenere conto dei termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio. Un vincolo che, nella pratica, l’INPS gestisce già in fase di istruttoria. Una volta conclusa l’istruttoria, sarà la Struttura territorialmente competente a decidere. Valuterà se procedere comunque alla notifica dell’atto di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione.
Tabella riepilogativa delle scadenze
| Atto o adempimento | Periodo di sospensione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Versamenti F24 | 1-20 agosto 2026 (pagamento entro il 20) | Art. 37, c. 11-bis, DL 223/2006 |
| Documenti richiesti dal fisco | 1 agosto – 4 settembre 2026 | Art. 37, c. 11-bis, DL 223/2006; art. 7-quater, c. 16, DL 193/2016 |
| Avvisi bonari (unica soluzione/prima rata) | 1 agosto – 4 settembre 2026 | Art. 7-quater, c. 17, DL 193/2016 |
| Invio comunicazioni AE (controlli, tassazione separata, compliance) | 1-31 agosto 2026 (anche 1-31 dicembre) | Art. 10, D.Lgs. 1/2024 |
| Nuove cartelle AdER | Tutto agosto 2026 (prassi, non norma) | Comunicato AdER 6 luglio 2026 |
| Termini processuali tributari | 1-31 agosto 2026 | Art. 1, L. 742/1969 |
| INPS: note di rettifica, D.P.A., diffide | 27 luglio – 31 agosto 2026 | Messaggio INPS n. 2371/2026; art. 1, c. 1175, L. 296/2006 |
| INPS: verbali ispettivi, AVA, accertamenti sanzionatori | 1-31 agosto 2026 | Messaggio INPS n. 2371/2026; art. 30, DL 78/2010 |
Le eccezioni da non dimenticare
Vale la pena chiudere con un richiamo alle eccezioni, perché sono proprio quelle a generare più errori. La sospensione non copre mai i casi di urgenza o di rischio prescrizione, né per il fisco né per l’INPS. Le richieste avanzate durante accessi, ispezioni e verifiche sostanziali proseguono senza interruzioni. I rimborsi IVA seguono i loro tempi ordinari. Le rate diverse dalla prima, per gli avvisi bonari come per la rottamazione quinquies, non godono di alcun differimento estivo.
Si consideri, per completare il quadro, un aspetto poco raccontato. La sospensione delle notifiche delle cartelle, a differenza delle altre misure qui descritte, non ha un fondamento normativo specifico. Nasce da una scelta operativa dell’Agenzia, comunicata di anno in anno, non da una legge che la impone in modo strutturale. Una differenza che, nella pratica quotidiana degli studi professionali, conviene tenere bene a mente.




